Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2020, n. 23624

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2020, n. 23624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23624
Data del deposito : 7 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S G nato a Catania il 16/06/1995;
avverso la ordinanza del 09/10/2019 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. G C, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2018 il Tribunale di Catania, sezione del riesame, veniva adito ai sensi dell'art. 309 del codice di rito avverso il provvedimento con cui il locale g.i.p. aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di S G, quale soggetto gravemente indiziato in relazione alle condotte di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

2. Il tribunale esaminava il merito, confermando l'ordinanza impugnata previa condivisione della ricostruzione, operata dal Gip, del quadro indiziario a carico di S G, così come delle ritenute esigenze cautelari.

3. Avverso la pronuncia del giudice distrettuale della cautela propone ricorso per cassazione S G mediante il proprio difensore, che solleva cinque motivi di impugnazione.

4. Si deducono con il primo motivo la violazione del principio del cd. ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. e di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Dopo avere patteggiato la pena per fatti del 29 marzo 2017, il ricorrente sarebbe stato nuovamente arrestato per i medesimi fatti nel settembre del 2019 in esecuzione dell'ordinanza del gip del 11 settembre 2019. Non vi sarebbe differenza tra i fatti oggetto delle citate sentenza e ordinanza, diversamente da quanto sostenuto erroneamente dal tribunale con motivazione illogica, alla luce del capo di incolpazione che non indicherebbe i giorni di videosorveglianza oggetto di indagine ma solo la dizione" dal marzo in permanenza", e considerato che il 29 marzo del 2017 è l'ultimo giorno di osservazione del ricorrente nell' attuale procedimento nonché coincide con quello dell'arresto, già coperto dal giudicato. La coincidenza sarebbe rinvenibile anche nel raffronto tra il verbale di arresto del marzo 2017 e la parte dell'O.C.C. riguardante lo Scuto. Inoltre, non si può attribuire alcuna permanenza allo Scuto, atteso che dopo il 29 marzo 2017 non sarebbe stato mai più interessato dai fatti in contestazione.

5. Con il secondo motivo, deduce il difetto di motivazione con riguardo ai gravi indizi. Si osserva che la motivazione sarebbe incentrata sul capo 3) di incolpazione di cui all'art. 74 del

DPR

309/90 che non è contestato al ricorrente, al quale è invece ascritto il capo 4), limitato a reati ex art. 73

DPR

309/90, cosicchè la ricostruzione a carico dello Scuto sarebbe articolata sulla base di una associazione criminale non riguardante il ricorrente e sull'ipotesi di una frequentazione e organizzazione tra soggetti fondata su soli sette giorni di videoriprese. Illogicamente si descriverebbe la figura di un sodale mentre invece il ricorrente avrebbe operato solo come spacciatore autonomo, al più concorrente con terzi.

6. Con il terzo motivo si contesta che il requisito della attualità delle esigenze cautelari sarebbe basato su una mera congettura, atteso che dal lontano marzo 2017 il ricorrente non si sarebbe più occupato di droga, circostanza non considerata dal tribunale e, piuttosto, il medesimo collegio senza alcun riscontro avrebbe sostenuto che lo Scuto avrebbe continuato l'attività criminale. Inoltre, alcuna permanenza nell'attività criminosa sarebbe ascrivibile allo Scuto, atteso il suo arresto del 29 marzo 2017 ed illogica sarebbe la tesi per cui lo stato di disoccupazione aggraverebbe il rischio di reiterazione del reato.

7. Con il quarto motivo ha rilevato l'illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la fattispecie ex art. 73 comma 5
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