Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 510
Sentenza
21 gennaio 1999
Sentenza
21 gennaio 1999
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Massime • 1
La cambiale è un mero strumento di credito, e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, il momento rilevante per l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza è quello del pagamento, e non quello della emissione o della girata della cambiale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. IO SENSALE - Presidente -
" Mario Rosario VIGNALE - consigliere -
" Enrico PAPA "
" Vincenzo FERRO "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DITTA TO RICAMBI INDUSTRIALI, in persona del titolare LU TO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 114/a, presso l'avv. Franco Pascucci, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
FALLIMENTO di ON IG, quale titolare della ditta VENETA COSTRUZIONI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Cardinal Ginnasi 8, presso l'avv. Aldo d'Esposito che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, in unione con l'avv. Massimo Ubertone del foro di Rovigo,
controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia del 25 marzo Sentita la relazione della causa svolta dal relatore cons. Giuseppe
Salmè alla pubblica udienza del 8 ottobre 1998;
sentito l'avv. Ubertone, per il controricorrente;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 agosto 1988 il fallimento di IO BR, titolare della ditta ET Costruzioni, ha convenuto in giudizio, davanti al tribunale di Rovigo la ditta SE BI US, di IG SE, chiedendo la revoca dei pagamenti, per complessive L. 6.500.000, effettuati dalla ditta successivamente fallita in favore della convenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Con sentenza dell'11 luglio 1992 il tribunale ha rigettato la domanda, ma la corte d'appello di Venezia, con la sentenza in questa sede impugnata, l'ha accolta e ha revocato i pagamenti indicati.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, premesso che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore può essere desunta anche da elementi attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria avvedutezza, in quanto idonei a fornire presunzioni sull'effettiva situazione psicologica del creditore medesimo, ha ritenuto che nella specie, dalle circostanze di "fatto accertate nel corso del giudizio, emergevano situazioni tipiche dello stato di decozione, certamente conosciute o, comunque, ragionevolmente conoscibili con l'impiego della normale diligenza. In particolare la corte di merito ha rilevato che dalle risultanze processuali era emerso che: a) i pagamenti erano avvenuti entro