Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2021, n. 33981
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: TODARO GIUSEPPE nato a ALI TERME il 10/11/1997 avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa F M ( /`--
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Messina il 25 settembre 2019, in riforma integrale della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Messina il 7 marzo 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto G T responsabile del reato di cui all'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'automobile in stato di alterazione psicofisica derivante dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi, con le aggravanti di avere provocato un incidente e dell'ora notturna, fatto commesso 1'11 giugno 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha, invece, assolto l'imputato per insussistenza del fatto.
2.La Corte di appello è pervenuta all'assoluzione attraverso il seguente ragionamento (v. pp.
3-4 della sentenza impugnata): l'esame delle urine dell'imputato ha fornito un esito di 100 ng/ml, superiore al valore normale, che è sino a 50 ng/ml;
il reato di cui all'art. 187 del codice della strada non consiste nel guidare dopo avere assunto stupefacenti ma nel guidare in stato di alterazione causata da tale assunzione, come precisato sia dalla giurisprudenza di legittimità sia dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 277 del 2004);
i metaboliti dei cannabinoidi possono permanere nelle urine a lungo, sino a ben trentasei giorni dopo l'assunzione;
di per sé, dunque, il rinvenimento nelle urine dell'imputato di metaboliti dei cannabinoidi non dimostra che abbia guidato nell'occasione sotto l'effetto di stupefacenti;
nel caso di specie non sono stati effettuati specifici esami del
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa F M ( /`--
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Messina il 25 settembre 2019, in riforma integrale della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Messina il 7 marzo 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto G T responsabile del reato di cui all'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'automobile in stato di alterazione psicofisica derivante dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi, con le aggravanti di avere provocato un incidente e dell'ora notturna, fatto commesso 1'11 giugno 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha, invece, assolto l'imputato per insussistenza del fatto.
2.La Corte di appello è pervenuta all'assoluzione attraverso il seguente ragionamento (v. pp.
3-4 della sentenza impugnata): l'esame delle urine dell'imputato ha fornito un esito di 100 ng/ml, superiore al valore normale, che è sino a 50 ng/ml;
il reato di cui all'art. 187 del codice della strada non consiste nel guidare dopo avere assunto stupefacenti ma nel guidare in stato di alterazione causata da tale assunzione, come precisato sia dalla giurisprudenza di legittimità sia dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 277 del 2004);
i metaboliti dei cannabinoidi possono permanere nelle urine a lungo, sino a ben trentasei giorni dopo l'assunzione;
di per sé, dunque, il rinvenimento nelle urine dell'imputato di metaboliti dei cannabinoidi non dimostra che abbia guidato nell'occasione sotto l'effetto di stupefacenti;
nel caso di specie non sono stati effettuati specifici esami del
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