Cass. civ., sez. II, sentenza 08/10/2018, n. 24683
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Testo completo
Ud. 17/04/2018 SENTENZA PU CIIITIT sul ricorso 24116-2013 proposto da: EN RI, rappresentata e difesa dall'Avvocato VINCENZO BARBATO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Buttafuoco, in ROMA,
VIALE MAZZINI
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- ricorrente -
contro
CAIROLI FINANCE s.r.l. (quale cessionaria dei crediti SIF- SOUTHERN ITALIAN FINANCE s.r.l.), in persona del sue legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Foro Buonaparte 70 - intimata - avverso la sentenza n. 160/13 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'8/02/2013;
/(( T6 /tg' udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANNA BUTTAFUOCO, per delega, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2003, RI EN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 691/2002, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 23.10.2002, su ricorso della S.I.F. (SOUTHERN ITALIAN FINANCE S.R.L.) per il pagamento della complessiva somma di C 42.698,77, oltre interessi e spese, per rate insolute di un contratto di mutuo dell'importo di £ 30.000.000, stipulato in data 20.5.1991 tra la F.I.M. (FINANZIARIA ITALIANA MUTUI S.P.A., che poi aveva ceduto pro soluto i suoi crediti in blocco alla S.I.F.) e RI NI e LL UD. La opponente deduceva di non aver mai ricevuto l'importo di cui al suddetto contratto, essendosi limitata a sottoscrivere, unitamente al suo ex marito, LL UD, una richiesta di prestito, in realtà mai concessa dalla società finanziaria F.I.M.. In particolare, rilevava che: 1) sul documento prodotto a sostegno della domanda monitoria l'originaria somma di £ 20.000.000 era stata cancellata e corretta a penna in £ 30.000.000;
2) i conteggi di cui all'estratto conto depositato dalla società ricorrente erano errati e incomprensibili;
3) il credito si era estinto per prescrizione. Chiedeva, pertanto che fosse dichiarato nullo, inefficace e revocato il decreto ingiuntivo.La società opposta, costituendosi in giudizio, contestava l'opposizione, invocandone il rigetto. Con ordinanza del 10.10.2003 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
e con successiva ordinanza del 7.12.2004 veniva rigettata la richiesta di ammissione di prova testimoniale articolata dall'opponente. Con sentenza n. 247/2006, depositata il 28.2.2006 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese di giudizio. Avverso detta sentenza proponeva appello RI NI deducendo: la nullità del contratto di mutuo per omessa "traditio" della somma mutuata ed erroneità della sentenza, quanto al ritenuto perfezionamento del contratto;
l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta in ordine all'inesistenza del pagamento di cui all'atto di quietanza;
l'erroneità della decisione del primo giudice, quanto alla ritenuta tardività dell'eccezione di parziale remissione del debito;
la prescrizione del credito e l'inefficacia, ai fini dell'interruzione, dell'intervento spiegato dalla creditrice in data 13.4.1995, nella procedura esecutiva immobiliare n. 177/1994, in danno di RI NI;
l'erroneità della statuizione sulle spese. Chiedeva, pertanto, di accogliere l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 691/2002, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la CAIROLI FINANCE S.R.L., subentrata alla S.I.F., in quanto cessionaria dei crediti pro saluto, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 160/2013, depositata 1'8.2.2013, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata, condannando l'appellante alle spese del giudizio di secondo grado. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la DI sulla base di cinque motivi. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso RI NI, sulla base di 5 motivi. La intimata Cairoli Finance s.r.l. non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. - violazione degli artt.1362, 1370, 1813, 2697 c.c.», là dove la Corte di merito ha ritenuto pienamente provato il diritto di credito azionato dalla società opposta. In particolare, la ricorrente contesta che il Giudice ha ritenuto provata la circostanza del trasferimento di denaro dal mutuante al mutuatario attraverso l'allegazione di controparte di una (a suo dire "presunta") quietanza di pagamento, contenuta nello stesso contratto di mutuo, che sarebbe stata rilasciata dai coniugi NI-UD al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo. Il Giudice di merito non ha ritenuto necessario controllare se la società opposta avesse fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto di credito, ossia di un valido contratto di mutuo stipulato tra le parti e la prova della traditi° rei, che poteva essere agevolmente fornita attraverso l'allegazione di un bonifico bancario su c/c o di qualsiasi altra prova idonea a dimostrare come materialmente la dazione di denaro sarebbe avvenuta.Invece, la Corte territoriale ha ritenuto, che in virtù della quietanza di pagamento contenuta nel corpo del contratto di mutuo, si fosse realizzata un'inversione dell'onere della prova, per cui l'asserito debitore avrebbe dovuto dimostrare la mancata dazione di denaro (pag. 5 sentenza impugnata: "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza, la stessa costituisce piena prova della avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo"). 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - La clausola contenuta nell'art. 1 del contratto di mutuo (trascritta nell'impugnata sentenza e nel ricorso) sancisce che: "La S.P.A. F.I.M. Finanziarina Italiana Mutui concede a titolo di mutuo a UD LL e NI RI la somma di L. 20.000.000 [poi scritto a penna 30.000.000], somma che viene ricevuta e accettata dalla parte mutuataria e che con la sottoscrizione del presente contratto ne rilascia quietanza". La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditi° di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del 2011) - sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto corretamente il giudice di appello - "a fronte dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del mutuante, contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £ 30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne