Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 08112

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 08112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08112
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 38342/2019 R.G. proposto da M V, IVANA SPARACI° e M S, rappresentati e difesi dall'avv. G V ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 154

- ricorrenti -

contro

G C, rappresentato e difeso dall'avv. M M, che sta in giudizio anche personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria, 2, presso lo studio dell'avv. F B

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1284 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, depositata il 20/6/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. G F;
lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020) del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 756 del 25/9/2017, in parte respingeva e in parte dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ. proposto da M V, I S e M S contro l'ordinanza, resa in data 16/7/2017 (o 17/7/2017;
vi è discrasia tra la sentenza e il ricorso), con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'eccezione di estinzione del processo di esecuzione avanzata dai predetti, esecutati nella procedura. Questi ultimi, nell'espropriazione immobiliare intrapresa nel 2006 da Island Refinancing nei confronti degli eredi di F S e nella quale era successivamente intervenuto G C (che si era surrogato al creditore procedente rinunciante), avevano dapprima (V1/1/2017 e, poi, il 19/4/2017) eccepito l'inefficacia del pignoramento e, in seguito (nel maggio 2017), l'estinzione della procedura esecutiva per omesso tempestivo deposito della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ.. In particolare, gli esecutati lamentavano l'inottemperanza ad un ordine di integrazione della documentazione ipotecaria (segnatamente, in riferimento all'omessa trascrizione di un atto implicante l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità di F S da parte degli eredi) dato dal giudice dell'esecuzione il 30/10/2007, l'illegittimità del rinnovato ordine di integrazione emesso il 2/2/2017, la reiterata inosservanza del nuovo termine da parte del creditore. Come risulta dalla sentenza di primo grado, per ottemperare all'ordine del 2007 il creditore aveva presentato atti volti a dimostrare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità e il giudice aveva disposto la stima e, quindi, la vendita (ordinanza del 3/8/2009) dei beni pignorati;
esperíti sette tentativi di vendita risultati infruttuosi e subentrato il Canzoneri al procedente, il professíonista delegato aveva segnalato - il 16/11/2016 - che la certificazione notarile ex art. 567 cod. proc. civ. del 20/2/2007 già indicava la mancanza di una trascrizione della successione di F S in favore degli esecutati;
in esito alla segnalazione, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato termine per depositare documentazione ipo-catastale integrativa e il creditore aveva presentato il 21/3/2017 la nota di trascrizione dell'intervenuta successione;
questa era fatta oggetto di rilievi critici degli esecutati che insistevano per l'inefficacia del pignoramento per carenza, non emendabile a posteriori, di una formalità ipotecaria anteriore all'ordinanza di vendita del 2009;
nel prosieguo gli odierni ricorrenti avevano contestato anche l'inottemperanza all'ordine di integrazione del 2007 e il difetto del ventennale ipotecario relativo a tutti i debitori. La decisione del Tribunale di Marsala era impugnata con appello dagli esecutati e la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1284 del 20/6/2019, rigettava il gravame. Secondo la Corte territoriale, le lacune della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. non determinano una situazione invalidante tale da precludere il raggiungimento dello scopo del processo esecutivo: perciò, l'incompletezza della documentazione ipo-catastale presentata dal creditore in ottemperanza all'ordine del 30/10/2007 non poteva dar luogo ad estinzione della procedura ex art. 630 cod. proc. civ. dopo che il processo esecutivo era proseguito - per ordine del giudice e senza un tempestivo reclamo avverso il diniego (anche implicito) di estinzione - nella successiva fase liquidativa (la sentenza richiama esplicitamente Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995);
inoltre, l'inutile decorso del termine per il reclamo aveva determinato la «stabilizzazione della procedura esecutiva» e precluso la possibilità di ricondurre all'insufficienza documentale effetti estintivo;
comunque, il giudice d'appello rilevava l'erroneità del rimedio prescelto dagli appellanti perché, anche a voler ammettere la possibilità di una pronuncia di improseguibilità del processo in ragione della carenza documentale, avverso tale decisione si sarebbe dovuta esperire l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., non già il reclamo de quo. Avverso tale decisione M V, I S e M S proponevano ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
resistevano con controricorso G C e l'Avv. M M (procuratore distrattario in appello). Per la trattazíone della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2021;
il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente prorogato dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;
le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
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