Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2004, n. 12010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2004, n. 12010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12010
Data del deposito : 1 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. S O - rel. Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZOPPEI GIACOMO, ZOPPEI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEL VIMINALE

43, presso lo studio dell'avvocato F L, che li difende unitamente all'avvocato O B, giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
Z R;



- intimato -


avverso la sentenza n. 348/00 del Tribunale di TREVISO, depositata il 06/04/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/04 dal Consigliere Dott. O S;

udito l'Avvocato M P G con delega dell'Avvocato L F, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6-12-1993, il pretore di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, pronunciando sul ricorso proposto da Z G e Z G nei confronti di Z R, per la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio esistente a favore del loro fondo in Castello di Godevo, - dopo avere disposto, con decreto, che la reintegrazione avvenisse mediante consegna ai ricorrenti delle chiavi del lucchetto apposto al cancello e che questo fosse chiuso dopo ogni passaggio, ma senza alcun lucchetto all'esito dell'espletata prova testimoniale, ordinava al resistente la reintegra dei ricorrenti nel possesso del passaggio carraio, che doveva avvenire secondo determinate modalità di tempo e di luogo e compensava le spese.
Proposto appello da Z G e Z G, il tribunale di Treviso, con sentenza del 6-4-2000, lo ha parzialmente accolto e, per l'effetto, ha condannato Z R, compensate rispettivamente per un terzo le spese del giudizio di primo grado e per due terzi quelle del giudizio di appello, a rifondere agli appellanti i residui due terzi ed il residuo terzo.
Il tribunale ha così deciso, in quanto ha ritenuto che il pretore, nel regolamentare l'apertura e la chiusura del cancello secondo determinati orari e nell'ordinare al resistente di consegnare ai ricorrenti la chiave del lucchetto, da un lato, non ha deciso ultra petita, e, dall'altro, ha ragionevolmente contemperato le contrapposte esigenze degli interessati.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il tribunale ha osservato che gli appellanti non ne hanno fornito alcuna prova, mentre, in ordine alla disposta compensazione delle spese, ha ritenuto l'appello meritevole di accoglimento, " in considerazione della parziale soccombenza ". Ricorrono per la cassazione della sentenza Z G e Z G, denunciando, con l'unico motivo di ricorso, "vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c. - 1168 e 1066 c.c.. Z R non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano ancora una volta, con il proposto gravame, la violazione del principio di cui all'art. 112 c.c., per non essersi, il tribunale, limitato ad ordinare a Z R la reintegra di essi ricorrenti nel possesso del passaggio, con la eliminazione del lucchetto apposto al cancello, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1066 c.c.;
e per avere invece commettendo così lo stesso errore in cui era incorso il pretore - confermato le modalità di esercizio di quel passaggio e stabilito gli orari di apertura e chiusura del cancello con il lucchetto, nonostante che i ricorrenti non avessero formulato, con il ricorso possessorio, altre richieste, oltre a quella di essere reintegrati nel possesso del passaggio in questione.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Si osserva, preliminarmente, che con la statuizione del pretore, confermata, sul punto, dal tribunale, con cui è stata ordinata la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio sul fondo servente di Z R, a mezzo della consegna ad essi ricorrenti della chiave del lucchetto apposto al cancello, è stata sostanzialmente accolta la loro domanda;
e tale statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale si ricava che, in casi analoghi, la possibilità per il proprietario del fondo dominante, il quale sia stato posto in grado di aprire autonomamente il cancello di chiusura dell'accesso ad una strada gravata da servitù di passaggio, di continuare ad usare, senza alcun apprezzabile e serio disagio, il passaggio medesimo, equivale, appunto, al ripristino della preesistente situazione di possesso della servitù stessa (ved. Cass. n. 2267/1997, n. 3804/1995, n. 630/1994, n. 3842/1985, n. 326/1977 ed altre conformi). Ciò premesso, deve escludersi che con le ulteriori disposizioni date dal giudice in ordine alle modalità ed ai tempi di apertura e chiusura del cancello vi sia stata la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendosi ritenere che con tali disposizioni, per le
pertinenti e non sindacabili, in questa sede, valutazioni fatte dal tribunale, anche alla luce delle regole dettate dagli artt. 1064 e 1067 c.c. e dell'interpretazione che ne ha dato questa Corte, non vi sia stato alcun aggravamento, per il proprietario del fondo dominante, dell'esercizio della servitù di passaggio attraverso il fondo servente.
Ne deriva che nessun interesse i ricorrenti avevano ad impugnare la sentenza del pretore e quella del tribunale, confermativa della prima, con riguardo a siffatte ulteriori statuizioni. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

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