Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2005, n. 6561
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Ai sensi dell'art. 1896 cod. civ., nel caso di cessazione del rischio assicurativo, ovvero nell'analogo caso della sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, lo scioglimento del contratto si verifica "ipso iure", senza necessità di una manifestazione di volontà delle parti e malgrado un'eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità per le parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. L G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUNTOSYS DI MARZANO & C S, in persona del legale rappresentante disgiunto il socio M C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILLA N. 28, presso lo studio dell'avvocato C C, difesa dagli avvocati CIRONE ALBERTO E G M, CON STUDIO IN 84100 - SALERNO VIA G.V. QUARANTA, N. 8 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AGENZIA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA, in persona dell'Agente pro tempore Dott. G B, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO COLONNA 18, presso lo studio dell'avvocato E B, difesa dall'avvocato DE G G, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1033/01 del Giudice di pace di SALERNO, emessa il 12/05/01;
udita la relazione della causa svolta