Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 13109

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 13109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13109
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al nr. 29522/2019 proposto da Caster Immobiliare srl, domiciliata ex lege, in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. G L -ricorrente -

contro

Credito Valtellinese spa, quale incorporante il Credito Artigiano spa, elettivamente domiciliata in Roma in Via Nazionale 204 presso lo studio dell’avv. L Z che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente- avverso la sentenza nr. 842/2019 della Corte d’Appello di Milano depositata in data 25/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. C C. Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale S D M che ha concluso, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, per la cassazione con rinvio.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano accolse parzialmente le domande proposte dalla Immobiliare Caster s.r.l. nei confronti del Credito Valtellinese s.p.a. (aventi ad oggetto l'accertamento del carattere usurario degli interessi di mora sul contratto di mutuo e la richiesta, previa declaratoria della gratuità del mutuo, di condanna della Banca alla restituzione della somma di € 89.292,11 a titolo d'indebito), ritenendo che il tasso degli interessi convenzionali non fosse usurario, a differenza di quelli moratori originariamente convenuti che, invece, nel corso del rapporto avevano superato il tasso- soglia, e, dichiarata la non debenza degli interessi di mora, condannò la Banca alla restituzione a parte attrice della somma di € 1.473,99. 2.La sentenza veniva fatta oggettodi appello principale dal Credito Valtellinese e di appello incidentale da parte di Immobiliare Caster s.r.l;
la Corte d'appello, con sentenza del 25/2/2019 , in accoglimento dell’appello principale, ha rigettato tutte le domande della Caster Immobiliare s.r.l., osservando che:a) l'art. 644 c.p., si applica anche agli interessi moratori;
b) al fine di accertare se un tasso d'interesse moratorio pattuito abbia carattere usurario, occorre verificare se superi o meno il limite calcolato sul tasso d'interesse convenzionale medio trimestr almente rilevato nel decreto min.;
con la maggiorazione del 2,1% (maggiorazione media di mora) ed aumentato della metà (differenziale usura);
a) nella specie, applicando il tasso- soglia di cui al D.M. 19 settembre 2007con le maggiorazioni sopra indicate, il tasso di mora applicato (8,734%) non superava il tasso soglia, calcolato nell’11.715%.

3. Caster Immobiliare srl ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi illustrati con memoria. Credito Valtellinese ha svolto difese con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 6/12/2021, la sezione sesta ha rimesso la causa in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 108 del 1996, art. 1, comma 2 e art. 4, comma 3, per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che nella verifica dell'usura fossero applicabili agli interessi di mora i criteri fissati per gli interessi convenzionali, per cui l'unico accertamento da compiere riguarda il superamento del tasso convenuto al tasso-soglia di cui alla l. n. 108, senza l’applicazione di alcuna ulteriori maggiorazione e/o incremento.
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