Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/1955, n. 1498

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La causa estintiva della servitù di passaggio - prevista dall'art. 1 055 C.C. (art. 596 C.C. abrogato) concernente la cessazione della interclusione del fondo dominante - si riferisce soltanto alla servitù che ha il suo titolo nella legge, anche se sia stata consentita mediante convenzione tra le parti interessate.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/1955, n. 1498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1498
Data del deposito : 21 maggio 1955

Testo completo

La causa estintiva della servitù di passaggio - prevista dall'art. 1 055 C.C. (art. 596 C.C. abrogato) concernente la cessazione della interclusione del fondo dominante - si riferisce soltanto alla servitù che ha il suo titolo nella legge, anche se sia stata consentita mediante convenzione tra le parti interessate.