Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2021, n. 00638

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2021, n. 00638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00638
Data del deposito : 15 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

NAPOLI NORD, depositato il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha concluso per il rigetto;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato F P che si riporta;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato S B, con delega, che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Intesa San Paolo Provis ha presentato domanda di insinuazione in rango ipotecario nel fallimento della s.n.c. Cenerentola di D T F, nonché dei soci L U, F D T, M M, A D T, C D T. A base della propria domanda, la richiedente ha assunto di essere titolare del credito per la restituzione di un mutuo fondiario, che era stato erogato alla società Cenerentola e che era stato garantito da apposite fideiussioni rilasciate dai soci, già illimitatamente responsabili. Ha rilevato, altresì, che la titolarità del detto credito discendeva dalla seguente consecuzione di eventi. Con contratto definitivo del 15 giugno 2009, Sedicibanca ha concesso alla s.n.c. il predetto mutuo fondiario. In data 10 dicembre 2012, la s.p.a. New16 ha ricevuto in assegnazione, per apposito atto notarile, gli elementi patrimoniali e i rapporti giuridici individuati nel progetto di scissione parziale, pure iscritto nel registro delle imprese. In tale progetto di scissione risulta ricompreso, secondo l'allegazione della richiedente, il credito verso la detta s.n.c. Successivamente, seppure sempre in data 10 dicembre 2012, la s.p.a. New16 è stata incorporata, per apposito atto notarile, dalla s.p.a. Intesa San Paolo Provis, con atto iscritto nel registro delle imprese. Il giudice delegato ha rigettato la domanda di insinuazione, indicando tra l'altro «l'illegittimità del tasso effettivo applicato rispetto al tasso nominale convenuto»;
«la nullità della convenzione dell'interesse ultralegale per indeterminatezza dell'oggetto»;
la «violazione della normativa in materia di usura»;
la «responsabilità contrattuale ed precontrattuale dell'istituto mutuante per violazione dei principi di correttezza e buona fede». 2.- Intesa San Paolo Provis ha presentato opposizione all'esclusione avanti al Tribunale di Napoli Nord. 3.- Con decreto depositato in data 17 novembre 2017, il Tribunale ha rigettato la proposta opposizione. A sostegno di tale decisione il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che l'opponente «non ha dimostrato il trasferimento del diritto di credito, avente la propria causa giustificativa nel contratto di mutuo fondiario e nei contratti di fideiussione ... stipulati dalla Sedicibanca». A tale proposito, ha evidenziato in particolare che «nell'atto di scissione parziale, scissione di Sedibanc s.p.a. non è citato il contratto in esame», come per contro era stato affermato dalla società opponente. «Peraltro, l'atto è composto da 7 pagine, quindi la pagina 76 indicata dalla ricorrente non esiste». Il Tribunale ha sostenuto, altresì, che, «rispetto alla specifica contestazione della curatela, non è stata dimostrata l'opponibilità ai sensi dell'art. 58 TUB della cessione di credito compiuta nell'ambito delle due operazioni straordinarie, la scissione parziale di Sedicibanca e l'incorporazione di Newl6 in Intesa San Paolo Provis». «Parte opponente» - si è anche soggiunto - non ha provato di avere comunicato ai sensi dell'art. 1260 ss. la cessione dei crediti». 4.- Avverso la richiamata pronuncia la s.p.a. Intesa San Paolo Provis ha presentato ricorso, affidandosi a due motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, il Fallimento. La ricorrente ha anche depositato memoria. 5.- La controversia è stata chiamata all'adunanza non partecipata della Sesta Sezione civile — 1 del 5 febbraio 2019. In esito all'adunanza il Collegio ha stabilito di rimettere la controversia alla pubblica udienza della Prima Sezione. 6.- In vista dell'udienza così fissata, il Fallimento controricorrente ha depositato memoria.
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