Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27182

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Qualora l'attore,facendo valere la qualità di erede dell'intestatario di un conto corrente bancario intercorso con Istituto di credito con sede nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 198 del 1992), chieda l'adempimento delle prestazioni derivanti dal contratto nel quale assuma di essere subentrato al "de cuius",la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita;infatti,la causa non ha natura successoria,tale essendo,ai sensi dell'art. 50 della legge 218 del 1995 e dell'art. 22 cod. proc. civ., soltanto quella tra successori (veri o presunti) a titolo universale o particolare,atteso che la qualità di erede fatta valere dall'attore,integrando esclusivamente il titolo della sua legittimazione e non l'oggetto principale del giudizio,può essere accertato incidentalmente dal giudice avente giurisdizione sulle cause relative ad obbligazioni contrattuali

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27182
Data del deposito : 20 dicembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente Aggiunto -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. T R M - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G O EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell'avvocato P M L, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CREDIT SDISSE S.A.;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 11304/04 proposto da:
CREDIT SDISSE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROA, VIA P. PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato C M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G F F P, giusta procura speciale del notaio Dott. M P di Lugano, rep. 1788 del 15/04/04, in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
G O EGIDIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 236/04 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 29/01/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/06 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

uditi gli avvocati Lorenzo MANGILI PROSPERI, Gian Franco FONTAINE PANCIATICHI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale (difetto di giurisdizione del giudice italiano);
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13 febbraio 2001 O E Gallicchio conveniva davanti al Tribunale di Rimini la Credit Suisse s.a., chiedendo la condanna della stessa al pagamento "delle somme, titoli di credito e quant'altro depositato nel conto corrente n. 0155-731253- 2 per un importo indicativo di L. 1.500.000.000" ovvero della maggiore o minore somma che fosse risultata di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda il Gallicchio esponeva di essere erede di Gianfranco Albizzati in virtù di testamento olografo dell'1 luglio 1997 e di essere, pertanto, subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, compresi quelli derivanti dal contratto di conto corrente da questo stipulato con il Credit Suisse. Aggiungeva che, venuta a conoscenza di altro testamento redatto l'11 marzo 1996, la banca aveva omesso di corrispondergli quanto di sua spettanza in qualità di erede.
La banca convenuta, costituitasi, eccepiva in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice adito, rilevando che la causa, avente per oggetto obbligazioni, era devoluta, in base alla L. n. 218 del 1995, art. 3 e alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988,
alla cognizione del giudice del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, ossia a quella del giudice svizzero. Con sentenza non definitiva del 2 ottobre 2002 il Tribunale rigettava l'eccezione pregiudiziale, ritenendo che

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