Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2011, n. 939
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In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni.
Sul provvedimento
Testo completo
00939/1 1 Oggetto Immission REPUBBLICA ITALIANA CONDOMINIO14 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMUNIONE E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 12658/2005 SECONDA SEZIONE CIVILE 939 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 353 Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Presidente Ud. 17/11/2010 Dott. LUIGI PICCIALLI Rel. Consigliere - PU Dott. E MIUCCI Consigliere - Dott. S PTI Consigliere Dott. A C Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12658-2005 proposto da: (diceduto) efer esso CASACCIA MARIO DEC CSCMRA4210918040, in qualità di eredi: D L G C.F.DLCGNT48A68M082H, C S C.F.CSCSFN73B571804D, C W Laura C.F.CSCLRA76T531804C, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PANAMA 110, presso lo iel studio dell'avvocato M M, che 2010 rappresenta e difende unitamente vocat 1436 CASACCIA MARIO;
per prox, specialeрих, бестен ricorrenti
contro
LIBRERIA LA NUOVA ED 00103810677, in persona del suo titolare e legale rappresentante p.t. Sig.ra A M P, elettivamente domiciliato in VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studioROMA, dell'avvocato M G, rappresentato e difeso dagli avvocati LOPARDI RICCARDO, MARCANTONIO RENATA;
controricorrente- avversO la sentenza n. 98/2005 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 28/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI. Uudito l'Avvocato Merla Michele difensore del del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso. lAvv. Lopardi Riccardo con delega Udito depositata in udienza dell'Avv. Marchetti Alessandro difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avvocato Mario C, costituito di persona ex art. 86 c.p.c.,nella qualità di proprietario in abitato di Sulmona di un immobile adibito ad abitazione e studio professionale, con atto notificato il 6.9.01 citò al giudizio del locale Giudice di Pace la ditta Libreria Nuova Editrice in persona della titolare Maria Piotti, conduttrice di un immobile adiacente,al fine di sentirla condannare alla eliminazione delle intollerabili immissioni prodotte da un "grande ventilatore", di cui chiedeva la rimozione, installato in un' apertura lucifera esistente nel muro comune dividente i due immobili e collegato all'impianto di climatizzazione del negozio-libreria. Deduceva in particolare l'attore che la suddetta installazione era avvenuta “abusivamente ed arbitrariamente" e che le immissioni provocate dal ventilatore,di calore,di esalazioni e sonore, oltre a provocare “fastidi,stress e disturbi alla quiete ed alla salute delle persone” abitanti e lavoranti nel proprio immobile, "in violazione dei diritti di proprietà dell'esponente”,superavano anche i limiti di accettabilità previsti dalle dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95 n. 447 in materia di inquinamento acustico ed ambientale. Si costitui la convenuta,contestando la fondatezza della domanda ed il giudice adito,all'esito della disposta consulenza tecnica, la rigettò con sentenza del 30.7.02. Il C propose appello, ma il gravame,cui aveva resistito l'appellata, con sentenza monocratica del 22/28.2.05 è stato respinto dal Tribunale di L'Aquila,con il carico delle ulteriori spese. Il giudice di appello ha ritenuto, anzitutto,inammissibile la doglianza dell'appellante, deducente il mancato esame della domanda ex art. 949 c.c.,rilevando che, dal petitum e dalla causa petendi esposti in primo grado,l'azione era stata proposta con inequivoco ed esclusivo riferimento all'art. 844 c.p.c. e non anche quale negatoria servitutis. Nel merito detto giudice ha ribadito l'infondatezza della domanda proposta, rilevando, sulla scorta dei dati emersi dalla consulenza tecnica, che le emissioni sonore prodotte dall'impianto di climatizzazione della libreria e percepibili del primo piano dell'immobile C erano risultate di entità trascurabile e non eccedenti i livelli massimi fissati dalla normativa di tutela ambientale in materia di inquinamento acustico,mentre,per quanto atteneva a quelle percepibili dal piano terra,adibito a porticato e magazzino,il pur accertato superamento della soglia-limite non poteva di per sé comportare l'intollerabilità ex art. 844 c.c.delle immissioni,tenuto della natura dei luoghi (zona cittadina centrale e trafficata), dell'analogia delle destinazioni (l'una commerciale e l'altra a studio professionale) entrambe “lato sensu produttive“, nonché delle esigenze in conflitto, tra cui particolarmente meritevole appariva quella di “rendere confortevoli mediante un adeguato riscaldamento o refrigerazione i locali del negozio”. Contro tale sentenza l'avvocato C ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi. Ha resistito l'intimata con controricorso. Successivamente sono intervenuti,costituendosi con apposita comparsa, G D L, Stefania C e Laura C, quali eredi dell'avvocato Mario C, deceduto il 14.12.2005,al riguardo producendo copie del certificato di morte e della denuncia di successione, facendo proprie le richieste di cui al ricorso. E' stata infine depositata una memoria illustrative per la resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 132 co. 2 n. 3 c.p.c.,per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado,nella quale non erano state riportate esattamente le conclusioni attrici, deducenti anche la lesione del diritto di proprietà derivante dalle immissioni di calore,esalazioni e rumori intollerabili,provenienti dall'impianto di ventilazione abusivamente ed arbitrariamente apposto in corrispondenza dell'apertura lucifera,causale della domanda non esaminata,con conseguente omissione di