Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2023, n. 13592
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 8587-2021 proposto da: C H, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato R R;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto R.G.N. 8587/2021 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 457/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 39/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato R R;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'appello proposto dall’attuale ricorrente (cittadino straniero non titolare di carta di soggiorno, ora permesso CE - UE, per soggiornanti di lungo periodo ma di un permesso di soggiorno temporaneo), nei confronti dell'Inps, avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della sua domanda volta ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. La Corte territoriale, premesso che benché con il ricorso introduttivo il ricorrente avesse dichiarato di essere in possesso dei requisiti reddituali e di risiedere sul territorio nazionale da oltre dieci anni, riteneva la permanenza ultradecennale in Italia, contestata dall’INPS, difettare di specifiche allegazioni, non essendo stati forniti dati afferenti alla situazione di residenza, alla sua effettività e permanenza, né essendo stata prodotta documentazione dimostrativa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Cela Hysni, sulla base di un unico articolato motivo;
resiste l'Inps con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 3 legge n. 335 del 1995 e successive modifiche, nonché degli
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto R.G.N. 8587/2021 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 457/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 39/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato R R;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'appello proposto dall’attuale ricorrente (cittadino straniero non titolare di carta di soggiorno, ora permesso CE - UE, per soggiornanti di lungo periodo ma di un permesso di soggiorno temporaneo), nei confronti dell'Inps, avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della sua domanda volta ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. La Corte territoriale, premesso che benché con il ricorso introduttivo il ricorrente avesse dichiarato di essere in possesso dei requisiti reddituali e di risiedere sul territorio nazionale da oltre dieci anni, riteneva la permanenza ultradecennale in Italia, contestata dall’INPS, difettare di specifiche allegazioni, non essendo stati forniti dati afferenti alla situazione di residenza, alla sua effettività e permanenza, né essendo stata prodotta documentazione dimostrativa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Cela Hysni, sulla base di un unico articolato motivo;
resiste l'Inps con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 3 legge n. 335 del 1995 e successive modifiche, nonché degli
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