Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/11/2019, n. 29467

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/11/2019, n. 29467
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29467
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2851-2019 proposto da: DE G G, nella qualità di erede universale di R C, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE PARIOLI

10, presso lo studio dell'avvocato P G, rappresentato e difeso dall'avvocato G G;

- ricorrente -

contro

E.S.A. - ENTE SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
IMPREPAR - IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

VICO

31, presso lo studio dell'avvocato E S, rappresentata e difesa dagli avvocati C M e G S;

- controricorrenti -

nonchè

contro

GENERAL CANTIERI S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 196/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 4/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal Consigliere M G S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati G G, G S e M D C per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia condannava l'Ente di sviluppo agricolo della Regione (ESA) e la S.p.A. Imprepar-Impregilo Partecipazioni (in seguito, Imprepar) a corrispondere a R C somme determinate per Ric. 2019 n. 02851 sez. SU - ud. 22-10-2019 -2- l'occupazione acquisitiva di un terreno di proprietà della stessa, ubicato nella contrada Ficazza di Ragusa, interessato dai lavori di sistemazione a fini irrigui delle acque del serbatoio di Santa Rosalia, oltre che l'indennità per l'occupazione temporanea. L'impugnazione della Cammarata veniva, in parte, accolta dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche che condannava l'ESA e la Società Imprepar al pagamento, anche, della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme determinate dal Tribunale regionale. Tale decisione veniva cassata con rinvio da queste Sezioni Unite, che, con sentenza n. 10024 del 2007, osservavano che il caso costituiva un'occupazione c.d. usurpativa costituente illecito comune di carattere permanente, perciò consentendo alla proprietaria dell'immobile, continuata a restare tale, di avvalersi di tutti i mezzi previsti a tutela del diritto reale leso dal perdurare dell'occupazione dell'immobile, ivi compresa l'azione per ottenerne la restituzione. Pronunciando in sede di rinvio, il TSAP escludeva con sentenza non definitiva n. 21 del 2011 l'applicabilità dell'art. 2058, co 2, c.c., ma rigettava l'appello con sentenza definitiva n. 170 del 2013 ritenendo sussistente il pregiudizio per la produzione e la distribuzione della ricchezza nazionale dall'esecuzione dell'obbligo di non fare, in riferimento all'art. 2933 c.c. Su ricorso, proposto in via principale da Giacomo D G, erede dell'originaria attrice, ed in via incidentale dalla Società Imprepar, la decisione veniva nuovamente cassata con sentenza n. 10499 del 2016, da queste Sezioni Unite, che, dopo aver confermato l'inapplicabilità dell'art. 2058 c.c. alle azioni a tutela dei diritti reali (salva la richiesta di condanna per equivalente della parte Ric. 2019 n. 02851 sez. SU - ud. 22-10-2019 -3- danneggiata), rilevavano che il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio impediva l'allegazione di circostanze tali da integrare la fattispecie dell'art. 2933 c.c., che avrebbero dovuto essere introdotte nel thema decidendum sin dall'inizio del giudizio di merito. Parallelamente a tale giudizio, l'ESA emetteva più provvedimenti di acquisizione sanante, tutti impugnati ex art 143

TU

Acque, innanzi al TSAP che, con sentenza n. 70 del 23 aprile 2018, dichiarava in parte improcedibili, in parte inammissibili ed in parte infondati il ricorso ed i motivi aggiunti. In particolare, la sentenza negava che si fosse formato il giudicato sul diritto del privato alla restituzione del bene, e riteneva legittimo l'ultimo dei provvedimenti ) emanato nel 2017, che superava i precedenti. Con successiva sentenza n. 196 del 4.12.2018, il TSAP nuovamente pronunciando in sede di rinvio, dichiarava improcedibile la domanda restitutoria avanzata dal D G ed assorbiti i profili risarcitori, essendo intervenuto il provvedimento di acquisizione sanante e ritenuta la sua legittimità per effetto dell'indicata pronuncia del TSAP. Per la cassazione della sentenza, Giacomo D G ha proposto ricorso per otto motivi, resistiti con controricorso dall'ESA, dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia e dall'Imprepar. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello, pendente innanzi a queste Sezioni unite, col numero

RG

19122 del 2018, avente ad oggetto Ric. 2019 n. 02851 sez. SU - ud. 22-10-2019 -4- l'impugnazione avverso la sentenza del TSAP n. 70 del 2018 e chiamato a questa stessa udienza.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi