Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2020, n. 33842

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2020, n. 33842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33842
Data del deposito : 30 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione nonché dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/12/2018 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in data 20 Luglio 2017, confermava l' affermazione di responsabilità di AL NI per il reato di truffa continuata ed aggravata in danno di CA SC, escludendo l' aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p. e rideterminando il trattamento sanzionatorio;
confermava la condanna dell' imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede ed al pagamento della provvisionale di euro 70.000,00 oltre spese, liquidando, in favore di quest' ultima, le ulteriori spese del grado.

1.1. La corte di appello rigettava il motivo di appello relativo alla asserita nullità dell' ordinanza con cui era stato revocato il provvedimento di ammissione delle prove indicate dalla difesa ed, in conformità, a quanto affermato dai giudici di primo grado, riteneva che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, risultava comprovata la condotta truffaldina contestata (con esclusione dell' aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p.), ribadendo la configurabilità dell' aggravante di cui all' art. 61 n.

7. in ragione della notevole entità del danno cagionato alla vittima, pari ad almeno 100.000,00 euro.

2. Avverso la suddetta sentenza l' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale stabilito, per le condotte in continuazione, una pena di mesi otto, non rispettando il limite fissato dal giudice di primo grado il quale aveva riconosciuto mesi sei per la continuazione, così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius di cui all' art. 597 cod. proc. pen.;
b. violazione degli artt. 468 e 465 c.p.p., nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa. Rileva che la corte di appello aveva erroneamente ritenuto legittimo il provvedimento del giudice di primo grado il quale aveva revocato l' ordinanza ammissiva della prova testimoniale dedotta dalla difesa, affermando, in modo erroneo, che si era verificata una nullità relativa non tempestivamente eccepita e ciò in violazione del disposto di cui all' art. 495 c.p.p. e non considerando che, in ogni caso, non poteva procedersi alla revoca trattandosi di prove "rilevanti e non superflue";
c. vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di truffa. Osserva che nel caso in esame i giudici di merito non avevano considerato che difettava la prova di artifici e/o raggiri tali da indurre in errore la persona offesa nonché la dimostrazione della ingiustizia del profitto e che gli stessi erano incorsi in un vero e proprio travisamento della prova nel ritenere che l' imputato, nell' occorso, aveva millantato il titolo di avvocato ovvero aveva agito quale falsus procurator di società di recupero crediti;
d. violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell' aggravante di cui all' art. 61 n.

7. cod. pen.;
insussistenza del danno patrimoniale di rilevante entità e conseguente improcedibilità dell' azione per difetto di tempestiva querela. Rileva che la corte di merito era incorsa in un palese travisamento delle prove non sussistendo dimostrazione del pagamento di ingenti importi da parte della vittima, con conseguente venir meno della procedibilità d' ufficio e correlativa improcedibilità dell' azione per difetto di tempestiva querela, quanto meno per le condotte del 2011 e 2012;
e. violazione degli artt. 538 e 539 cod. pen.Deduce che i giudici di merito avevano totalmente omesso di motivare circa il nesso di causalità fra la condotta ed il danno patito dalla vittima e relativamente alla quantificazione dello stesso e che del tutto esorbitante era l' ammontare della provvisionale liquidata;
f. violazione dell' art. 521 c.p.p in relazione alla mancata correlazione fra imputazione e sentenza non risultando contestata la recidiva;
erronea applicazione dell' art. 133 c.p. in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche. Assume che del tutto inopinatamente la corte di appello aveva ritenuto le circostanze aggravanti prevalenti rispetto alle attenuanti alla luce della recidiva nonostante la stessa non fosse stata contestata sulla scorta dei precedenti dell' imputato. Rileva che la corte di appello non aveva motivato in ordine al mancato riconoscimento delle chieste attenuanti generiche e relativamente al trattamento sanzionatorio di gran lunga superiore rispetto ai minimi edittali. In data odierna è pervenuta istanza di rinvio per legittimo impedimento dell' imputato disattesa come da provvedimento inserito a verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.

1. Il primo motivo è fondato. Osserva il collegio nella specie risulta che la corte d' appello, esclusa una aggravante, ha ridotto la pena base ma ha aumentato la pena stabilita per la continuazione non rispettando il limite fissato dal giudice di primo grado il quale aveva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi