Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2022, n. 49530
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIZZINI A SO nato a PETRALIA SOTTANA il 31/03/1993 MURGIA MARIA RITA nata GANGI il 22/05/1964 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. V A S e M M R, per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 29/06/2020 della Corte di appello di Messina che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha riformato la sentenza in data 28/11/2018 del Tribunale di Patti. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 624 cod.pen. il fatto contestato a M e l'ha condannata per tale reato;
ha ritenuto V responsabile del reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606 cpp lettera c) in relazione all'art. 521 c.p.p. e 516 stesso codice". Il motivo riguarda soltanto M e si rivolge alla riqualificazione ai sensi s." dell'art. 624 cod.pen. del fatto contestatole, originariamente qualificato ai sensi dell'art. 647 cod.pen. Secondo la ricorrente la Corte di appello ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., ritenendo l'immutazione del fatto, mentre «al contrario, esiste una evidente e sostanziale distinzione tra gli elementi costitutivi del reato di appropriazione di cose smarrite (...) e quello di cui all'art. 624 cod.pen.». Illustra, dunque, la struttura dell'uno e dell'altro reato, per rimarcare la violazione degli artt. 516 e 521 cod.proc.pen e del diritto di difesa. 1.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 624 c.p. all'art. 647 c.p. -oggi abrogato- ed in relazione all'art. 192 e 530 c.p.p.". Anche il secondo motivo riguarda la posizione di M, al cui riguardo si
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. V A S e M M R, per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 29/06/2020 della Corte di appello di Messina che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha riformato la sentenza in data 28/11/2018 del Tribunale di Patti. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 624 cod.pen. il fatto contestato a M e l'ha condannata per tale reato;
ha ritenuto V responsabile del reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606 cpp lettera c) in relazione all'art. 521 c.p.p. e 516 stesso codice". Il motivo riguarda soltanto M e si rivolge alla riqualificazione ai sensi s." dell'art. 624 cod.pen. del fatto contestatole, originariamente qualificato ai sensi dell'art. 647 cod.pen. Secondo la ricorrente la Corte di appello ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., ritenendo l'immutazione del fatto, mentre «al contrario, esiste una evidente e sostanziale distinzione tra gli elementi costitutivi del reato di appropriazione di cose smarrite (...) e quello di cui all'art. 624 cod.pen.». Illustra, dunque, la struttura dell'uno e dell'altro reato, per rimarcare la violazione degli artt. 516 e 521 cod.proc.pen e del diritto di difesa. 1.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 624 c.p. all'art. 647 c.p. -oggi abrogato- ed in relazione all'art. 192 e 530 c.p.p.". Anche il secondo motivo riguarda la posizione di M, al cui riguardo si
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