Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2021, n. 45983

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2021, n. 45983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45983
Data del deposito : 15 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FALCO ALBERTO nato a NAPOLI il 20/11/1945 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere A S;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 1/06/2021 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'impu- gnazione formulata nell'interesse dell'istante D F avverso l'ordinanza dell'1/10/2020 con cui il medesimo giudice rigettava l'opposizione proposta ex art.667 comma 4 c.p.p. avverso l'ordinanza del 12/12/2019, a sua volta reiettiva della richiesta di restituzione dei reperti numismatici confiscati ex art. 174, comma 3, D.Igs. 42/2004 con decreto di archiviazione emesso in data 11/06/2019 dal G.I.P. presso Tribunale di Napoli.

2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione giova ripercorrere breve- mente la vicenda giudiziaria che ha interessato l'odierno ricorrente. Nei confronti del D F veniva avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 176 D.Igs. 42/2004, e ciò a fronte dell'indagine svolta dal Nu- cleo CC-TPC Monza dalla quale era emerso che l'Ufficio Esportazione della Soprin- tendenza Archeologica di Milano aveva rigettato la richiesta di rilascio dell'atte- stato di libera circolazione per una moneta romana (Asse dell'Imperatore Vespa- siano del 70 d.C.) in ragione dell'interesse storico archeologico del bene. La richie- sta era stata avanzata dalla NAC Numismatica S.p.A. di Milano, per conto di Co- stantini Cesare, legale rappresentante della Numismatica Picena s.r.I., il quale aveva alienato la moneta alla Numismatica Ars Classica NAZ AG di Londra. Escusso a s.i.t., C Cesare dichiarava di aver acquistato la moneta di interesse in data 13/07/2015 dalla Numismatica Alberto D F. Ricevuto l'av- viso ex art. 415 bis c.p.p., l'odierno ricorrente veniva sottoposto ad interrogatorio nel corso del quale dichiarava di aver acquistato la collezione privata, composta da 852 monete, da R Francesco nell'anno 2013, che il pagamento era stato effettuato con un bonifico della somma di euro 9.000,00 e che l'alienante aveva sottoscritto una dichiarazione scritta attestante la legittima provenienza dei beni. Forniva dunque copia della scrittura privata dell'atto di compravendita sottoli- neando che l'acquisto era stato regolarmente annotato nel Registro dei Beni Usati Antichità e Preziosi con visto della Questura di Napoli. Riferiva, infine, che parte della sopraindicata collezione era stata successivamente rivenduta alla Numisma- tica Picena s.r.l. di C Cesare. In data 11/06/2019, su conforme richiesta del PM, il G.I.P. presso il Tribu- nale di Napoli disponeva l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del D F per il reato di cui all'art. 176 D.Igs. 42/2004 stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato presupposto (art. 648 c.p.) rispetto a quello oggetto di contestazione;
contestualmente, ordinava la confisca degli oggetti nu- mismatici (nella specie, monete risalenti all'età romanica) ex art. 174, comma 3, D.Igs. 42/2004. Con istanza ritualmente proposta la difesa del D F invocava la revoca della suddetta confisca e la restituzione delle monete ma, con ordinanza del 12/12/2019, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, in veste di giudice dell'esecu- zione, rigettava la richiesta. Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ri- corso per cassazione. In data 28/5/2020 questa Corte, Sez.1^ penale, riqualifi- cava detto ricorso come opposizione ex artt. 676, 667, comma 4, c.p.p., e conse- guentemente trasmetteva gli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Napoli dinanzi al quale, in data 24/09/2020, veniva celebrata l'udienza ex artt. 676, 667, comma 4, c.p.p. Con ordinanza del 1/10/2020 il giudice dell'esecuzione scioglieva la ri- serva di cui alla già menzionata udienza e rigettava l'opposizione ritenendo il gra- vame destituito di fondamento. Avverso tale ordinanza la difesa del D F, in data 16/10/2020, deposi- tava atto di ricorso per cassazione. Con provvedimento del 5/02/2021 questa Corte, Sez. 1^ penale, riqualificava nuovamente l'impugnazione della difesa come opposizione ex artt. 676, 667, comma 4, c.p.p. con conseguente trasmissione de- gli atti al G.I.P/Tribunale di Napoli, il quale, in data 13/4/2021, celebrava la se- conda udienza ex art. 676, 667, comma 4, c.p.p. e con ordinanza del 1/06/2021 scioglieva la riserva di cui alla già menzionata udienza rigettando nuovamente l'opposizione.

3. Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi.

3.1. Dduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 25 Cost., 568 comma 1, 21, comma 1, e 178 lett. a) c.p.p. In sintesi, contesta la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata poiché que- sta sarebbe stata emessa dallo stesso giudice che aveva già deciso ex art. 676, 667, comma 4, c.p.p. In particolare, la difesa si duole perché, pur avendo eccepito tale circo- stanza nel corso dell'udienza camerale celebratasi dinanzi al GIP/Tribunale di Na- poli in data 13/4/21 e pur avendo in tale contesto chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione competente a decidere sull'impugnazione, il giudice si sa- rebbe comunque pronunciato sul gravame senza peraltro spendere alcuna parola su tale questione nel provvedimento oggi ricorso. A fronte della predetta eccezione difensiva, che la difesa specifica di aver formulato tanto all'udienza del 13/4/2021 quanto alla precedente udienza del 24/9/2020, il G.I.P./Tribunale di Napoli avrebbe invero dovuto trasmettere gli atti alla Suprema Corte di Cassazione com- petente a decidere ovvero sollevare conflitto di attribuzione ex art. 28 c.p.p. Non essendo avvenuto ciò, l'ordinanza oggi ricorsa, così come quella pre- gressa dell'1/10/2020, sarebbero da ritenersi affette da nullità assoluta in quanto emesse da giudice funzionalmente incompetente ossia dallo stesso giudice che aveva già deciso sulla questione ex art. 676 c.p.p.

3.2. Dduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. ed il correlato vizio di motivazione in relazione alla confi- gurabilità delle monete confiscate quali beni culturali. In sintesi, la difesa si duole perché, sul punto, il giudice estensore del prov- vedimento impugnato si sarebbe limitato a richiamare i principi generali regolatori della materia e a rinviare a quanto già statuito nelle pregresse ordinanze, senza tuttavia esaminare nel merito le doglianze difensive. Il giudice, in particolare, non avrebbe chiarito da quali elementi ha ricavato il particolare valore numismatico delle monete sequestrate e non avrebbe adegua- tamente tenuto conto né dell'elaborato prodotto dal consulente tecnico difensivo, il quale non avrebbe mai sostenuto l'interesse archeologico delle monete in que- stione, necessario per ritenere tali beni appartenenti allo Stato, né dell'elaborato prodotto dal consulente tecnico del P.M., il quale avrebbe dichiarato di non potersi ritenere certo che le monete sequestrate siano state rinvenute in siti archeologici italiani. La difesa prosegue la propria doglianza asserendo che il D F avrebbe acquistato lecitamente le monete in questione dal collezionista R, il quale a sua volta avrebbe rilasciato idonea documentazione e dichiarato che dette monete non erano soggette a notifica. Sottolinea inoltre che buona parte di tali oggetti numismatici, venduti dal D F alla Numismatica Picena di C C, avrebbero già ottenuto dalla Sovraintendenza di Roma il nulla osta di esportazione, richiesto dalla ditta Moruzzi, alla quale il C avrebbe a sua volta venduto numerose monete della "collezione R".

3.3. Dduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 648, 240 c.p. e agli artt. 10, 174, 176 D.Igs. 42/04, 27 Cost. nonché il correlato vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione. 4 7/ In sintesi, si duole perché con il già menzionato decreto di archiviazione la confisca sarebbe stata disposta ex art. 174 d.lgs. 42/2004 pur in assenza di un'ef- fettiva esportazione illecita delle monete in questione posto che, per le stesse, erano state attivate tutte le procedure per ottenere la relativa licenza. Dl resto - osserva la difesa - il reato di cui all'art. 174 D.Igs. 42/2004 non è mai stato oggetto di contestazione nei confronti del D F, in passato indagato esclusivamente per il reato di cui all'art. 648 c.p. Conseguentemente, rispetto ai beni in questione avrebbe potuto trovare applicazione solo la disciplina ordinaria della confisca, ove detti beni fossero risultati il prodotto o il profitto dell'illecito. La difesa, tuttavia, ritiene che nel caso di specie la confisca non poteva ritenersi ap- plicabile neanche ai sensi degli artt. 240, comma 2, c.p. e art. 176 D.Igs. 42/2004 non avendo il P.M. dato prova della provenienza illecita delle monete, onere, que- sto, che sarebbe gravato sulla pubblica accusa posto che nessuna violazione dell'art. 176 D.Igs. 42/2004 sarebbe mai stata mossa al D F. Tali deduzioni sarebbero del tutto rimaste disattese dal G.E. il quale, sul punto, dopo aver apoditticamente riconosciuto che le monete acquistate dal D F provengono da siti archeologici italiani e sono state rinvenute dopo il 1909, si sarebbe limitato a ritenere fondata la disposizione ablatoria e del tutto irrilevante il riferimento all'uno o all'altro articolo, trattandosi in ogni caso di confisca obbli- gatoria.

4. Con requisitoria scritta datata 23/09/2021, precisata in data 27/10/2021, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ritenendo insussistenti i vizi denunciati dal ricorrente. In particolare, il primo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto nel caso di specie non sarebbe invero sussistita alcuna causa di astensione obbligato- ria da parte del giudice dell'esecuzione. Anche il secondo motivo di ricorso sarebbe privo di pregio in quanto in atti vi sarebbero certamente stati elementi sufficienti a far ritenere che si trattasse di beni di valore archeologico. In tal senso avrebbero assunto particolare rilievo la c.t.u. del consulente del D F nonché gli altri elementi dedotti per relationem dall'ordinanza impugnata. Infine, anche il terzo motivo di ricorso sarebbe infondato non essendovi dubbi che il reato ex art. 176 D.Igs. 42/2004, basato sulla condotta di imposses- samento, ben possa essere compatibile con la condotta di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.
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