Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2020, n. 00418
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9549/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
- ricorrente -
contro
CAD SERNAV SRL (C.F. 01417620992), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SARA ARMELLA e M M, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, Via Marianna Dionigi, 29 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1642/2016 depositata in data 20 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2019 dal Consigliere Filippo D'Aquino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale U D A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avv. ANNA COLLABOLLETTA dell'Avvocatura Generale per parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale e l'Avv. SARA ARMELLA per il controricorrente e ricorrente incidentale, che ha concluso l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale.
FATTI DI CAUSA
L'odierna ricorrente, in qualità di spedizioniere doganale in regime di rappresentanza indiretta, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento e rettifica dell'Agenzia delle Dogane relativi a tre importazioni di parti di macchine movimento terra dell'anno 2011 (idler, consistenti in pulegge di tensione di cingoli, e sprocket, consistenti in ruote dentate motrici), per le quali era stata rettificata la voce doganale applicata applicandosi diverse voci alle merci importate. La CTP di La Spezia ha accolto il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza in data 20 dicembre 2016, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio in relazione alla responsabilità dello spedizioniere quale rappresentante indiretto e coobbligato solidale, rigettandolo in relazione alla riclassificazione della voce doganale. Ha ritenuto il giudice di appello - rigettando il motivo di impugnazione del contribuente, che riteneva illegittima l'imposizione dell'amministrazione ai centri di assistenza doganale in regime procedura domiciliata di dover operare in rappresentanza indiretta (come osservato dalla stessa Dogana cm n circolare n. 1 del 19 gennaio 2015) - che il contribuente ha «necessariamente» agito N. 95 R. G. 2 di I I Est. F. uino quale rappresentante indiretto dell'importatore rispondendo quindi come dichiarante. Nel merito della pretesa doganale, il giudice di appello ha richiamato un'altra pronuncia contestuale, secondo cui la voce indicata dall'Ufficio va riferita agli alberi di trasmissione, volani e pulegge, mentre la voce utilizzata dall'importatore attiene a parti di macchine movimento terra. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio con un unico motivo di ricorso, cui resiste con controricorso parte contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE / - Con l'unico motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913, nonché delle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata di cui all'Ali. I del Regolamento (CEE) n. del 23 luglio 1987 n. 2658, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di disattendere la riclassificazione delle parti di macchinari oggetto di importazione. Rileva il ricorrente come le Regole generali (nota 2 Sez. XVI delle Note Esplicative) prevedono che le parti di macchine vadano classificate nelle voci particolari, diverse dalla voce della macchina, dovendosi avere riguardo alla voce più specifica. Rileva il ricorrente come le parti in oggetto (pulegge e ruote dentate) abbiano una funzione analoga agli alberi di trasmissione (inseriti nella voce 8483) e non possono essere considerate quali parti di un escavatore. Valorizza, inoltre, il ricorrente la circostanza che il testo all'epoca in vigore delle sottovoci doganali indicate nell'avviso di rettifica si riferiva espressamente, rispettivamente, a «pulegge» e «ingranaggi e ruote di frizione [...] ruote dentate». Con il primo motivo di ricorso incidentale parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 76 Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC) e 40 d.P.R. 23 gennaio 1973, . 43 (TULD), nella parte in cui la sentenza di appello ha N. 954 .G. 3 di 11 Est. F affermato la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale per avere questi agito in regime di procedura domiciliata. Deduce che l'art. 40 d.P.R. n. 43/1973 consente allo spedizioniere la facoltà di presentare la dichiarazione doganale in rappresentanza diretta dell'importatore, facoltà che non potrebbe ritenersi preclusa ai CAD, quali società di capitali di cui possono essere soci i soli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale. Rileva come la procedura di domiciliazione rappresenti una modalità alternativa rispetto alla presentazione delle merci in dogana, per cui non avrebbe ragion d'essere negare la rappresentanza diretta in caso di procedura domiciliata. Rileva, infine, come gli spedizionieri sarebbero stati indotti ad optare per la rappresentanza indiretta in forza di una illegittima prassi dell'Agenzia delle Dogane italiana, estranea alla disciplina unionale. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 202 Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC), nella parte in cui la sentenza ha omesso di riconoscere l'assenza di responsabilità professionale dello spedizioniere doganale. Rileva come nel procedimento di revisione a posteriori non possa prescindersi dal principio di colpevolezza, non potendosi ragionevolmente dedurre che i dati versati nella dichiarazione non fossero
- ricorrente -
contro
CAD SERNAV SRL (C.F. 01417620992), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SARA ARMELLA e M M, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, Via Marianna Dionigi, 29 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1642/2016 depositata in data 20 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2019 dal Consigliere Filippo D'Aquino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale U D A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avv. ANNA COLLABOLLETTA dell'Avvocatura Generale per parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale e l'Avv. SARA ARMELLA per il controricorrente e ricorrente incidentale, che ha concluso l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale.
FATTI DI CAUSA
L'odierna ricorrente, in qualità di spedizioniere doganale in regime di rappresentanza indiretta, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento e rettifica dell'Agenzia delle Dogane relativi a tre importazioni di parti di macchine movimento terra dell'anno 2011 (idler, consistenti in pulegge di tensione di cingoli, e sprocket, consistenti in ruote dentate motrici), per le quali era stata rettificata la voce doganale applicata applicandosi diverse voci alle merci importate. La CTP di La Spezia ha accolto il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza in data 20 dicembre 2016, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio in relazione alla responsabilità dello spedizioniere quale rappresentante indiretto e coobbligato solidale, rigettandolo in relazione alla riclassificazione della voce doganale. Ha ritenuto il giudice di appello - rigettando il motivo di impugnazione del contribuente, che riteneva illegittima l'imposizione dell'amministrazione ai centri di assistenza doganale in regime procedura domiciliata di dover operare in rappresentanza indiretta (come osservato dalla stessa Dogana cm n circolare n. 1 del 19 gennaio 2015) - che il contribuente ha «necessariamente» agito N. 95 R. G. 2 di I I Est. F. uino quale rappresentante indiretto dell'importatore rispondendo quindi come dichiarante. Nel merito della pretesa doganale, il giudice di appello ha richiamato un'altra pronuncia contestuale, secondo cui la voce indicata dall'Ufficio va riferita agli alberi di trasmissione, volani e pulegge, mentre la voce utilizzata dall'importatore attiene a parti di macchine movimento terra. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio con un unico motivo di ricorso, cui resiste con controricorso parte contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE / - Con l'unico motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913, nonché delle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata di cui all'Ali. I del Regolamento (CEE) n. del 23 luglio 1987 n. 2658, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di disattendere la riclassificazione delle parti di macchinari oggetto di importazione. Rileva il ricorrente come le Regole generali (nota 2 Sez. XVI delle Note Esplicative) prevedono che le parti di macchine vadano classificate nelle voci particolari, diverse dalla voce della macchina, dovendosi avere riguardo alla voce più specifica. Rileva il ricorrente come le parti in oggetto (pulegge e ruote dentate) abbiano una funzione analoga agli alberi di trasmissione (inseriti nella voce 8483) e non possono essere considerate quali parti di un escavatore. Valorizza, inoltre, il ricorrente la circostanza che il testo all'epoca in vigore delle sottovoci doganali indicate nell'avviso di rettifica si riferiva espressamente, rispettivamente, a «pulegge» e «ingranaggi e ruote di frizione [...] ruote dentate». Con il primo motivo di ricorso incidentale parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 76 Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC) e 40 d.P.R. 23 gennaio 1973, . 43 (TULD), nella parte in cui la sentenza di appello ha N. 954 .G. 3 di 11 Est. F affermato la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale per avere questi agito in regime di procedura domiciliata. Deduce che l'art. 40 d.P.R. n. 43/1973 consente allo spedizioniere la facoltà di presentare la dichiarazione doganale in rappresentanza diretta dell'importatore, facoltà che non potrebbe ritenersi preclusa ai CAD, quali società di capitali di cui possono essere soci i soli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale. Rileva come la procedura di domiciliazione rappresenti una modalità alternativa rispetto alla presentazione delle merci in dogana, per cui non avrebbe ragion d'essere negare la rappresentanza diretta in caso di procedura domiciliata. Rileva, infine, come gli spedizionieri sarebbero stati indotti ad optare per la rappresentanza indiretta in forza di una illegittima prassi dell'Agenzia delle Dogane italiana, estranea alla disciplina unionale. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 202 Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC), nella parte in cui la sentenza ha omesso di riconoscere l'assenza di responsabilità professionale dello spedizioniere doganale. Rileva come nel procedimento di revisione a posteriori non possa prescindersi dal principio di colpevolezza, non potendosi ragionevolmente dedurre che i dati versati nella dichiarazione non fossero
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