Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/11/2019, n. 31334

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/11/2019, n. 31334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31334
Data del deposito : 29 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seouente SENTENZA sui ricorso 5179-20173 proposto da: TELECOM I SA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIALE . MAllINI 9-11, Qresso lo studio dell'avvocato L S, che io rappresenta e difende giusta delega E margine;
2019

- ricorrente -

2011

contro

REGIONE LOMBARDIA, eiettivamente domiciliata in

ROMA VIA VITTORIO VENETO

108, presse lo studio dell'avvocato C M P, rappresentata e ditesa dall'a-uvocate MARCO CEDERLE sta delega in calce;
controrlcorrente - avverso la senLenza n. 00/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depcsizata il 04/07/2012;
udica la relazione de la causa svolta nella pubblica - udienza del 07/10/2019 dal Consigliere Dott. C C;
zze i P.M. li persona del Sostiz to Procuratore Generale Dott. G S che ha concluso per l'acooglimento per guanto di ragione del ricorso;
u _ o ,der il ricorrente l'Avvocato FUSO per delega dell'Avvoca.= S_ MINI che si riporta agli atri;
c - er controricorrente ali Pv/ooati POMPA e

CHTTPRT.

7 che si --oroortanc agli atti. Nr 5179/2013 RG

RITENUTO IN FATTO

1.Telecom Italia spa impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Milano 77 avvisi di accertamento, notificati in data 26 ottobre, 30 novembre e 10 dicembre 2009, del complessivo importo d € 23.654,40, emessi dalla Regione Lombardia per imposte sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato relativamente agli anni dal 2002 al 2006. 2. La CTP di Milano, disposta la riunione con altro ricorso avente ad oggetto il medesimo tributo, li rigettava entrambi.

3. La sentenza veniva impugnata da Telecom e l'adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l'appello annullando gli avvisi di accertamenti riferiti agli anni 2002-2004 per intervenuta decadenza del potere accertativo e confermava la legittimità di tutti gli altri impositivi rilevando, per quanto interessa in questa sede, che l'imposizione dell'Addizionale Regionale, parametrata sul canone di polizia idraulica, era stata regolarmente disposta dalla Regione Lombardia ed era rispettosa del principio di riserva di legge 4. Avverso la sentenza della CTR Telecom Italia spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di otto motivi. L'Ente territoriale regionale si è costituito depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della I. nr 281/1970 e 26 della L.R. nr 10/2003 in relazione all'art 360 10 comma nr 3 cpc per non avere la CTR rilevato la carenza del presupposto dell'imposta - costituito dall'esistenza di una concessione statale- dal momento che per gli anni di imposta oggetto degli accertamenti non vi poteva essere una concessione statale per effetto del i trasferimento dallo stato alle Regioni delle funzioni per il rilascio delle concessioni.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta l'insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio rappresentato dalla sussistenza della concessione statale sui beni del « reticolo idrico principale»rispetto al quale insistono gli impianti della rete di proprietà di Telecom 1.2 Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art 295 cpc e dell'art 39 del d.lvo nr 546/92 in relazione all'art. 360 30 e 4° comma per avere omesso la CTR, una volta rilevata la pendenza tra le stesse parti del giudizio avente ad oggetto la legittimità dei « canoni di polizia idraulica» recepiti negli avvisi di liquidazione dell'imposta sulle concessioni statali per gli anni 2005-2006 oggetto del presente controversia, di disporre la sospensione del processo sino alla definizione della causa pregiudiziale concernente la legittimità dei cosiddetti canoni di polizia idraulica.

1.3 Con il quarto e quinto motivo la sentenza viene criticata per violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 88 e 93 del d.lvo nr. 259/2003 e dell'art 2 comma 2 L. 281/1970, recepito dalla Regione Lombardia all'art 26 L.R., in relazione all'ad 360 comma 1° nr. 3;
in particolare si duole la ricorrente che i giudici seconde cure non hanno considerato che la normativa statale, di derivazione comunitaria, ha escluso l'applicazione di oneri e canoni aggiuntivi rispetto a quelli previsti per legge (indennizzo per il ripristino, Cosap o Tosap) in una ottica di sviluppo della rete di comunicazione elettronica fondamentale nello sviluppo di un paese moderno.

1.4 Con il sesto motivo si lamenta la violazione dell'art. 57 del d.lvo 546/1992 in relazione all'art 360 nr 4 cpc, per aver la CTR ritenuto erroneamente nuova, e quindi inammissibile, la doglianza circa l'illegittimità in via derivativa delle delibere della Giunta con le quali era stata decisa l'applicabilità /quantificazione dei canoni da parte della Regione Lombardia.

1.5 Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lvo nr 546/1992, dell'ari 6 del d.lvo 472/97 e dell'art 10 della L nr 212/2000 in relazione all'art 360 nr. 3 cpc avendo i giudici di merito riconosciuto come dovute le sanzioni e gli interessi relativi agli accertamenti non annullati nonostante l'obiettiva incertezza sulla debenza e sulla quantificazione del tributo 1.6 Con l'ottavo motivo viene dedotta insufficiente motivazione sul punto del riconoscimento delle sanzioni e degli accessori di legge. 2 Va preliminarmente disattesa l'istanza della Regione Lombardia, contenuta nella memoria ex art 378 cpc, di declaratoria di cessazione della materia del contendere alla quale controparte non ha aderito. A sostegno della richiesta la resistente ha depositato decreto dirigenziale della Regione Lombardia del 26.1.2016 di annullamento degli avvisi di accertamento relativi all'imposta sulle concessioni per l'occupazione di aree di demanio idrico per gli anni 2010, 2010 e 2012 emessi nei confronti di Telecom Italia spa per un importo complessivo di C 143.3655,43. 2.1 Ritiene il Collegio, che , poiché non risultano annullati anche gli atti impositivi oggetto del presente procedimento che riguardano gli anni di imposta dal 2002 al 2006, non può considerarsi venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio con una pronuncia di merito.
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