Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18791
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIACQUADIO GIUSEPPE nato a LUCERA il 23/10/1946 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A V che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari riformava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 21.5.2020, aveva condannato P G alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto di cui agli artt. 624, co. 1 e 2, 625, co. 1, n. 2) e n. 7 bis), c.p., in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto energia elettrica, di cui, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato si era impossessato, sottraendola agli altri condomini di un palazzo, attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica posta al servizio del condominio. In particolare il giudice di appello riformava la sentenza del giudice di primo grado, pur confermando la medesima pena irrogata nella misura di sei mesi di reclusione e di euro 200,00 di multa, ritenendo non configurabile la circostanza aggravante della violenza sulle cose, ma quella, contestata in fatto, dell'utilizzo di un mezzo fraudolento, mentre, con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 625, co. 1, n. 7 bis, c.p., osservava che non era stata considerata dal giudice di primo grado, il quale aveva, invece, riconosciuto e applicato la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, di cui, tuttavia, non poteva tenersi conto, perché non contestata, nemmeno in fatto. Sulla base di tale percorso argomentativo la corte territoriale giungeva a infliggere all'imputato la pena nella misura in precedenza indicata, dopo avere operato in termini di equivalenza il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'unica circostanza aggravante ritenuta sussistente, quella di essersi avvalso dell'uso di un mezzo fraudolento, contemplata dall'art. 625, co. 1, n. 2), c.p.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Piacquadio, lamentando: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine agli artt. 62 bis, 132, 133, c.p. e alla dedotta nullità indicata nella lett. a) dei motivi di appello, in quanto la corte territoriale, da un lato, ha affermato che il tribunale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche;
dall'altro, ha affermato che lo stesso giudice le ha implicitamente riconosciute in sede di giudizio di equivalenza;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta riconducibilità in via esclusiva al prevenuto della proprietà del box dal quale partiva l'impianto che aveva consentito l'allaccio abusivo finalizzato alla sottrazione dell'energia elettrica;
3) violazione dell'art. 521, c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento contestata in fatto;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che, trattandosi di energia elettrica sottratta al contatore condominiale, la condotta dell'imputato andava inquadrata nel paradigma
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A V che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari riformava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 21.5.2020, aveva condannato P G alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto di cui agli artt. 624, co. 1 e 2, 625, co. 1, n. 2) e n. 7 bis), c.p., in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto energia elettrica, di cui, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato si era impossessato, sottraendola agli altri condomini di un palazzo, attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica posta al servizio del condominio. In particolare il giudice di appello riformava la sentenza del giudice di primo grado, pur confermando la medesima pena irrogata nella misura di sei mesi di reclusione e di euro 200,00 di multa, ritenendo non configurabile la circostanza aggravante della violenza sulle cose, ma quella, contestata in fatto, dell'utilizzo di un mezzo fraudolento, mentre, con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 625, co. 1, n. 7 bis, c.p., osservava che non era stata considerata dal giudice di primo grado, il quale aveva, invece, riconosciuto e applicato la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, di cui, tuttavia, non poteva tenersi conto, perché non contestata, nemmeno in fatto. Sulla base di tale percorso argomentativo la corte territoriale giungeva a infliggere all'imputato la pena nella misura in precedenza indicata, dopo avere operato in termini di equivalenza il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'unica circostanza aggravante ritenuta sussistente, quella di essersi avvalso dell'uso di un mezzo fraudolento, contemplata dall'art. 625, co. 1, n. 2), c.p.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Piacquadio, lamentando: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine agli artt. 62 bis, 132, 133, c.p. e alla dedotta nullità indicata nella lett. a) dei motivi di appello, in quanto la corte territoriale, da un lato, ha affermato che il tribunale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche;
dall'altro, ha affermato che lo stesso giudice le ha implicitamente riconosciute in sede di giudizio di equivalenza;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta riconducibilità in via esclusiva al prevenuto della proprietà del box dal quale partiva l'impianto che aveva consentito l'allaccio abusivo finalizzato alla sottrazione dell'energia elettrica;
3) violazione dell'art. 521, c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento contestata in fatto;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che, trattandosi di energia elettrica sottratta al contatore condominiale, la condotta dell'imputato andava inquadrata nel paradigma
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