Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/1955, n. 1498
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La causa estintiva della servitù di passaggio - prevista dall'art. 1 055 C.C. (art. 596 C.C. abrogato) concernente la cessazione della interclusione del fondo dominante - si riferisce soltanto alla servitù che ha il suo titolo nella legge, anche se sia stata consentita mediante convenzione tra le parti interessate.
Sul provvedimento
Testo completo
La causa estintiva della servitù di passaggio - prevista dall'art. 1 055 C.C. (art. 596 C.C. abrogato) concernente la cessazione della interclusione del fondo dominante - si riferisce soltanto alla servitù che ha il suo titolo nella legge, anche se sia stata consentita mediante convenzione tra le parti interessate.