Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/04/2022, n. 11241
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È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Improcedibilità o improse- guibilità del processo ese- cutivo – Rimedio – Oppo- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sizione agli atti esecutivi – Reclamo ex art. 630 c.p.c. – Dott. F D S - Presidente - Inammissibilità. Dott. C V - Consigliere - Ad. 1/2/2022 CC Dott. A T - Consigliere - Cron. Dott. S G G - Consigliere - R.G.N. 14556/2019 Dott. G F - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14556/2019 R.G. proposto da: AC CONSULTING S.R.L., rappresentata e difesa dal prof. avv. G T e dall'avv. T M, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Vescovio 21,
- ricorrente -
contro
SINTHEMA PROFESSIONISTI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avv. M C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Federica Olivieri in Roma, via Filippo Corridoni 25,
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D'APPELLO DI VENE- ZIA, depositata il 27/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'1/2/2022 dal Consigliere Dott. G F. Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 FATTI DI CAUSA 1. Nella procedura esecutiva promossa nei confronti della AC Consul- ting S.r.l. la creditrice Sinthema Professionisti Associati, sulla scorta di un'ordinanza del Tribunale di Vicenza resa all'esito di un giudizio som- mario di cognizione, aveva pignorato – in data 12-13/10/2017 – i crediti vantati dalla debitrice nei confronti della Nevis S.r.l.
2. La Corte d'appello di Venezia, con decreto del 10/10/2017, poi confermato il 30/10/2017, aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla Sinthema Professionisti Associati.
3. La AC Consulting proponeva, dunque, opposizione all'esecuzione domandando la declaratoria di inefficacia del pignoramento, in quanto compiuto dopo la sospensione dell'esecutorietà del titolo;
la Sinthema Professionisti Associati contestava tale domanda sostenendo che la so- spensione fosse subordinata alla notifica del decreto, avvenuta soltanto il 16/10/2017. 4. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza dell'8-9/5/2018, osser- vava che il creditore era privo di un efficace titolo esecutivo al momento del pignoramento, in quanto l'effetto sospensivo si era prodotto col de- posito in cancelleria del decreto della Corte d'appello, e – pur dando ter- mine per l'introduzione del giudizio di merito – definiva il processo di esecuzione dichiarando inefficace l'atto di pignoramento e liberando dal vincolo le somme pignorate.
5. La Sinthema Professionisti Associati qualificava la predetta ordi- nanza quale provvedimento di estinzione “tipica” della procedura e, il 29/5/2018, proponeva reclamo a norma dell'art. 630 cod. proc. civ., mezzo del quale la AC Consulting eccepiva l'inammissibilità.
6. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 17/9/2018, accoglieva il reclamo e disponeva la sospensione del processo esecutivo, assegnando un termine di 30 giorni per introdurre il giudizio di merito;
riteneva il giudice di primo grado che fosse illegittimo il provvedimento di chiusura 2 Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 adottato dal giudice dell'esecuzione (che si sarebbe dovuto limitare a so- spendere cautelarmente la procedura), sicché riformava la pronuncia di inefficacia del pignoramento e di liberazione del terzo pignorato.
7. La AC Consulting impugnava la decisione con appello ex art. 130 disp. att. cod. proc. civ.;
reiterava l'eccezione di inammissibilità del re- clamo, in quanto proposto avverso un provvedimento di chiusura antici- pata, non già di estinzione del processo.
8. Con la sentenza n. 726 del 27/2/2019, la Corte d'appello di Vene- zia rigettava l'impugnazione, compensando le spese: la Corte territoriale, per quanto qui rileva, reputava tempestivo il reclamo nonostante il rifiuto dell'atto, inoltrato telematicamente, dovuto al mancato “agganciamento” al fascicolo della procedura;
aggiungeva poi che la sospensione dell'effi- cacia esecutiva del titolo, anche se intervenuta prima dell'inizio della pro- cedura, non determina l'automatica inefficacia del pignoramento ciono- nostante compiuto, né la chiusura del processo esecutivo;
confermava, dunque, la correttezza della pronuncia del Tribunale di Vicenza che – in riforma di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, esorbitante dai poteri attribuitigli nella fase endoesecutiva dell'opposizione – aveva ac- colto il reclamo;
infine, rilevava che l'ordinanza con cui si dichiarava «de- finito il giudizio» poteva essere interpretata come declaratoria di estin- zione del processo, giustificandosi così la