Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2016, n. 6596
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In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di inadempimento ad un contratto di compravendita, aveva ritenuto non integrante un "aliud pro alio" ma una mancanza di qualità promesse, la consegna di una sonda idonea allo specifico uso che il compratore doveva farne ma priva di un requisito di precisione, non costituente un elemento di identificazione del bene).
Sul provvedimento
Testo completo
0006596/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *VENDITA,PERMUTA, RIPORTO Dott. LINA MATERA Presidente - Ud. 17/03/2016 - PU Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Consigliere - R.G.N. 22225/2011 - Consigliere - Dott. ANTONIO ORICCHIO Rel.Consigliere Rep. e. J. Dott. ANTONIO SCARPA 60-6596 Dott. MAURO CRISCUOLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22225-2011 proposto da: ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA C.F. 01942780154, in persona dell'amministratore delegato Ivano Mazzoletti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE (MINO) SIRACUSA;
- ricorrente -
contro
ACRAM SRL C.F. 02321910230, in persona del rappresentante pro dall'avvocato GIULIANO tempore, rappresentato e difeso SOLENNI;
- controricorrente -
624176 nonchè sul ricorso 22225-2011 proposto da: ACRAM SRL C.F. 02321910230, in persona del rappresentante pro difeso dall'avvocato GIULIANO tempore, rappresentato SOLENNI;
- ricorrente incidentale -
contro
ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA C.F. 01942780154, in persona dell'amministratore delegato Ivano Mazzoletti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE (MINO) SIRACUSA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1108/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati Siracusa e Solenni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto, sia del ricorso principale che del ricorso incidentale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20 aprile 2005, Acram s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Milano la Endress+Hauser s.p.a., per sentir accertare l'inadempimento di quest'ultima nella fornitura di alcuni Ric. 2011 n. 22225 sez. S2 - ud. 17-03-2016 -2- componenti (in particolare, i trasduttori di livello capacitivi) acquistati per la realizzazione di un impianto di gestione automatizzata di una cantina vinicola commissionato dalla Cavit s.c.r.l., in quanto tali componenti erano mancanti delle qualità pattuite, con conseguente condanna risarcitoria. La Endress+Hauser s.p.a. si costituiva contestando l'avversa pretesa e spiegando domanda riconvenzionale volta al pagamento della somma di € 11.098,08 a titolo di saldo della fornitura effettuata. Con sentenza n. 14961/2008 del 17 dicembre 2008 il Tribunale di Milano respingeva la domanda proposta da Acram s.r.l., mentre accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, condannando la prima al pagamento del residuo prezzo, oltre interessi. Avverso la sentenza di primo grado Acram s.r.l. proponeva appello, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto irrilevanti i bollettini tecnici riportanti le caratteristiche della apparecchiature occorrenti per la “misura di livello", allegati dalla Endress+Hauser s.p.a. nella propria offerta e specificati nell'ordine della stessa Acram s.r.l., quanto, in particolare, all'indicazione "precisione +/-3 mm". La Acram s.r.l. chiedeva quindi l'accoglimento della propria domanda risarcitoria, con condanna dell'appellata Endress+Hauser s.p.a. al risarcimento per € 98.789,00 quale danno emergente e per € 300.000,00 quale lucro cessante. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1108/2011 del 18 aprile 2011, in parziale accoglimento dell'appello, condannava la Endress+Hauser s.p.a. al pagamento in favore della Acram s.r.l. della somma di € 78.734,00 a titolo di danno emergente, pari ai costi sostenuti dall'acquirente per compiere gli interénti tecnici correttivi Ric. 2011 n. 22225 sez. 52 - ud. 17-03-2016 -3- sul sistema di misura dei livelli, necessari a rendere funzionante l'impianto. La Corte di Milano dapprima dichiarava infondata l'eccezione di decadenza riproposta dall'appellata, osservando come la consegna dei trasduttori di livello fosse avvenuta il 21 ottobre 2003, ma già prima della denunzia del 15 novembre 2004, ovvero nella lettera del 3 novembre 2004, la Endress+Hauser s.p.a. aveva formulato alcune proposte alla Acram s.r.l. per risolvere i problemi prospettati dall'acquirente, e si dichiarava disponibile ad effettuare un test per verificare le "difficoltà di messa a punta dei livelli capacitivi". Ad avviso della Corte di merito, questa lettera rendeva superflua la denuncia dei vizi e manifestava la volontà della venditrice di non avvalersi della decadenza già maturata. Inoltre, aggiunge la sentenza impugnata, il contrattocontratto inter partes contemplava un'estensione della garanzia "per la durata di 12 mesi dalla messa in marcia o di 18 mesi dalla data di consegna”, sicchè la denuncia del novembre 2004 sarebbe stata comunque tempestiva. La Corte di Milano escludeva pure l'eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria, non potendo il relativo termine decorrere dalla consegna. Quanto alle qualità pattuite dell'impianto, la Corte di merito trascriveva il contenuto della relazione tecnica inviata il 5 febbraio 2003 dalla Endress+Hauser s.p.a. alla Acram s.r.l., 仆 evincendone che lo strumento proposto in vendita fosse un capacitivo dotato di elevata precisione, che "nel caso in esame possiamo indicare in +/-3 mm.". A tale relazione facevano seguito l'offerta in data 17 marzo 2003 della Endress+Hauser s.p.a. e l'ordine della Acram s.r.l. in data 21 marzo 2003, dove si ribadiva che la precisione richiesta era di "+/-3 mm". Risultava invece pacifico tra le parti e confermato dal CTU nominato che la sonda Ric. 2011 n. 22225 sez. S2 - ud. 17-03-2016 -4- fornita dalla Endress+Hauser s.p.a. non avesse tali caratteristiche di precisione nell'ordine di "+/-3 mm". Ritenuta l'essenzialità per la compratrice di questo dato tecnico di precisione della sonda capacitiva, la Corte d'appello di Milano concludeva che il bene fornito non presentasse perciò le qualità promesse. Riconosciuto, quindi il danno emergente già richiamato, legato all'esecuzione degli interventi correttivi, il giudice d'appello negava, invece, il danno per costi finanziari e per perdita di immagine commerciale, come la domanda di manleva per le eventuali pretese di Cavit, stante la carenza di prova al riguardo. La Endress+Hauser s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano articolato in tre motivi. La Acram s.r.l. si è difesa con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in tre motivi. La Endress+Hauser s.p.a. per resistere al ricorso incidentale ha notificato controricorso. La stessa La Endress+Hauser s.p.a. ha poi presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE I.Il primo motivo del ricorso principale della Endress+Hauser s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1497 c.c. (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di Milano fatto esclusivo riferimento all'art. 1495 c.c., in tema di vizi della cosa venduta, anziché all'art. 1497 c.c., in tema di mancanza delle qualità promesse, e per aver comunque il giudice d'appello disatteso la propria eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione, dando rilievo alla lettera del 3 novembre 2004 che di per sé non valeva certamente come riconoscimento dei vizi delle sonde misuratrici del livello dei serbatoi. Ancora, la Corte di merito avrebbe errato nel disquisire di garanzia convenzionale di 12 o 18 Ric. 2011 n. 22225 sez. $2 ud. 17-03-2016 - -5- mesi, altro essendo la garanzia per vizi dalla difformità del prodotto rispetto alle qualità promesse. In ogni caso, per la ricorrente, ai sensi dell'art. 1495, comma 1 e 3, c.c., l'azione si prescrive in un anno dalla consegna, decorrenza della prescrizione malamente smentita dalla sentenza impugnata. II.Il secondo motivo del ricorso principale allega il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), per aver la Corte di Milano attribuito una valenza decisiva, ai fini dell'individuazione esatta del prodotto da fornire, ad una relazione illustrativa dei vari sistemi di misura dei liquidi che non conteneva alcun elemento essenziale del contratto di vendita, nè valeva come offerta di una specifica caratteristica tecnica, per di più trattandosi di uno standard di precisione ("+/-3 mm") impossibile da garantire La scelta di Acram s.r.l. della strumentazione da acquistare si sarebbe dovuta basare soltanto sugli specifici dati tecnici illustrati nei bollettini allegati. La stessa Corte d'appello avrebbe, del resto, contraddittoriamente affermato dapprima che la relazione in esame riportava indicazioni di massima e poi attribuito alla stessa un'importanza decisiva nell'individuare le specifiche tecniche della sonda. Errata sarebbe ancora la motivazione in cui la Corte di