Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 06185
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla confisca del bene in sequestro e restituzione all'avente diritto;
lette le conclusioni dell'Avv. Gianluca Lo Cascio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 gennaio 2022 il Tribunale di Palermo ha assolto GI IC dal reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 ascrittogli con la formula «perché il fatto non sussiste». Ha disposto, a norma dell'art. 240, comma secondo, cod. pen.,la confisca e la distruzione del martello in sequestro e per il cui porto, senza giustificato motivo, era stato tratto a giudizio. In particolare, il porto del predetto oggetto è stato ritenuto giustificato in ragione del fatto che egli, all'epoca, seguiva un corso per elettricisti che, quello stesso giorno in cui era stato fermato e sottoposto a controllo, aveva mancato di frequentare per ragioni di mero svago e per consumare della sostanza stupefacente.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI IC per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Gianluca Lo Cascio, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. per assenza di motivazione ed erronea applicazione