Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2021, n. 16393

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2021, n. 16393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16393
Data del deposito : 10 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

tE SENTENZA sul ricorso 31853-2019 prcposto da: K K, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI n.1, presso lo studio dell'avvocato P N, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A P, L P;

- ricorrente -

2021 contro 394 COMUNE DI STEZZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell'avvocato A P, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G T, E T, E N T;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 364/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata j1 01/10/2019 R.G.N. 335/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. R B';
il P.M. in persona de] Sostituto Procuratore Dott. R M visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. G. n. 31853/2019

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Stezzano, in data 15.12.2016, ha licenziato K K, Comandante della locale Polizia Municipale e già sottoposto ad indagini penali, facendo applicazione dell'art. 14 CCNL del 2000, secondo cui il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa. E' infatti accaduto che il ricorrente, rimasto per un anno in aspettativa, alla scadenza del periodo abbia trasmesso un certificato medico di alcuni giorni e poi un altro certificato, per alcuni altri giorni, omettendo però di prendere servizio, senza copertura di certificazione medica né altra giustificazione, nei due giorni intercorrenti (un sabato, seguito poi dal festivo della domenica) intercorrenti tra l'ultimo previsto dal primo certificato ed il primo contemplato dal secondo certificato. Il licenziamento, dapprima annullato dal Tribunale, è stato poi confermato, nella sua legittimità, dalla Corte d'Appello di Brescia, la quale ha ritenuto che l'ipotesi del contratto collettivo determini ex se l'effetto risolutivo, spettando al datore soltanto la decisione sul se avvalersi della risoluzione in esso prevista adottando il formale provvedimento di licenziamento.

2. Avverso la predetta sentenza K K ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso del Comune.

3. In esito all'entrata in vigore dell'art. 8, co. 23-bis d.l. 137/2020 conv. con mod. in L. 176/2020 la causa, già fissata per la trattazione in pubblica udienza, è stata avviata alla definizione nelle forme camerali. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha poi depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell'art.14 del C.C.N.L. comparto enti locali del 2000 e dell'art. 55 d. Igs. 165/2001. Con esso si sostiene che la clausola del contratto collettivo applicata dalla Corte territoriale sarebbe invalida, prevedendo una risoluzione di diritto rispetto a fatti la cui rilevanza disciplinare non consentirebbe di eludere le regole procedinnentali di disciplina dell'irrogazione della sanzione.R. G. n. 31853/2019 Il ricorrente aggiunge poi che neppure potrebbe farsi applicazione dell'art. 127 del d.p.r. 3/1957, in quanto, all'interno delle previsioni decadenziali di cui alla predetta norma, potrebbero rientrare solo fatti idonei ad integrare vizi genetici del rapporto e non i profili di carattere disciplinare.

2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare con la quale il Comune resistente afferma l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, co. 2, n. 4 c.p.c., per mancata produzione della contrattazione collettiva interessata dall'oggetto del contendere. Trattandosi di materia inerente al pubblico impiego privatizzato, vale infatti il consolidato principio secondo cui «la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia"» (da ultimo Cass. 5 marzo 2019, n. 6394;
Cass. 16 settembre 2014, n. 19507).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi