Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2011, n. 9839
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In considerazione della natura privatistica dell'arbitrato - che rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre liberamente dei propri diritti e che, perciò, non è riconducibile alla giurisdizione - deve ritenersi che la disciplina della procura "ad litem" contenuta nel codice di rito civile non sia estensibile automaticamente al procedimento arbitrale, salvo diversa volontà delle parti espressamente manifestata nell'atto di conferimento del potere agli arbitri; ne consegue che, ove manchi tale esplicito richiamo, l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato, in conformità a quanto previsto nell'apposita clausola compromissoria, anche tramite lettera raccomandata proveniente dall'avvocato di una delle parti sfornito di procura alle liti. (Principio enunciato in riferimento ad una fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, di riforma dell'arbitrato, prima che sulla materia intervenisse la successiva riforma di cui agli artt. 20-25 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R - Presidente di Sezione -
Dott. D'ALONZO M - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - rel. Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19673/2004 proposto da:
B S (BSSSVN29T64F083F), elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato B C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C F, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S L G, D A, D R, D R;
- intimati -
sul ricorso 23467/2004 proposto da:
D R (DVDRFL36C30A944C), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato P G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F M, per procura speciale in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
B S, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato B C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C F, per delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 414/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
uditi gli avvocati Claudio BEVILACQUA, Massimo FRANZONI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli eredi di D M il 12.7. 1994 stipulavano contestualmente una transazione (in cui veniva costituita comunione volontaria con quote diverse sui beni di esclusiva proprietà del predetto e su quelli di cui lo stesso era comproprietario con i fratelli) ed una convenzione, in cui venivano rimesse a professionisti la valutazione e divisione bonaria delle quote;
veniva altresì devoluta ad un Collegio arbitrale, con funzionamento regolato dal codice civile, qualunque controversia dovesse sorgere. L'avv. Massimo F, per R D, promuoveva il lodo, che veniva deliberato nel gennaio 1999 e veniva impugnato per nullità da B D Silvana di fronte alla Corte di appello di Bologna che, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di D R, che si costituiva, ritenuta sanata la nullità della notifica dell'impugnazione in ragione dell'avvenuta costituzione dei convenuti, riteneva che l'atto introduttivo del giudizio arbitrale, effettuato dall'avv. F, senza la sottoscrizione del D e senza conferimento di mandato, non fosse nullo per carenza di procura in quanto le parti, stabilendo nella clausola compromissoria che l'introduzione del giudizio arbitrale dovesse avvenire tramite lettera raccomandata, avevano regolato direttamente l'atto di accesso, sottraendolo alle forme previste per i giudizi ordinari. In ordine all'altra ragione di nullità addotta, la Corte petroniana rilevava che gli arbitri non avevano ecceduto i limiti del compromesso, avendo provveduto alla divisione dei beni di cui alla convenzione, considerando anche i frutti civili degli stessi. Per la cassazione di tale sentenza, S B ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso D R, proponendo a sua volta ricorso incidentale, articolato su di un solo motivo cui la B resiste con controricorso. La seconda Sezione civile di questa Corte, ritenuta di particolare importanza la questione relativa al se "nell'ipotesi in cui la parte promuove il giudizio arbitrale avvalendosi della rappresentanza di un avvocato, all'atto introduttivo del giudizio arbitrale sia applicabile la disciplina del codice di rito relativa alle modalità di conferimento dello ius postulandi di cui all'art. 83 c.p.c., e se, e a quali condizioni, l'omessa osservanza di tale disciplina consenta l'impugnazione per nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 7", ha rimesso gli atti al primo Presidente, il quale ha
devoluto la controversia all'esame di queste Sezioni unite. Nell'imminenza della odierna udienza, la ricorrente ha altresì presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso le stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., come aveva del resto rilevato anche la seconda Sezione
all'atto di pronunciare l'ordinanza interlocutoria con cui era stata evidenziata la questione sollevata con il primo motivo del ricorso principale, ritenuta poi di particolare importanza, donde l'assegnazione della presente controversia a queste Sezioni unite. Con il richiamato primo motivo, la ricorrente principale ha lamentato violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 125 e 810 c.p.c., art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla esclusione della dedotta nullità dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale per carenza di procura.
Si ricorda innanzi tutto al riguardo che al giudizio arbitrale era applicabile, per espressa pattuizione delle parti, la disciplina del codice di rito, e doveva quindi ritenersi che le parti stesse avessero così accettato la disciplina formale degli atti e del procedimento come regolata per il rito ordinario, anche relativamente alle prescrizioni in tema di nullità degli atti e, in particolare in tema di mandato e di sottoscrizione degli atti,di cui agli artt. 83 e 125 c.p.c.. Con la riforma del 1994, l'atto introduttivo del giudizio arbitrale produce effetti sostanziali, di talché lo stesso deve ritenersi equiparato ad una domanda giudiziale, a cui devono applicarsi le norme codicistiche in tema di procura ad litem, tanto più in quanto, in forza della predetta riforma, la domanda arbitrale sarebbe ora caratterizzata da requisiti formali specifici, funzionali agli scopi delineati dal legislatore.
Premessi tali principi, la ricorrente sottolinea come sin dall'inizio ella avesse eccepito la nullità dell'atto introduttivo del procedimento arbitrale, in considerazione del fatto che la lettera del 31 luglio 1996 proveniva esclusivamente dall'avv. F, il quale non risultava avere ricevuto alcun mandato da D R, sicché, essendo il procedimento arbitrale stato introdotto con atto privo della sottoscrizione della parte e senza conferimento di mandato ad litem, il lodo doveva considerarsi affetto da nullità non sanabile, trattandosi di inesistenza o nullità non ratificabile.
Ancora, la sentenza impugnata, sempre secondo la tesi della ricorrente, sarebbe censurabile laddove ha ritenuto che la clausola compromissoria, nel prevedere che la parte che intenda promuovere la lite, dovrà darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a. r. agli arbitri ed alle parti, indicando i quesiti da sottoporre al collegio, non avrebbe operato alcuna deroga, quanto al contenuto, all'atto di contestazione in arbitri, come previsto dall'art. 669 octies c.p.c., u.c., riguardando la forma della raccomandata solo la
fase della comunicazione dell'atto alle altre parti. Dal rilievo che le parti avessero previsto la raccomandata come mezzo per l'introduzione del giudizio arbitrale, non poteva discendere la possibilità che a dare impulso al procedimento fosse un soggetto privo di ogni potere rappresentativo della parte interessata, a ciò ostando le disposizioni di cui agli artt. 83 e 125 c.p.c., che, in quanto disposizioni di carattere generale, devono trovare applicazione in ogni tipo di