Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/05/2014, n. 9561
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso R.G. 2942/12 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Santamaura 49, presso l'avv. S G, rappresentati e difesi dagli avv.ti T A e P A giusta delega a margine del controricorso, e della memoria integrativa di nomina di nuovo difensore in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia - Mestre), sez. 4, n. 117/4/11 dell'11 ottobre 2011, depositata il 14 ottobre 2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2014 dal Consigliere R B;
udito l'avv. Federica Varrone per l'Avvocatura Generale dello Stato e gli avv.ti Alessandro Turolla e Amerigo Penta per il Comune controricorrente;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Padova chiese all'erario la restituzione, della "tassa di concessione governativa per l'utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri", prevista dal n. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, adducendo che essa fosse stata implicitamente abrogata per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), il
quale aveva liberalizzato il settore delle radiocomunicazioni e soppresso le autorizzazioni amministrative precedentemente richieste. L'amministrazione comunale aveva, infatti, sottoscritto vari contratti di abbonamento al servizio di telefonia mobile e aveva pagato, tramite il gestore telefonico, non solo il costo dell'abbonamento, ma anche la predetta tassa di concessione governativa.
Avendo l'amministrazione opposto un provvedimento di diniego alla richiesta di rimborso, l'ente locale impugnò il predetto provvedimento dinanzi al giudice tributario.
La Commissione adita accoglieva il ricorso dell'ente locale, ritenendo dovuto il rimborso in ragione della intervenuta abrogazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318 ad opera dell'art. 218 Codice delle comunicazioni. Ad avviso del giudice di prime cure l'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 non poteva più costituire legittimo fondamento dell'imposizione perché di tale art. risultava abrogato il presupposto normativo (il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318) e anche perché la predetta disciplina appariva
superata dalle nuove norme sulle telecomunicazioni. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l'ente locale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La causa, chiamata innanzi alla Sezione Tributaria di questa Corte per l'udienza del 25 ottobre 2012, è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, con ordinanza n. 12053 del 18 dicembre 2012, depositata il 17 maggio 2013, ritenendo coinvolta nella decisione da adottarsi una questione di massima di particolare importanza.
Per queste ragioni la causa è chiamata all'odierna udienza innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte.
MOTIVAZIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censura, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto abrogata la tassa sulle concessioni governative con riferimento all'uso di telefoni cellulari.
1.1. L'Agenzia ricorrente sostiene che il fondamento normativo del presupposto impositivo della tassa in questione, deve rinvenirsi nel regolamento n. 33/1990 e nel D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 202 (recante "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica") che ha assoggettato alla tassa sulle concessioni governative il "documento sostitutivo della licenza" (tale dovendo intendersi il "contratto di abbonamento" stipulato con il gestore): in altri termini, nel caso dei telefoni cellulari l'abbonamento è il "documento sostitutivo della licenza" che fa sorgere l'obbligazione tributaria.
1.2. Aggiunge inoltre l'Agenzia ricorrente che il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche"), pur
disponendo l'abrogazione di numerose norme del precedente T.U. n. 156 del 1973, non ha tuttavia inteso dettare una disciplina innovativa della intera materia, avendo sostanzialmente recepito nell'art. 160 (rubricato "Licenze di utilizzo") il contenuto del T.U. n. 156 del 1973, abrogato art. 318,: la nuova norma, infatti, prevede espressamente che "per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza", rimanendo quindi esclusa una abrogazione tacita della norma tariffaria.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l'amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l'aver il giudice di merito ritenuto che le amministrazioni comunali sarebbero esentate dal pagamento della tassa di concessione governativa sull'utenza telefonica, in quanto i Comuni sarebbero equiparati a tutti gli effetti - anche fiscali - alle amministrazioni dello Stato, e come queste ultime debbono pertanto beneficiare dell'esenzione dalla tassa sulle concessioni governative.
2.1. Sarebbe questa una prospettiva errata in quanto nello Stato, a differenza degli enti locali, vi è piena coincidenza tra titolarità della situazione giuridica soggettiva e potere di autorizzarne l'esercizio, con la conseguenza che nei confronti delle Amministrazioni statali non potrebbe verificarsi in nessun caso il presupposto impositivo, non occorrendo una espressa previsione normativa di esenzione, come invece richiesto per qualsiasi altro soggetto passivo di imposta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dello stesso. In buona sostanza l'amministrazione statale e quelle comunali non possono mai essere equiparate, in quanto solo nella prima si cumulano le qualità di titolare dell'obbligazione tributaria e titolare del potere di autorizzare l'attività che è presupposto d'imposta, cumulo che giustifica l'esenzione e che non si verifica in capo alle amministrazioni comunali.
2.2. Peraltro, una equiparazione tra amministrazione statale e amministrazioni comunali è esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, che considera in modo distinto le Amministrazioni dello Stato
rispetto agli altri enti pubblici territoriali;
ne' l'equiparazione a fini fiscali potrebbe desumersi dalla generale esenzione dall'IRES di tutte le Amministrazioni pubbliche disposta dall'art. 74, comma 1, TUIR, trattandosi di norma speciale non estensibile analogicamente.
3. La parte resistente nel chiedere il rigetto del ricorso, evidenzia che la "telefonia mobile"non troverebbe disciplina nelle norme sulle "stazioni radioelettriche" - ed in particolare nel D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160 - che concernono soltanto le attività specificamente
indicate nel Titolo 5 del medesimo decreto (stazioni radioelettriche destinate ai servizi radioelettrici mobili marittimi ed aeronautici;
stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca e da diporto).
3.1. La parte resistente evidenzia anche che la norma istitutiva della tassa di concessione governativa sarebbe costituzionalmente illegittima per ingiustificato trattamento differenziato delle situazioni in cui versano gli utilizzatori del servizio radiomobile terrestre di conversazione: essi se titolari di "contratto di abbonamento" sarebbero assoggettati ad una "tassa" alla quale non sarebbero, invece, soggetti se titolari di "scheda prepagata ricaricabile".
4. La questione è già stata oggetto di riflessione da parte della Sezione Tributaria di questa Corte.
4.1. Una prima volta ciò è accaduto con la sentenza n. 8825 del 2012. In tale occasione la Corte ha rilevato che sotto un profilo formale la voce tariffaria di cui si discute si riferisce al rilascio della "licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione", un provvedimento venuto meno a seguito della espressa abrogazione della norma da parte del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, comma 1, lett. q) (Codice delle comunicazioni
elettroniche).
4.2. Con tale decreto, afferma la Corte, "la disciplina di settore è stata profondamente innovata ... per renderla compatibile con i principi del mercato comune, essendo stato sostituito l'originario regime di privativa legale regolato da provvedimenti concessori di pubblico servizio, con il nuovo regime autorizzatorio fondato sul principio generale della libera fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (considerata attività di preminente interesse generale) e sul riconoscimento della garanzia dei diritti inderogabili all'uso dei mezzi di comunicazione, e dell'esercizio della iniziativa economica in regime di concorrenza sul mercato (D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 3), con la conseguenza che la tassa in questione non si correla ormai più al presupposto del rilascio a favore dell'abbonato del provvedimento amministrativo di licenza da parte della Amministrazione PP.TT. ..., atteso che, tanto in relazione alla attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art. 25), quanto alla attività di installazione ed esercizio di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato (art. 107), quanto ancora all'impianto