Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 06958

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 06958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06958
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARAZZUTTI CLAUDIA nato a MILANO il 02/03/1978 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale V S che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. B C, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 03/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 25/11/2019 del Tribunale di Milano, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen., per avere occupato un'unità abitativa destinata a uso pubblico e di proprietà di

ALER

Milano. Deduce: 1.1. "Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per erronea applicazione di norme, nonché omessa motivazione circa la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché in ordine all'erronea applicazione dell'art. 357 c.p. nella valutazione della prova disponibile". Con il primo motivo la ricorrente deduce l'apparenza della motivazione in relazione alla nozione di attualità e imminenza del pericolo richiesto per la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità. Aggiunge che i giudici hanno fatto errata applicazione dell'art. 357 cod.proc.pen., avendo erroneamente attribuito efficacia certificativa alla relazione di servizio redatta dall'assistente sociale. Aggiunge che "la motivazione è poi carente, nella valutazione dello stato di necessità, per la mancata valutazione dei presupposti dell'azione, ossia del motivo del delitto, funzionale al riconoscimento dell'esimente. L'arresto del padre dei figli e l'immediato rilascio dell'abitazione della famiglia, imposto in ragione di ciò, dal proprietario della stessa". 1.2. "Ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 133 - 163 c.p. per l'erronea applicazione dell'art. 163 c.p. c.p. condizionata al pagamento della provvisionale". Con il secondo motivo si sostiene che lo spontaneo rilascio dell'immobile avrebbe dovuto condurre a un esito diverso rispetto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile. Secondo la difesa «la Corte di appello di Milano aderendo acriticamente a quanto espresso dal Giudice di prime cure non ha valutato le reali condizioni economiche del condannato, rappresentate dalla palese incapacità di attendere costantemente e senza soluzione di continuità ai bisogni primari dei propri figli».
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