Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1977, n. 2336

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L'art 2947 terzo comma cod civ, il quale dispone che, se il fatto illecito e considerato dalla legge come reato, e per il reato e prevista una prescrizione piu lunga della prescrizione quinquennale o biennale stabilita per il diritto al risarcimento del danno, la prima trova applicazione anche per l'Azione civile, postula la piena coincidenza fra illecito penale ed illecito civile. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno nei confronti di una banca, per avere questa incautamente negoziato titoli di credito (nella specie, buoni del tesoro) provenienti da furto aggravato e ricettazione, si prescrive con il decorso di cinque anni da detta colposa negoziazione, ai sensi dell'art 2947 primo comma cod civ, atteso che il termine prescrizionale per la contravvenzione di incauto acquisto e inferiore a quello stabilito dal codice civile, mentre non puo operare la piu ampia prescrizione decennale degli indicati reati di furto e ricettazione, trattandosi di fatti illeciti autonomi e distinti, ancorche connessi, rispetto a quello posto a fondamento dell'Azione civile. ( V 2918/75, mass n 376973; ( V 1261/72, mass n 357767).*

Ai sensi dell'art 2935 cod civ, l'inizio del decorso della prescrizione e precluso da un impedimento giuridico all'Esercizio del diritto, non anche da un impedimento di mero fatto. Pertanto, al fine del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei confronti di una banca che abbia incautamente acquistato titoli di credito di provenienza delittuosa, e irrilevante la circostanza che il danneggiato ignorasse il fatto, a causa del sequestro penale di detti titoli. ( V 1401/70, mass n 347180; ( V 2797/66, mass n 325329).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1977, n. 2336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2336
Data del deposito : 7 giugno 1977

Testo completo

Ai sensi dell'art 2935 cod civ, l'inizio del decorso della prescrizione e precluso da un impedimento giuridico all'Esercizio del diritto, non anche da un
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