Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2010, n. 14897

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La controversia, promossa da dipendenti (nella specie, ex dirigenti dell'ENEA) già in pensione alla data di proposizione del ricorso, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritti presso l'INPDAP (con decorrenza dalla nomina a dirigenti) e l'affermazione della correlata obbligazione dell'Istituto di riconoscere il trattamento pensionistico del settore pubblico, in ciò traducendosi l'obbligo "di ricevere e convalidare" la contribuzione già versata presso la precedente gestione dell'INPDAI, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi ritenere che l'affermazione del corrispondente obbligo dell'ente previdenziale del settore privato di trasferire i contributi già versati abbia natura meramente strumentale e non configuri un'autonoma o concorrente domanda soggetta alla disciplina di cui agli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2010, n. 14897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14897
Data del deposito : 21 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. D L M - Presidente di Sezione -
Dott. T R M - Presidente di Sezione -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M U - rel. Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20746-2009 proposto da:
P A C (PLMNCL32A23I499N), AMBROSINI GIANCAMILLO, POLIDORI ROSANNA, BRONDI ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA Di RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato B P, che li rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, C L, M L, per delega in calce al controricorso;

E.N.E.A. - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA, L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

e contro
I.N.P.D.A.P.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 7953/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/06/10 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

uditi gli avvocati Carlo DE ANGELIS per delega dell'avvocato Paolo Boer, Barbara TIDORE dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
giurisdizione della Corte dei conti.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso dell'8 febbraio 2001 A C P ed altri dipendenti, o ex dipendenti, dell'Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia, l'Ambiente (ENEA), o loro superstiti, in servizio presso tale ente alla data dell'11 marzo 1978, in posizione non dirigenziale, e nominati dirigenti dopo il quinquennio entro cui era esercitabile l'opzione per la iscrizione alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) ai sensi della L. n. 379 del 1955, art. 39, comma 4, si rivolgevano al Tribunale di Roma, in
funzione di giudice del lavoro, deducendo che, pur non avendo esercitato l'opzione nel predetto termine di legge, avevano

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