Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2022, n. 29332

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2022, n. 29332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29332
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 35260-2019 proposto da: B P M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

RIPETTA

22, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO MARIA DENTICI, GIUSEPPE MARINO;

- ricorrente -

contro

Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N. 35260/2019 Cron. Rep. Ud. 11/07/2022 PU ASSOCIAZIONE OASI MARIA S.S. O.N.L.U.S. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGLIO N. 18, presso lo studio dell'avvocato C G, rappresentata e difesa dagli avvocati MELE SCACCIANTE, D S;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/10/2019 R.G.N. 187/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2022 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per inammissibilità, rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M G;
udito l'Avvocato MELE SCACCIANTE.

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando i provvedimenti del Tribunale di Enna in esito alle fasi sommaria e di opposizione ex legge n. 92/2012, ha respinto il reclamo di P M B

contro

Associazione Oasi Maria s.s. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, presso cui era inquadrato come dirigente medico ed aveva incarico di direttore della UOC Laboratorio di Genetica medica e di direttore del Dipartimento dei laboratori, e le domande dello stesso dirette alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare del 19/3/2015, a seguito di contestazione di addebito del 16/2/2015, ed alla reintegrazione o al risarcimento dei danni.

2. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, in sintesi, ha osservato che: - la contestazione di addebito aveva ad oggetto comportamenti gravemente lesivi del vincolo fiduciario, di cui a ripetute segnalazioni ed a dettagliata relazione sottoscritta da diversi collaboratori, concernenti problemi di gestione della struttura complessa di Genetica medica, consistiti, in particolare, in “sistematici comportamenti vessatori e denigratori nei confronti dei medici e biologi” qualificati come “dittatoriali”, ripetutamente “tesi a ridicolizzare l'operato dei lavoratori”, decisioni arbitrarie in ordine ai soggetti da includere nelle pubblicazioni a prescindere dall'effettiva partecipazione al lavoro, comportamenti volti ad ostacolare la comunicazione e l'interazione lavorativa tra medici e biologi, mancato utilizzo di apparecchiature in dotazione al laboratorio di UOS Citogenetica, dichiarazioni lesive dell'immagine del presidente e dell'ente;
-tale sistema, definito di sopraffazione e condizionamento psicologico nei confronti dei sottoposti,era specificato nella relazione di cui alla contestazione, consegnata in copia all'odierno ricorrente prima dell’audizione;
- la contestazione doveva ritenersi tempestiva, tenuto conto della relatività di tale nozione, da commisurarsi al tempo ragionevolmente occorrente a parte datoriale per appurare i fatti nella loro consistenza ed obiettiva gravità;
- alcune testimonianze (dei direttori sanitario ed amministrativo) erano rimaste generiche, ma 3 testimonianze raccolte nel giudizio di opposizione avevano confermato diversi addebiti contenuti nella relazione, come sottoscritta ed utilizzata nella procedura disciplinare;
- tali condotte oggetto di contestazione erano idonee a giustificare il licenziamento disciplinare irrogato, quantunque la condotta di dichiarazioni lesive dell'immagine del legale rappresentante dell’Associazione non fosse stata confermata;
- la mancata presentazione del legale rappresentante dell'ente per rendere l'interrogatorio formale non consentiva di considerare ammessi i fatti dedotti ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (segnatamente un colloquio tra il medesimo legale rappresentante, poi deceduto, ed il dirigente licenziato, relativo alla richiesta di dimissioni in alternativa al licenziamento);
- non era provata la natura ritorsiva del licenziamento, sussistendo in ogni caso la giusta causa dello stesso. anche perché la prospettazione di un commodus discessus consistente nelle dimissioni non era qualificabile come manifestazione di intento ritorsivo esclusivo.
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