Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 09964
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'avvocato D'URSO MICHELE si associa alla richiesta del PG e deposita conclusioni, nota spese e l'originale della nomina a difensore di fiducia con contestuale revoca dei precedenti difensori in favore dell'avvocato URCIUOLI CLAUDIO da parte della parte civile SNAITECH S.P.A.. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte d'appellc di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia AN RI, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale attribuitogli quale imprenditore individuale titolare della ditta Global Service, dichiarato fallito in data 31 maggio 2006. 2. Nell'interesse del RI è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei delitti contestati, da identificarsi nel dolo specifico. Con riguardo alla bancarotta documentale, si osserva che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare una doglianza valorizzata con l'atto di appello: il curatore fallimentare aveva riferito di non avere mai richiesto formalmente all'imputato l'esibizione delle scritture contabili, avvertendolo che, in difetto sarebbe incorso in responsabilità penale, dal momento che egli si sarebbe limitato a telefonate e conversazioni informali. Con riguardo alla bancarotta distrattiva, rileva il ricorrente che la semplice presenza di un disavanzo ingiustificato in sede di passivo non può mai fondare l'affermazione di responsabilità per tale illecito, occorrendo, al contrario, l'accertamento puntuale della sorte dei cespiti venuti meno.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generic:he, fondato sul semplice rilievo della presenza di precedenti, e alla dosimetria della pena.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché una memoria nell'interesse