Cass. pen., sez. V trib., sentenza 06/09/2019, n. 37334

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 06/09/2019, n. 37334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37334
Data del deposito : 6 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CALOGERO VINCENZO nato a PIETRAPERZIA il 02/01/1973 avverso l'ordinanza del 16/04/2019 del TRIB. DEL RIESAME di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere P B;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. DANILO TIPO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 16 aprile 2019 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta e ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari nisseno che aveva applicato, tra gli altri, a V D C la misura cautelare della custodia in carcere siccome gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per essere partecipe dell'articolazione di Cosa Nostra di Pietraperzia e di concorso nell'omicidio volontario aggravato anche ex art. 416-bis.1 cod. pen. di F G M.

2. Contro l'ordinanza anzidetta ha presentato ricorso l'indagato a mezzo del difensore di fiducia, circoscrivendo la doglianza alla gravità indiziaria di entrambi i reati.

2.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconosciuto contributo concorsuale del ricorrente all'omicidio M, giacché la messa a disposizione del proprio ovile per le riunioni degli associati costituisce già la condotta integratrice della partecipazione associativa, il che farebbe coincidere l'apporto causale all'agguato mortale con la condotta rilevante ex art. 416-bis cod. pen. Sarebbe assertivo — sostiene il ricorrente — che la presenza agli incontri significasse partecipazione all'organizzazione dell'omicidio, dal momento che egli nell'ovile ci lavorava a che l'intercettazione di un brandello di dialogo con Monachino Vincenzo aveva consentito di appurare che i due parlavano proprio di animali. Ad ulteriore sostegno della sua tesi, il ricorrente rimarca che, nelle intercettazioni dell'8 e dell'Il luglio che si assumono relative ad incontri preparatori rispetto all'omicidio, la sua voce non veniva registrata nei colloqui rilevanti sotto il profilo investigativo. Quanto alla captazione successiva all'omicidio — quella del 18 luglio — il ricorrente sostiene che essere a conoscenza di un delitto già avvenuto non significa avervi partecipato, anche perché l'ordinanza impugnata non spiega se la sua conoscenza risalisse a prima o dopo il fatto. La spiegazione del Tribunale del riesame circa la mancata conoscenza di Curatolo (uno dei presunti autori materiali) di alcuni particolari dell'agguato - che emergerebbe dall'intercettazione del 18 luglio - striderebbe con il contenuto della captazione dell'Il luglio, tra i cui protagonisti vi era proprio Curatolo.

2.2. Il secondo motivo avversa l'ordinanza del Tribunale nisseno — deducendo violazione di legge e vizio di motivazione — perché la messa a disposizione dell'ovile, peraltro episodica, non può costituire un indizio di partecipazione associativa in quanto altri incontri tra i sodali si erano tenuti in luoghi diversi. Aggiunge la parte che il colloquio del 27 marzo 2018 con il cugino Salvatore Giuseppe D C smentirebbe il dato dell'intraneità in quanto si parlava solo di "dare una mano" (condotta tipica dell'extraneus) a Monachino ed il cugino gli consigliava addirittura di negarsi, tutto ciò refluendo nella dimostrazione dell'assenza di un vincolo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.

2. Il primo motivo di ricorso — in cui la parte avversa l'ordinanza quanto al giudizio di gravità indiziaria per l'omicidio M — è infondato. Va premesso che il ricorrente non contesta la sua presenza presso il proprio ovile 1'8 e I'll luglio 2018, occasioni in cui il Tribunale del riesame — in ciò non ricevendo smentita nel ricorso — colloca alcune conversazioni strategiche per l'organizzazione dell'agguato. Su tali dati di fatto il Tribunale nisseno ha strutturato una motivazione non manifestamente illogica quando ha enfatizzato, ai fini della riconosciuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 575 cod. pen., la circostanza che gli incontri si siano tenuti in un luogo nella disponibilità del D C e che la sua voce sia stata registrata, sia pure non evidenziando dialoghi di interesse investigativo per l'omicidio che lo riguardino direttamente;
e quando ha reputato che a tale presenza fosse ricollegata la conoscenza dell'agguato che si andava organizzando, come evinta dalla conversazione intrattenuta successivamente, il 18 luglio, con G C, uno degli autori materiali dell'omicidio. Il collegamento tra la sua presenza registrata negli incontri preparatori e detta conversazione, infatti, costituisce una combinazione di dati dalla quale il Tribunale di Caltanissetta ha razionalmente evinto che la presenza di D C 1'8 e 1'11 luglio non già semplicemente nell'ovile, ma al cospetto dei propri sodali che organizzavano l'omicidio, costituisse una forma di concorso rilevante ex art.110 cod. pen. quale contributo morale, che si affiancava a quello materiale rappresentato dalla messa a disposizione del luogo dove è avvenuta la pianificazione. Invero, da una parte, l'indagato — a carico del quale vi sono anche gravi indizi di partecipazione associativa — aveva offerto ai sodali un sito nella propria disponibilità, con ciò assecondando l'esigenza di riservatezza rispetto a terzi che contrassegnava gli incontri e che nei suoi riguardi, trattandosi di un partecipe all'associazione, non avrebbe avuto senso;
dall'altra aveva percepito il contenuto dei dialoghi e quindi vi era stato quantomeno presente, rafforzando, con la sua presenza alla fase programmatoria, il proposito criminoso degli altri associati, consci di poter contare anche sul suo apporto. Quanto alla denunziata illogicità dell'interpretazione dell'intercettazione del 18 luglio con G C, giova osservare, da una parte, che il Tribunale del riesame ha chiarito — ed il ricorrente non specificamente avversato — che il codice comunicativo normalmente utilizzato dai sodali, e in particolare da Curatolo, prevedesse proprio il riferimento, tra l'altro, alle "pecore" per celare argomenti compromettenti;
d'altra parte, la spiegazione del Tribunale del riesame appare razionale quando attribuisce la domanda di Curatolo alla possibilità che, date le incertezze mostrate sul luogo dove sorprendere la vittima ed il distacco che, immediatamente dopo l'omicidio, egli aveva preteso dagli altri appartenenti al commando, potesse non essergli chiaro quante persone avessero alla fine partecipato all'agguato. Peraltro, si avverte altresì un difetto di impostazione del ricorso laddove la parte ha trascurato di confutare la rilevanza dimostrativa della pertinenza della conversazione all'agguato dell'espressione "Io ha azzeccato perfetto" che si legge nella medesima conversazione.
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