Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2008, n. 29527

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Rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda proposta nei confronti del Comune perché ne sia accertato l'obbligo all'emissione del provvedimento di svincolo della somma depositata presso la Cassa (nulla osta al pagamento previsto dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, applicabile "ratione temporis"), trattandosi di controversia riguardante la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, attribuita al giudice ordinario dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. (Fattispecie in cui la domanda di accertamento nei confronti del Comune era stata proposta dal creditore assegnatario, a seguito di pignoramento presso la Cassa depositi e prestiti, del credito al pagamento dell'indennità di espropriazione vantato dal proprio debitore nei confronti del Comune).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2008, n. 29527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29527
Data del deposito : 18 dicembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI IO Rosario - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO IO - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO SC, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa, dall'avvocato LOMBARDO PIJOLA GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPRUZZI BIANCALAURA, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 129/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO MARIO;

udito l'Avvocato Giovanni LOMBARDO PIJOLA, Roberto CIOCIOLA, per delega dell'avvocato Biancalaura CAPRUZZI;

udito il P.M. in persona dell'Avv. Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (giurisdizione dell'aga). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 2 marzo 2002 EO SC ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, il Comune di Bari perché fosse accertato l'obbligo di detto ente territoriale alla emissione, in suo favore, del provvedimento di svincolo (ovvero del c.d. nulla osta al pagamento) della somma depositata presso la Cassa depositi e prestiti (suddivisa in L. 812.352.765 per indennità di esproprio e L. 216.627.404 per indennità di occupazione, salvi i relativi interessi) in favore di DE NT IO.
Ciò in conseguenza dell'ordinanza 4 aprile 2000 del giudice dell'esecuzione presso lo stesso Tribunale, ordinanza che aveva disposto - a seguito di pignoramento presso terzi della somma medesima eseguito nell'interesse di OC LU (a cui essa attrice era succeduta, quale unica figlia,) - l'assegnazione dell'importo di L. 1.407.630.080, maggiorato delle spese di registrazione e degli interessi legali, oltre alla condanna al risarcimento dei danni cagionati.
Costituitosi in giudizio il Comune ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito e il Tribunale in accoglimento di tale eccezione pregiudiziale di rito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione della proposta domanda.
Appellata tale pronunzia dalla EO la Corte di appello di Bari con sentenza 17 gennaio - 17 febbraio 2006, ha rigettato il gravame, confermando la statuizione di primo grado, sul presupposto che, in effetti, nel caso di specie, la domanda attrice tendeva ad ottenere dal giudice ordinario un provvedimento di condanna dell'ente convenuto con il quale si ordinasse a quest'ultimo l'adozione del predetto decreto di svincolo in ragione di una disamina e di una delibazione della condotta della stessa P.A., che si assumeva illegittima e viziata.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso EO SC con atto 6 ottobre 2006 affidato a un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Bari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È pacifico in causa che:
- nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità ai danni di DE NT IO il Comune di Bari, quale ente espropriante, ha depositato diverse somma (sia a titolo di indennità di esproprio sia per indennità di occupazione) a nome del DE NT presso la Cassa depositi e prestiti;

- AR LU, dante causa di EO SC, ha eseguito un pignoramento presso terzi di dette somme e il giudice dell'esecuzione del tribunale di Bari ha assegnato alla creditrice procedente l'importo in deposito;

- la EO ha instaurato, innanzi al tribunale di Bari,

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