Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2015, n. 5717

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L'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, modificato dall'art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel prevedere l'inefficacia "dell'impugnazione" extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, comporta che il termine per proporre l'azione giudiziale decorre dal compimento della prima - da identificarsi, per esigenze di celerità e certezza, con il momento di spedizione e non ricezione dell'atto - e non dalla scadenza dei sessanta giorni concessi per l'impugnazione stragiudiziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2015, n. 5717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5717
Data del deposito : 20 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. B D - Consigliere -
Dott. T I - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18556-2014 proposto da:
CASA DI CURA VILLA DEGLI OLEANDRI S.R.L. C.F. 00880780788, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, 25, presso lo studio dell'avvocato S A, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
C ALIA SAVERIA ANTONIETTA C.F. CMBSRN64S57E407J, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Q. MAJORANA 9, SCALA B, presso lo studio dell'avvocato B M V, rappresentata e difesa dall'avvocato G G, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 599/2014 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 30/05/2014 r.g.n. 220/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. G M;

udito l'Avvocato C M;

udito l'Avvocato G G;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 maggio 2014 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del 28 gennaio 2014, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato in data 29 febbraio 2012 a C A S A dalla Casa di Cura Villa degli Oleandri s.r.l. Per quanto rileva in questa sede la Corte territoriale ha considerato tempestiva l'impugnazione del licenziamento proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2013 considerando rispettato il termine di 270 giorni di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, che prevede il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del
licenziamento e l'inefficacia dell'impugnazione stessa se non seguita entro i successivi duecentosettanta giorni dal deposito del ricorso in sede giudiziale;
in particolare la Corte d'appello ha considerato che il termine di duecentosettanta giorni decorre

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