Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2019, n. 8415
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Il termine decennale di efficacia del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) – la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste e abilita l'Amministrazione a disporre l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione dei fondi occorrenti – non può essere prorogato alla scadenza, in quanto posto a presidio del diritto di proprietà che non tollera vincoli espropriativi a tempo indeterminato, potendo la P.A. soltanto predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria rimasta inattuata. (Nella specie la S.C. ha escluso che l'amministrazione potesse prorogare il vincolo attraverso l'approvazione di una variante al PIP, essendo la dichiarazione di pubblica utilità venuta meno contestualmente alla scadenza della efficacia del piano medesimo, con la conseguenza che il decreto di esproprio, intervenuto dopo il decorso del termine decennale, doveva ritenersi assunto in carenza assoluta di potere e l'occupazione doveva qualificarsi come usurpativa).
Sul provvedimento
Testo completo
N° 8415-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESPROPRIAZIONE GIOVANNI MAMMONE · Primo Presidente - - Presidente Sezione - AURELIO CAPPABIANCA Ud. 13/03/2018 - - Presidente Sezione - PU PIETRO CAMPANILE - Presidente Sezione - R.G.N. 21024/2013 ANTONIO MANNA Cear. 8415 Rep.Rel. Consigliere - ANTONIO GRECO - Consigliere - ем. Al LUCIA TRIA ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21024-2013 proposto da: BOVINO FENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentata e difesa dall'avvocato P C;
- ricorrente -
contro 126. 8 1 CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA ROMONT COSTRUZIONI S.R.L., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA STRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato E S;
COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R L;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2137/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2012. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Consigliere ANTONIO GRECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo;
uditi gli avvocati Pellegrino Cavuoto, Barbara Montanari per delega dell'avvocato Erminio Striani e Raffaele Lamparelli.
FATTI DI CAUSA
Filomena B, proprietaria di un fondo in Benevento alla contrada Olivola, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Benevento il Comune di Benevento e la sas (poi srl) Romont Costruzioni di Fiorin Luciano assumendo che il Comune aveva adottato un piano per insediamenti produttivi (PIP) con delibera n. 339 del 22 aprile 1987, modificandolo in seguito solo formalmente, con delibera del Consiglio comunale del 6 febbraio 1991. Di tali aree, assoggettate a vincolo espropriativo, con delibera di G. m. del 3 aprile 1999 erano state assegnate alla Romont, con cessione in proprietà, due lotti del comparto O, e quindi il Comune Ric. 2013 n. 21024 sez. SU - ud. 13-03-2018 -2- aveva notificato ad essa attrice, il 10 ottobre 2000, il decreto di espropriazione di mq. 2179 del terreno di sua proprietà. Sosteneva la B che la procedura era illegittima "per difetto di un valido ed efficace provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, in quanto il PIP strumento urbanistico di natura attuativa introdotto dall'art. 27 della legge n. 865 del 1971, avente efficacia - nella specie risalente al per dieci anni dalla data di approvazione 1987 -, era già inefficace al momento dell'espropriazione, avvenuta nell'ottobre 2000, essendo la variante approvata nel 1991 inidonea a prorogare i termini di efficacia, non avendo assunto i caratteri di un autonomo ed innovativo strumento rispetto a quello originario". Intervenuta la trasformazione irreversibile del fondo, la B aveva chiesto la condanna del Comune e della sas Romont al risarcimento del danno. AY Il giudice di primo grado, definito come variante sostanziale il provvedimento del novembre 1991, ritenuta la piena efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e l'inconfigurabilità della dedotta carenza di potere per inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori, aveva affermato la giurisdizione del G.A., trattandosi di controversia instaurata dopo il 10 agosto 2000. La Corte d'appello, adita dalla B, che deduceva l'inefficacia del PIP, confermava la sentenza impugnata, ritenendo appartenente la controversia alla giurisdizione del G.A. Riteneva infatti, sulla base di elementi individuati nella disposta c.t.u., che la delibera di variante approvata nel 1991, "anche a seguito delle varianti al PRG, approvate il 10