Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20351
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24334-2016 proposto da: GRECI AGRO INDUSTRIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G F S;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GRECI AGRO INDUSTRIALE S.R.L., in persona curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASSIODORO
9, presso lo studio dell'avvocato M N, rappresentato e difeso dall'avvocato M C;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO ZENITH S.P.A.;
- intimata - per revocazione della sentenza n. 5419/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere R M DI VIRGILIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 18/3/2016, le Sezioni unite hanno respinto il ricorso proposto dalla soc. Greci Agro Industriale s.r.l. nei confronti del Fallimento Greci Agro Industriale s.r.l. e del Fallimento Zenith s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 31/3/2014, che ha respinto il reclamo della società avverso la sentenza di fallimento della stessa. Nello specifico e per quanto ancora rileva, la sentenza in oggetto, richiamato l'art.3 del Regolamento CE 29/5/2000 n. 1346 e l'interpretazione resa a riguardo dalla Corte giust., nonché da precedenti di legittimità, ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento, atteso che dagli atti risultava che il trasferimento in Romania della sede sociale, deliberato anteriormente all'istanza di fallimento, non era stato seguito dall'effettivo spostamento in detto Stato del centro principale degli interessi della società, assumendo a riguardo valenza decisiva i fatti già rilevati dalla Corte d'appello (l'accertata non operatività della sede in Romania, la mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente bancario in detto paese, la residenza in Italia dell'amministratore della società), elementi che, globalmente considerati, anche avuto riguardo al fatto che prima dell'asserito trasferimento erano state notificate alla società azioni esecutive, inducevano a ritenere che la delibera di trasferimento fosse stata verosimilmente adottata per sottrarre la Ric. 2016 n. 24334 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- società alla dichiarazione di fallimento, da cui il superamento della presunzione della coincidenza della sede sociale dichiarata col centro effettivo degli interessi. La sentenza ha inoltre ritenuto valida la notifica effettuata all'estero presso la sede dichiarata al registro delle imprese all'atto della comunicazione di trasferimento, avvenuta regolarmente a mezzo del servizio postale, in osservanza del Regolamento CE 1393/2007, e perfezionatasi per avvenuta giacenza, come risultante dalla dicitura apposta «non reclamè». Ricorre per revocazione ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. Greci Agro Industriale s.r.I.;
si difende con controricorso il solo Fallimento Greci Agro Industriale s.r.I.;
non svolge difese l'altro intimato. Su proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, siccome inteso a censurare la valutazione
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GRECI AGRO INDUSTRIALE S.R.L., in persona curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASSIODORO
9, presso lo studio dell'avvocato M N, rappresentato e difeso dall'avvocato M C;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO ZENITH S.P.A.;
- intimata - per revocazione della sentenza n. 5419/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere R M DI VIRGILIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 18/3/2016, le Sezioni unite hanno respinto il ricorso proposto dalla soc. Greci Agro Industriale s.r.l. nei confronti del Fallimento Greci Agro Industriale s.r.l. e del Fallimento Zenith s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 31/3/2014, che ha respinto il reclamo della società avverso la sentenza di fallimento della stessa. Nello specifico e per quanto ancora rileva, la sentenza in oggetto, richiamato l'art.3 del Regolamento CE 29/5/2000 n. 1346 e l'interpretazione resa a riguardo dalla Corte giust., nonché da precedenti di legittimità, ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento, atteso che dagli atti risultava che il trasferimento in Romania della sede sociale, deliberato anteriormente all'istanza di fallimento, non era stato seguito dall'effettivo spostamento in detto Stato del centro principale degli interessi della società, assumendo a riguardo valenza decisiva i fatti già rilevati dalla Corte d'appello (l'accertata non operatività della sede in Romania, la mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente bancario in detto paese, la residenza in Italia dell'amministratore della società), elementi che, globalmente considerati, anche avuto riguardo al fatto che prima dell'asserito trasferimento erano state notificate alla società azioni esecutive, inducevano a ritenere che la delibera di trasferimento fosse stata verosimilmente adottata per sottrarre la Ric. 2016 n. 24334 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- società alla dichiarazione di fallimento, da cui il superamento della presunzione della coincidenza della sede sociale dichiarata col centro effettivo degli interessi. La sentenza ha inoltre ritenuto valida la notifica effettuata all'estero presso la sede dichiarata al registro delle imprese all'atto della comunicazione di trasferimento, avvenuta regolarmente a mezzo del servizio postale, in osservanza del Regolamento CE 1393/2007, e perfezionatasi per avvenuta giacenza, come risultante dalla dicitura apposta «non reclamè». Ricorre per revocazione ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. Greci Agro Industriale s.r.I.;
si difende con controricorso il solo Fallimento Greci Agro Industriale s.r.I.;
non svolge difese l'altro intimato. Su proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, siccome inteso a censurare la valutazione
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