Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/07/2010, n. 16713
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L F - Presidente -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI G in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESRE 14/4 SC A, presso lo studio dell'avvocato P G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato O E giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
M P SS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PRIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato D'A V F, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati O L, M G giusta delega in calce;
- controricorrente -
e contro
SN POLO RISCOSSIONI G SP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 35/2005 della COMM. TRIB. REG. di G, depositata il 15/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPNILE;
udito per il ricorrente l'Avvocato PFUNDI, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.n.c. (ora S.a.s.) E. M. Malfatto Porte impugnava nei confronti del Comune di Genova e della San Paolo Riscossioni Genova S.p.a., ora Gest Line S.p.a., la cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'anno 2001, deducendo, oltre a vizi propri dell'atto impositivo, la carenza dei presupposti della pretesa tributaria, per essere state annullate dal T.A.R. della Liguria sia la deliberazione di determinazione della tariffa Tarsu per detta annualità, sia alcune modifiche al regolamento comunale.
La Commissione tributaria provinciale adita dichiarava inammissibile il ricorso.
LA Commissione tributaria regionale della Liguria, con la decisione specificata in epigrafe, previa declaratoria dell'ammissibilità del ricorso, pronunciando nel merito affermava che con le decisioni emesse dal T.A.R, divenute nel frattempo definitive, si era determinata una totale carenza di potere impositivo, che comportava l'illegittimità degli atti impugnati.
Avverso tale decisione il Comune di Genova propone ricorso per cassazione,