Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 09998

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 09998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09998
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIETANZA GIOVANNI nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 18/10/1993 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L B (1V,Q,JJ‘roil.1 .jcaJfrn Ttx rim. , Z3 CQ- 437/bto a (feti. che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza 7 ottobre 2016 con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato G P colpevole del delitto di cui all'art. 424 cod. pen., commesso il 9 ottobre 2015, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione, oltre alle statuizioni civili.

2. Il difensore di G P ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 27 Cost., avendo la sentenza impugnata fondato il giudizio sul rilievo secondo il quale l'imputato non avrebbe provato la propria estraneità rispetto al fatto, e su un movente fondato su mere congetture. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Sul punto sono state valorizzate condanne specifiche mai riportate, in quanto il procedimento era stato definito con messa alla prova.
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