Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2008, n. 27305
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In tema di sanzioni disciplinari, nel regime giuridico precedente la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, il rapporto tra sospensione cautelare e sanzione della sospensione dalla qualifica è regolato dagli artt. 96 t.u. n. 3 del 1957 e 26 del c.c.n.l. per il triennio 1994-97, i quali prevedono che, se la sospensione cautelare supera in durata la sospensione dalla qualifica, il dipendente ha diritto alle retribuzioni non percepite per il periodo eccedente la durata della sospensione inflitta. (Nella specie, i dipendenti avevano subito una sospensione cautelare eccedente la durata della sanzione disciplinare, nel caso costituita dalla sospensione dal servizio applicata da un collegio arbitrale di disciplina in luogo del licenziamento precedentemente irrogato).
L'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), che trasferisce al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione; ciò anche allorché l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, si trattava di provvedimento che respingeva la richiesta del dipendente di regolarizzazione della posizione giuridica ed economica successiva al cambiamento, in sede arbitrale, di una sanzione disciplinare estintiva in altra, conservativa del rapporto).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15123/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
C GIUSEPPE;
- intimato -
sul ricorso 19449/2006 proposto da:
C GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI P R, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 323/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
uditi gli avvocati Danilo DEL GAIZO dell'Avvocatura Generale dello Stato, Raffaele DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3537 del 13 dicembre 2002 il giudice unico del Tribunale di Milano respingeva la domanda, proposta da C Giuseppe contro il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, per sentir accertare che egli aveva subito una sospensione cautelare eccedente la durata della sanzione disciplinare, definita dal Collegio arbitrale di disciplina con decisione del 4 maggio 1998, in sei mesi di sospensione dalla qualifica, con condanna al pagamento di emolumenti non corrisposti.
Avverso questa pronuncia il C proponeva appello sostenendo che aveva errato il primo giudice nel ritenere che la sua sospensione dal servizio, a seguito di custodia cautelare anche per il periodo eccedente quella che poi all'esito definitivo del procedimento disciplinare era stata la sanzione inflitta in relazione ai fatti collegati al procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento, non comportasse alcun diritto retributivo oltre l'assegno alimentare percepito. Insisteva per la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento della retribuzione per il periodo suddetto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Resisteva l'Agenzia delle Entrate, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per essere la controversia di competenza del giudice amministrativo.
Il Ministero delle Finanze eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, a seguito della riforma entrata in vigore nel gennaio 2001 con la costituzione delle Agenzie con autonomia regolamentare amministrativa e finanziaria.
2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 22 febbraio - 11 maggio 2002, in riforma della sentenza appellata, condannava l'Agenzia a pagare al C Euro 46.045,31 oltre interessi dalla data del 18 luglio 1998;
condannava l'Agenzia ed il Ministero a pagare a C Euro 3.500,00 per spese del doppio grado.
In particolare osservava la Corte d'appello che lo scrimine temporale tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria nelle controversie in materia di pubblico impiego, stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, è dato dal momento in cui si verifica la lesione del
diritto fatto valere. Nella specie con il provvedimento del 18 giugno 1998 il Direttore Regionale delle Entrate per la Lombardia, comunicava che, conformemente alla decisione del Collegio Arbitrale, la sanzione inflitta (licenziamento) veniva ridotta alla sospensione per sei mesi, da computare nel periodo di sofferta sospensione cautelare, con riammissione in servizio;
indicava inoltre che, con successivo provvedimento, sarebbe stata regolata la posizione giuridica ed economica del dipendente. Solo in data 16 settembre 2000 il Ministero della Finanze comunicava che la regolarizzazione delle posizione giuridica ed economica non poteva trovare favorevole accoglimento in mancanza di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena nel procedimento penale. Pertanto, in relazione a tale diniego, veniva fatta valere la pretesa di cui alla domanda e quindi in riferimento a quell'epoca sussisteva la giurisdizione ordinaria.
Nel merito la Corte d'appello osservava che sulla base dei principi desumibili dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 96, e dell'art. 26, n. 2, del CCNL la sospensione collegata al rinvio a giudizio del C e proseguita, in modo praticamente ininterrotto,