Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2004, n. 13707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2004, n. 13707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13707
Data del deposito : 22 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. B M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G M, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

229, presso lo studio dell'avvocato R B, rappresentato e difeso da se stesso;



- ricorrente -


contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;



- intimati -


avverso la decisione n. 179/00 del Consiglio nazionale forense, depositata il 23/11/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/04 dal Consigliere Dott. M B;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo iniziava un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Maurizio Galasso per avere quest'ultimo prodotto, nell'ambito di un giudizio civile, una lettera inviatagli dall'avv. Mario Amati, concernente ipotesi transattive, venendo così meno al dovere di riservatezza e lealtà. Con decisione del 18 febbraio - 30 dicembre 1997 il Consiglio dell'Ordine applicava all'avv. Maurizio Galasso la sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 25 maggio - 23 novembre 2000 respingeva il ricorso dell'avv. Galasso contro la decisione del COA di Bergamo osservando, tra l'altro:
a) che la corrispondenza tra colleghi ha come regola la connotazione della riservatezza anche se non espressamente dichiarata riservata, nel caso in cui contenga proposte di tipo transattivo;

b) che nella fattispecie risultava evidente il chiaro riferimento a proposta transattiva intrattenuta tra le parti, a nulla rilevando la pretesa mancanza di interesse del cliente alla produzione e la finalità per la quale la lettera è stata prodotta, ne' l'ambito procedurale nel quale la produzione è avvenuta;

c) che il fatto in sè era lesivo dei principi di riservatezza e colleganza di cui all'art. 24 del codice deontologico. Avverso tale decisione l'avv. Galasso ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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