Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/07/2021, n. 19165
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11157/2013 R.G. proposto da: -P\ Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, - rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- ricorrente -
contro
Fremantlemedia Italia s.p.a. (già Grundy s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura a margine ricorso incidentale, dall'Avv. G M, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48 -controricorrente-ricorrente incidentale Cons.Est.Luigi D' razio RGN 11157 2013 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 341/4/2012, depositata il 30 ottobre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE:
1.L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della Grundy s.p.a. (ora Fremantlemedia Italia s.p.a.), per l'anno 2003, sulla base di 2 rilievi. In primo luogo, veniva contestata la modalità di contabilizzazione dei ricavi ricevuti dalla contribuente per la cessione dei diritti relativi allo sfruttamento economico dell'opera cinematografica "Daddy" alla società tedesca Degeto. Infatti, la contribuente, pur avendo ricevuto l'intera somma di euro 2.000.000,00 al momento della stipulazione del contratto, aveva iscritto in bilancio i ricavi nei singoli anni dal 2003 al 2010, provvedendo ad iscrivere anche tali somme tra i risconti passivi. Per l'Agenzia, invece, i ricavi dovevano essere indicati per la cifra complessiva di euro 2.000.000,00 proprio nell'anno 2003, data in cui era avvenuta la consegna dell'opera cinematografica alla Degeto, il 22 aprile 2003, mentre il contratto era stato sottoscritto il 23 marzo 2002. Il recupero a tassazione riguardava, allora, la mancata indicazione di ricavi per euro 1.797.119,05, in quanto per il 2003 comunque la società aveva indicato la somma di C 202.380,95. In secondo luogo, l'Agenzia evidenziava che la società aveva indebitamente dedotto costi non di competenza per euro 881.341,68 nell'anno 2003, mentre i costi relativi al contenzioso giudiziale intercorso tra la Grundy e la Aran/Endemol erano divenuti certi e determinati solo con l'atto di transazione del 2006. 2. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 108/26/10, accoglieva il ricorso integralmente, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva solo in parte l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, dichiarando la legittimità dell'accertamento relativamente agli accantonamenti per costi di transazione, divenuti certi solo a seguito della stipulazione della transazione nell'anno 2006. Con riferimento, invece, alla dedotta violazione del Cons.Est.Luigi D Orazio RGN 11157 2013 principio di competenza, per l'utilizzo della tecnica contabile dei risconti passivi, il giudice d'appello evidenziava che il contratto di cessione dei diritti di sfruttamento di opera cinematografica costituiva un negozio atipico, qualificabile come contratto di licenza o di concessione, parificabile al contratto di locazione. I relativi ricavi costituivano, dunque, corrispettivi legati a prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, che dovevano considerarsi conseguiti alla data di maturazione dei corrispettivi, benché vi fosse stato un pagamento anticipato da parte della società tedesca.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate.
4. Propone ricorso per cassazione anche la Fremantlemedia Italia s.p.a.
5. Resiste con controricorso al ricorso principale dell'Agenzia delle entrate la Fremantlemedia Italia s.p.a.
6.11 Procuratore Generale, dott. F S, ha depositato conclusioni scritte chiedendo "il rigetto di entrambi i ricorsi".
7.La società ha depositato memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
1.Anzitutto, non può essere accolta la richiesta di trattazione della controversia in pubblica udienza avanzata dalla difesa della società nella memoria scritta. Invero, per questa Corte, in tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid- 19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in I. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi (Cass., sez.5, 20 novembre 2020, n. 26480).Cons.Est.Lui i D'Orazio l RGN 11157 2013 Deve aggiungersi che l'udienza pubblica è riservata alla particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, mentre nella specie, vi è un precedente di legittimità, pure se remoto. Inoltre, il contraddittorio tra le parti si è sviluppato in modo ampio attraverso il deposito di conclusioni scritte da parte della Procura Generale ed il deposito di memoria scritta da parte della società.
1.1.11 ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate deve essere qualificato come principale, mentre il ricorso della società Fremantlemedia Italia s.p.a. deve essere indicato come incidentale, in quanto notificato in data successiva al primo. Infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662;
Cass., sez. L, 20 marzo 2015, n. 5695). Solo nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo.
1.2.Con il primo motivo del ricorso principale l'Agenzia delle entrate deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 109, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". Il giudice d'appello avrebbe errato nel regolare la contabilizzazione dei proventi derivanti alla contribuente dal contratto stipulato con la società di diritto tedesco Degeto, relativo alla concessione di diritti televisivi per l'opera cinematografica Daddy. La società, infatti, aveva contabilizzato il compenso pattuito nel conto "risconti passivi", ripartendolo nel periodo compreso tra il 2003, anno di avvenuta consegna dell'opera cinematografica, ed il 2010. Le somme attenevano al trasferimento del diritto di utilizzazione esclusiva del film per n. 6 passaggi televisivi in un arco temporale Cons.Est.L O i i RGN 11157 2013 di 7 anni. In realtà, per la ricorrente la società avrebbe dovuto indicare la somma di euro 1.797.619,05 nell'anno 2003, data di consegna dell'opera cinematografica da parte della Degeto, per il contratto stipulato in data 23 marzo 2002. Non era invece utilizzabile la tecnica contabile dei risconti passivi, consentita soltanto per il contratto di locazione, come del resto affermato dalle circolari della Agenzia delle entrate n. 5/E e n. 176/E del 2002. La circostanza che il pagamento fosse stato effettuato in unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto, denotava che il corrispettivo non era periodico.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce "in subordine: motivazione insufficiente e contraddittoria su fatti decisivi e controversi del giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.", in quanto deve applicarsi la vecchia formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non essendo operante la modifica introdotta dall'art. 54, primo comma, del decreto- legge n. 83 del 2012. Peraltro, la censura, così come formulata, è conforme anche al nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il vizio che inficerebbe la sentenza d'appello si incentra sulla circostanza che non emerge da alcuna clausola del contratto che il rapporto contrattuale dovesse considerarsi periodico, a fronte di un pagamento unitario ed anticipato al momento della stipulazione del contratto. Non vi sono elementi o indici attestanti che il reale contenuto economico dell'operazione era nel senso di ripartire il valore complessivo del contratto in più anni.
2.1. Il primo motivo è infondato.
2.2. Invero, è pacifico tra le parti che sia stato stipulato un contratto di cessione dei diritti per lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica Daddy tra la società contribuente e la società tedesca Degeto, per la somma di euro 2.000.000,00, attraverso la rappresentazione di 6 spettacoli tra l'anno 2003, tempo di consegna dell'opera cinematografica, e l'anno 2010. 2.3. La società contribuente ha ripartito i ricavi in 8 anni, dal 2003 al 2010, indicando per il 2003 la somma di euro 202.380,95, a fronte di un risconto passivo di euro 1.797.119,05, nel 2004 la somma di euro 285.714,29, a fronte di un risconto passivo di euro 1.511.904,76. Negli anni dal 2005 al 2009 nei ricavi è stata descritta la somma di euro 285.714,29, mentre nell'anno 2010 è Cons.Est.LuidD'Orazio RGN 11157 2013 stata indicata tra i ricavi la somma di
- ricorrente -
contro
Fremantlemedia Italia s.p.a. (già Grundy s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura a margine ricorso incidentale, dall'Avv. G M, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48 -controricorrente-ricorrente incidentale Cons.Est.Luigi D' razio RGN 11157 2013 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 341/4/2012, depositata il 30 ottobre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE:
1.L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della Grundy s.p.a. (ora Fremantlemedia Italia s.p.a.), per l'anno 2003, sulla base di 2 rilievi. In primo luogo, veniva contestata la modalità di contabilizzazione dei ricavi ricevuti dalla contribuente per la cessione dei diritti relativi allo sfruttamento economico dell'opera cinematografica "Daddy" alla società tedesca Degeto. Infatti, la contribuente, pur avendo ricevuto l'intera somma di euro 2.000.000,00 al momento della stipulazione del contratto, aveva iscritto in bilancio i ricavi nei singoli anni dal 2003 al 2010, provvedendo ad iscrivere anche tali somme tra i risconti passivi. Per l'Agenzia, invece, i ricavi dovevano essere indicati per la cifra complessiva di euro 2.000.000,00 proprio nell'anno 2003, data in cui era avvenuta la consegna dell'opera cinematografica alla Degeto, il 22 aprile 2003, mentre il contratto era stato sottoscritto il 23 marzo 2002. Il recupero a tassazione riguardava, allora, la mancata indicazione di ricavi per euro 1.797.119,05, in quanto per il 2003 comunque la società aveva indicato la somma di C 202.380,95. In secondo luogo, l'Agenzia evidenziava che la società aveva indebitamente dedotto costi non di competenza per euro 881.341,68 nell'anno 2003, mentre i costi relativi al contenzioso giudiziale intercorso tra la Grundy e la Aran/Endemol erano divenuti certi e determinati solo con l'atto di transazione del 2006. 2. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 108/26/10, accoglieva il ricorso integralmente, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva solo in parte l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, dichiarando la legittimità dell'accertamento relativamente agli accantonamenti per costi di transazione, divenuti certi solo a seguito della stipulazione della transazione nell'anno 2006. Con riferimento, invece, alla dedotta violazione del Cons.Est.Luigi D Orazio RGN 11157 2013 principio di competenza, per l'utilizzo della tecnica contabile dei risconti passivi, il giudice d'appello evidenziava che il contratto di cessione dei diritti di sfruttamento di opera cinematografica costituiva un negozio atipico, qualificabile come contratto di licenza o di concessione, parificabile al contratto di locazione. I relativi ricavi costituivano, dunque, corrispettivi legati a prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, che dovevano considerarsi conseguiti alla data di maturazione dei corrispettivi, benché vi fosse stato un pagamento anticipato da parte della società tedesca.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate.
4. Propone ricorso per cassazione anche la Fremantlemedia Italia s.p.a.
5. Resiste con controricorso al ricorso principale dell'Agenzia delle entrate la Fremantlemedia Italia s.p.a.
6.11 Procuratore Generale, dott. F S, ha depositato conclusioni scritte chiedendo "il rigetto di entrambi i ricorsi".
7.La società ha depositato memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
1.Anzitutto, non può essere accolta la richiesta di trattazione della controversia in pubblica udienza avanzata dalla difesa della società nella memoria scritta. Invero, per questa Corte, in tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid- 19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in I. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi (Cass., sez.5, 20 novembre 2020, n. 26480).Cons.Est.Lui i D'Orazio l RGN 11157 2013 Deve aggiungersi che l'udienza pubblica è riservata alla particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, mentre nella specie, vi è un precedente di legittimità, pure se remoto. Inoltre, il contraddittorio tra le parti si è sviluppato in modo ampio attraverso il deposito di conclusioni scritte da parte della Procura Generale ed il deposito di memoria scritta da parte della società.
1.1.11 ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate deve essere qualificato come principale, mentre il ricorso della società Fremantlemedia Italia s.p.a. deve essere indicato come incidentale, in quanto notificato in data successiva al primo. Infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662;
Cass., sez. L, 20 marzo 2015, n. 5695). Solo nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo.
1.2.Con il primo motivo del ricorso principale l'Agenzia delle entrate deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 109, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". Il giudice d'appello avrebbe errato nel regolare la contabilizzazione dei proventi derivanti alla contribuente dal contratto stipulato con la società di diritto tedesco Degeto, relativo alla concessione di diritti televisivi per l'opera cinematografica Daddy. La società, infatti, aveva contabilizzato il compenso pattuito nel conto "risconti passivi", ripartendolo nel periodo compreso tra il 2003, anno di avvenuta consegna dell'opera cinematografica, ed il 2010. Le somme attenevano al trasferimento del diritto di utilizzazione esclusiva del film per n. 6 passaggi televisivi in un arco temporale Cons.Est.L O i i RGN 11157 2013 di 7 anni. In realtà, per la ricorrente la società avrebbe dovuto indicare la somma di euro 1.797.619,05 nell'anno 2003, data di consegna dell'opera cinematografica da parte della Degeto, per il contratto stipulato in data 23 marzo 2002. Non era invece utilizzabile la tecnica contabile dei risconti passivi, consentita soltanto per il contratto di locazione, come del resto affermato dalle circolari della Agenzia delle entrate n. 5/E e n. 176/E del 2002. La circostanza che il pagamento fosse stato effettuato in unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto, denotava che il corrispettivo non era periodico.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce "in subordine: motivazione insufficiente e contraddittoria su fatti decisivi e controversi del giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.", in quanto deve applicarsi la vecchia formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non essendo operante la modifica introdotta dall'art. 54, primo comma, del decreto- legge n. 83 del 2012. Peraltro, la censura, così come formulata, è conforme anche al nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il vizio che inficerebbe la sentenza d'appello si incentra sulla circostanza che non emerge da alcuna clausola del contratto che il rapporto contrattuale dovesse considerarsi periodico, a fronte di un pagamento unitario ed anticipato al momento della stipulazione del contratto. Non vi sono elementi o indici attestanti che il reale contenuto economico dell'operazione era nel senso di ripartire il valore complessivo del contratto in più anni.
2.1. Il primo motivo è infondato.
2.2. Invero, è pacifico tra le parti che sia stato stipulato un contratto di cessione dei diritti per lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica Daddy tra la società contribuente e la società tedesca Degeto, per la somma di euro 2.000.000,00, attraverso la rappresentazione di 6 spettacoli tra l'anno 2003, tempo di consegna dell'opera cinematografica, e l'anno 2010. 2.3. La società contribuente ha ripartito i ricavi in 8 anni, dal 2003 al 2010, indicando per il 2003 la somma di euro 202.380,95, a fronte di un risconto passivo di euro 1.797.119,05, nel 2004 la somma di euro 285.714,29, a fronte di un risconto passivo di euro 1.511.904,76. Negli anni dal 2005 al 2009 nei ricavi è stata descritta la somma di euro 285.714,29, mentre nell'anno 2010 è Cons.Est.LuidD'Orazio RGN 11157 2013 stata indicata tra i ricavi la somma di
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