Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2021, n. 2155

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi i provvedimenti che provengono da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, ma finiscono comunque con l'interferire con quelli che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere.

In tema di acque pubbliche, la conferenza di servizi prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili ha natura decisoria, essendo destinata a sostituire l'acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, sicché, nell'adottare la determinazione conclusiva, l'Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso del suo svolgimento, senza che il dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, produca l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentare gli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla mera presa d'atto del dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti tenuta ad esprimere un parere vincolante).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2021, n. 2155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2155
Data del deposito : 1 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 2 155-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da Oggetto: acque pubbliche P C - Primo Presidente - C D C - Presidente di Sezione - R.G.N. 8268/2019 L G LO - Presidente di Sezione - Cron. 155 F D SO Consigliere - UP 6/10/2020 E S Consigliere - F G Consigliere - C-✓. A G - Consigliere - Consigliere Rel. - G M - Consigliere - A S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8268/2019 R.G. proposto da PROVINCIA DI VITERBO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e di- fesa dall'Avv. R V, con domicilio eletto in Roma, via C. Fra- cassini, n. 18;
-ricorrente e IDREN SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., in persona degli amministratori p.t. Fa- biana Marinelli e G V, rappresentata e difesa dagli Avv. Giorgio Gal- lone ed A B, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ul- 308 2020 timo in Roma, via Emilia, n. 88;

- ricorrente -

contro

-I.E.S. INIZIATIVE ENERGETICHE SOSTENIBILI S.R.L., in persona del lega- le rappresentante p.t. E B, rappresentata e difesa dagli Avv. M B, S V e G P, con domicilio eletto pres- so lo studio di quest'ultimo in Roma, via L. Spallanzani, n. 22;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rap- presentata e difesa dall'Avv. R M P, con domicilio eletto in Roma, via M. Colonna, n. 27, presso l'Avvocatura regionale;

- controricorrente -

e COMUNE DI TARQUINIA, CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA, ENERGIE NUOVE S.R.L., MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, MINI- STERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AGENZIA DEL DEMANIO, UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE DEL LAZIO, AUTORITA' DEI BACINI REGIO- NALI DEL LAZIO, A.R.D.I.S. - AREA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUO- LO, AREA REGIONALE PER LE RISORSE IDRICHE, S.I.I., A.R.P.A. LAZIO - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO, COMUNE DI TUSCANIA, ENEL DI- STRIBUZIONE S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 202/18, depositata il 14 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2020 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. R V, G P, Simona Emanuela Anna Viola, Fiammetta Fusco per delega dell'Avv. R M P, An- gelo Buongiorno e Stefano Vinti per delega dell'Avv. Giorgio Gallone;
2 udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Marcello MATERA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ri- corso successivo, con l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

1. L'I.E.S. Iniziative Energetiche Sostenibili S.r.I., operante nel settore - della produzione di energia da fonti rinnovabili, presentò nell'anno 2012 tre domande di concessione di piccola derivazione di acqua dal fiume Marta, lo- calizzate nel Comune di Tarquinia, nelle località Ponte del diavolo e Cartiera, nonché in località Guado della Spina;
mentre quest'ultima non ebbe alcun esito, per le prime due la concessione fu rilasciata (giugno 2014), e la socie- tà presentò le relative istanze di autorizzazione alla costruzione degli im- pianti elettrici (ottobre 2014), chiedendo inoltre l'attivazione dei procedi- menti di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (dicembre 2014). Nel frattempo, con convenzione del 30 ottobre 2013, l'Unione regionale delle Bonifiche del Lazio, per conto di tutti i Consorzi di bonifica associati, aveva assegnato alla Energie Nuove S.r.l. l'incarico di verificare tutte le pos- sibilità di sfruttamento idroelettrico delle reti consortili, di progettazione preliminare degli impianti individuati e di loro costruzione e gestione (con- venzione quadro del 30 ottobre 2013). Nel 2014 il consiglio di amministra- zione del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca aveva accordato an- ch'esso all'EN il diritto di costruire e gestire due centraline idroelettriche all'interno del proprio impianto irriguo di Guado della Spina. Con determinazione della Regione Lazio n. G00201 del 19 gennaio 2015, fu poi rilasciata al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca una variazione alla concessione di grande derivazione ad uso irriguo, tesa ad estendere il prelievo dalle acque del fiume Marta dai tradizionali sei mesi estivi all'intero arco dell'anno. Con determinazione n. G06682 del 29 maggio 2015, il Consorzio fu autorizzato a realizzare il raddoppio di un esistente se- dimentatore e il potenziamento della condotta di restituzione in alveo. Con determinazioni nn. G04880 e G04881 del 2015, vennero ammesse in istrut- toria le due domande di concessione di piccola derivazione ad uso idroelet- 3 trico presentate dall'EN, che vennero accolte con provvedimenti in data 1° dicembre 2015. Le due domande di autorizzazione alla costruzione degl'impianti presen- tate dalla IES furono invece respinte con provvedimenti del 20 ottobre 2015, a seguito dei quali fu disposta la decadenza dalle concessioni rilascia- te alla medesima società.

2. L'IES propose quindi una nutrita serie di ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendo l'annullamento dei seguenti atti: 1a) la determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 23 aprile 2015, che aveva disposto l'ammissione in istruttoria dei progetti dell'EN, 1b) l'esclusione da VIA dei progetti dell'EN, 1c) le concessioni rilasciate all'EN, 1d) l'affidamento all'en della realizzazione dei lavori autorizzati al Con- sorzio, 1e) la delibera n. 258 del 2016, con cui il Consorzio aveva approvato il contratto di appalto tra Regione Lazio e l'EN per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di interventi di riqualificazione della condotta di restituzione esistente, nonché di realizzazione di una condotta, 1f) le autorizzazioni nn. 49 e 50 del 2016, relative alla realizzazione del- le due centraline dell'EN, 2a) la determinazione n. G00201 del 19 gennaio 2015, di estensione temporale della concessione ad uso irriguo rilasciata al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, 2b) i provvedimenti che avevano autorizzato l'EN all'esecuzione delle opere (sedimentatore e seconda condotta di restituzione), 2c) l'annuncio con il quale la Regione aveva informato della circostanza che l'EN avrebbe realizzato gratuitamente i lavori autorizzati in favore del Consorzio, 2d) la delibera n. 258 del 2016, con cui il Consorzio aveva approvato il contratto di appalto tra Regione Lazio e l'EN per la redazione della progetta- zione esecutiva e l'esecuzione di interventi di riqualificazione della condotta di restituzione esistente e la realizzazione di una nuova condotta di restitu- zione, + 3) il primo parere negativo idraulico reso dall'A.R.D.I.S. Agenzia Re- gionale per la Difesa del Suolo in relazione all'impianto di Ponte del diavolo, 4a) la delibera del Comune di Tarquinia di apposizione del vincolo di in- disponibilità sulle aree destinate a ospitare l'impianto di Cartiera, 4b) il secondo parere negativo idraulico di ARDIS relativo a tale impian- to, 5) il secondo parere idraulico di ARDIS relativo all'impianto di Ponte del diavolo, 6) le determinazioni dirigenziali della Provincia di Viterbo di diniego dell'autorizzazione unica per i progetti di Cartiera e di Ponte del diavolo, 7) le determinazioni dirigenziali della Provincia di Viterbo nn. 794 e 795 del 2016, che avevano disposto la decadenza delle concessioni di IES relati- ve agli impianti di Cartiera e Ponte del diavolo. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente propose articolate censure di legittimità, affermando che, in quanto aventi un punto di presa collocato a monte dei propri impianti di Ponte del diavolo e Cartiera ed in corrispon- denza del punto di prelievo previsto per l'impianto di Guado della Spina, ed un punto di restituzione in alveo delle acque situato a valle di tutti i predetti impianti, le concessioni rilasciate all'EN determinavano una situazione di esercizio inconciliabile in rapporto alla risorsa idrica disponibile, che avrebbe imposto la messa in concorrenza o in comparazione delle domande, ai sensi degli artt. 7 e 45 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e comunque il paga- mento di un indennizzo in favore degli utenti sacrificati.

2.1. Si costituirono la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, l'Unione Regionale delle Bonifiche del Lazio, il Comune di Tarquinia, il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, la EN, il Ministero dei beni culturali, il Mini- stero dello sviluppo economico, l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'in- terno, chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'EN ed il Comune di Tarquinia proposero inoltre ricorso incidentale, chiedendo a loro volta l'annullamento delle concessioni rilasciate all'IES con determinazione dirigenziale n. 1714 del 9 giugno 2014 in località Ponte del diavolo, e con determinazione dirigenziale n. 1716 del 9 Giugno 2014 in lo- calità Cartiera, nonché l'accertamento dell'inefficacia delle stesse per inter- 5 venuta decadenza.

2.2. Con sentenza del 14 dicembre 2018, il TSAP, riuniti i giudizi, ha ac- colto i ricorsi della IES. A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto rilevato la tardività dei ricorsi incidentali, osservando che l'interesse a ricorrere non poteva considerarsi sorto in conseguenza del ricorso principale, il quale ave- va ad oggetto provvedimenti che non s'innestavano in un procedimento concorsuale, ma rivestivano carattere autonomo rispetto a quelli impugnati in via incidentale, con la conseguenza che le relative impugnazioni avrebbe- ro dovuto essere proposte nei termini. Ha ritenuto comunque che tali ricorsi fossero infondati, escludendo che l'accoglimento delle domande di conces- sione proposte dall'IES trovasse ostacolo nell'art. 3 della legge regionale del Lazio 4 aprile 2014, n. 5: ha richiamato in proposito l'indirizzo interpretativo prevalente, confermato anche dall'art. 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 9, secondo cui l'art. 3 cit., nell'impedire

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi