Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/06/2023, n. 17156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/06/2023, n. 17156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17156
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

TE Consigliere ORDINANZA sul ricorso proposto16253/21 da: ROTAL CAR srl , elettivamente domiciliatain Roma, Via Golametto n. 4, presso lo studio dell’avvocato A A , che l a rappresenta e difende unitamente e anche disgiuntamente all’avvocatoDanni Livio Lago;
-ricorrente-

contro

FALLIMENTO FOND METALLI SPA, elettivamente domiciliatoin Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato D B P, rappresentato e difeso dall’avvocato A P;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 28105/2020 della CORTE di Cassazione , pubblicatail 9/12/2020 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dalla cons.IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 28105/2020, depositata il 9/12/2020, ha confermato il decreto del Tribunale di Padova del 16/10/2018 con il quale era stato respinta l’opposizione, ex art.98 l.f., proposta da Rotal Car srl avverso lo stato passivo del Fallimento Fond Metal spa, in seguito al mancato accoglimento della sua richiesta di restituzione/rivendica di alcuni beni mobili («un carrello elevatore Bt, un carrello elevatore trilaterale Jungheinrinch, un carrello elevatore Lancer Bos»), per mancanza di data certa (anteriore alla dichiarazione di fallimento) nella documentazione prodotta relativa ad un contratto di noleggio e della consegna dei beni alla fallita e anche mancata individuazione del bene (un terzo carrello) nell’attivo fallimentare. Questa Corte, in particolare, ha rilevato che: a) le censure della ricorrente erano tutte imperniate sulla motivazione addotta dal Tribunale per rigettare la sua domanda, collegate alla mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della documentazione relativa al contratto di noleggio, in forza del quale la detenzione del carrello de quo (il carrello elevatore Jungheinrinch, sul quale era incentrato il ricorso per cassazione) sarebbe stata trasmessa alla societ̀ fallita Fond M etalli s.p.a., assumendo non essere stato considerato che documenti di data certa (le fatture inserite nel registro IVA vendite) contenevano riferimenti al contratto di noleggio e al documento di consegna, permettendo cos̀ di stabilire in modo egualmente certo l'anteriorit̀ della loro formazione rispetto alla data del fallimento;
b) così facendo la ricorrente aveva «perso di vista gli oneri probatori che la gravavano quale attrice in rivendica e restituzione ai sensi dell'art.103 della legge fall., che prevede che a tali domande si applichi il regime probatorio previsto nell'articolo 621 cod.proc.civ., secondo il quale il terzo opponente non pù provare con testimoni (e neppure in via presuntiva: Sez. 1, n. 20191 del 18/08/2017, Rv. 645395 - 02;
Sez. 1, n . 23215 del 17/12/2012, Rv. 624778 - 01) il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore», essendosi quindi omesso, come eccepito dal controricorrente Fallimento, qualsiasi argomento sulla prova del proprio diritto di proprietà, vale a dire di avere acquistato, in passato, la titolarità sul bene controverso;
c) inoltre, poich́ la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli art. 619 e seguenti c.p.c. e quindi il terzo che rivendichi la propriet̀ o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia di avere acquistato in passato la propriet̀ del bene, sia che il bene stesso non era di propriet ̀ del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla propriet̀ o altro diritto reale, trovando applicazione a tal proposito il predetto art. 621 c.p.c.;
d) nulla era stato dedotto, in ricorso, circa la prova fornita dalla Rotal Car in ordine alla proprietà del carrello oggetto di causa, atteso che la ricorrente, solo con la memoria, di cui agli artt.378 e 380 bs c.p.c., di carattere meramente illustrativo, aveva osservato, in relazione alla prova del fatto costitutivo della proprietà, che la Curatela non avrebbe mai contestato che il carrello fosse di proprietà di Rotal Car e che comunque la propriet̀ sarebbe stata comprovata «dalla documentazione prodotta sub 5 con il ricorso ex art.98 legge fall. relativa all'acquisto dalla Jungheiring del carrello con la stessa matricola (FN5211006) riportata nella documentazione allegata sub B,C ed F) al ricorso ( d.d.t. 10/3/2017, fatture di noleggio e stima dei beni non a cespite del fallimento)»;
e) tali deduzioni e allegazioni erano inammissibili perché introdotte solo con la memoria e tardivamente sia in ordine al richiamo a «un documento (quello n.5 del ricorso ex art.98 legge fall.) non trascritto, ń allegato al ricorso, a differenza degli altri sopra indicati rispetto ai quali dovrebbe essere effettuato il riscontro» sia in relazione all’invocazione del principio di non contestazione, in quanto «in virt̀ del principio di autosufficienza , il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non pù prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perch́ l'onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 05/03/2019, n. 6303)»;
f) il motivo relativo alla mancata ammissione delle prove orali era poi inammissibile sia perché riferito solo alla prova del rapporto negoziale e non a quella, parimenti necessaria, del titolo di propriet̀ , per tutto quanto sopra esposto, sia per l'inammissibilit̀ della prova testimoniale disposta dall'art.103 legge fall. e dall'art.621 c.p.c., non avendo la ricorrente dato conto di aver dedotto la prova orale specificamente allegando le ragioni della asserita verosimiglianza dell'esistenza del diritto alla luce della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore, che giustificavano la deroga al divieto ordinariamente previsto dalla legge. Avverso la suddetta pronuncia, la Rotal Car srl propone ricorso per cassazione, notificato il 9/6/2021, affidato a un motivo, nei confronti del Fallimento Fond Metal spa (che resiste con controricorso, notificato il 19/7/2021).Entrambe le parti hanno depositato memorie.
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