Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2018, n. 00774
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da I A, nato ad Atina il 15.7.1977 avverso la sentenza in data 21.4.2015 del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere D G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G R, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per oblazione;udito il difensore avv.to G R che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 21.4.2015 il Tribunale di Cassino ha condannato A I alla pena di C 3.600 di ammenda ritenendolo colpevole dei reati di cui agli artt. 146, 134 e 114 comma 1 e 159 d. Igs. 81/2008, unificati dal vincolo della continuazione, per aver, in qualità di A.U. della EUR Costruzioni s.r.I., lasciato che gli operai in un cantiere installato a Sora lavorassero alla realizzazione del tetto di copertura di un edificio su una piattaforma posta al " Zst terzo piano priva di tavola fermapiede, nonché su un mpalcato non i < sufficientemente protetto perché costituito da pannelli già parzialmente rotti e disposti oltre la postazione di lavoro adibita alla preparazione della malta cementizia e per aver presentato agli ispettori del lavoro una copia del piano di montaggio e smontaggio del piano metallico incompleto in quanto privo del posizionamento degli ancoraggi nel disegno esecutivo e dell'autorizzazione ministeriale all'impiego. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso in appello, innanzi alla Corte di Appello di Roma yrconvertito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione, con trasmissione dei relativi atti a questa Corte, con il quale si chiede l'annullamento della sentenza per intervenuta oblazione comprovata dalla documentazione allegata al ricorso attestante l'avvenuto versamento a seguito dell'adempimento alle prescrizioni impartitegli dall'organo ispettivo, della somma dovuta nei termini di legge, e cioè antecedentemente alla proposizione dell'azione penale, con conseguente assoluzione dell'imputato. Con successiva memoria depositata il 29.3.2017 ha ulteriormente illustrato il ricorso specificando che le doglianze ivi articolate dovevano essere sussunte sotto il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale penale CONSIDERATO IN DIRITTO La questione preliminare che si pone all'attenzione di questo Collegio consiste nel verificare se l'atto di impugnazione, denominato "atto di appello", e correttamente trasmesso dalla Corte di Appello di Roma a norma dell'art. 568, 5 comma cod. proc. pen., rivolgendosi contro un provvedimento inappellabile, a questo ufficio, possa ritenersi proposto personalmente dall'imputato, in virtù della sottoscrizione apposta da questo alla nomina come difensori, allegata all'atto, degli avvocati Aurora Crolla e Giuseppe Cece, non cassazionisti, i quali figurano formalmente come estensori del ricorso, solo da essi firmato. Premesso infatti che l'istituto della conversione della impugnazione, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta alcuna deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato del quale deve presentare i requisiti di sostanza e forma per esso stabiliti, la mancata iscrizione all'albo speciale dei difensori sottoscrittori del ricorso non consentirebbe di ritenere l'impugnativa validamente proposta ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 - dep.04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000;Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 - dep. 29/04/2011, Cipullo, Rv. 249985). Sulla questione si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite affermando, proprio in una fattispecie relativa ad atto di impugnazione impropriamente definito appello, perché proposto contro un provvedimento inappellabile, che debba intendersi proposto personalmente dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l'atto di nomina del difensore sottoscritto dall'imputato, in quanto tale atto ha un implicito, ma evidente valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono giuridicamente ritenersi fatti propri dall'imputato, il quale se ne assume la paternità (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008 - dep. 23/12/2008, D'Avino, Rv. 241355), specificandosi in motivazione che l'esigenza del rigido rispetto delle forme che ragionevolmente ispira la disciplina delle impugnazioni non può costituire un ostacolo alla interpretazione della reale intenzione della parte, ove questa sia individuabile in base a scopo e contesto della comunicazione. La stessa interpretazione è stata seguita da altra pronuncia di questa stessa Sezione che ha ritenuto, non ravvisando ragioni per discostarsi dal principio enunciato allorquando la procura al difensore risulti apposta a margine dell'atto, ugualmente riconducibile all'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia a margine l'atto di nomina del difensore sottoscritto dalla parte (Sez. 3, n. 28961 del 06/06/2012 - dep. 18/07/2012, Mele, Rv. 25320401). Non si ritiene tuttavia che il principio sopra esposto possa attagliarsi alla fattispecie in esame, la cui peculiarità è costituita dal fatto che la procura speciale conferita dalla parte ai difensori non risulta apposta a margine o in calce a ricorso, bensì su foglio separato ad esso solo materialmente allegato. In tal caso l'assenza di qualsiasi collegamento tra il ricorso e la procura che potrebbe essere stata rilasciata anche anteriormente alla redazione materiale dell'impugnativa, possibilità questa espressamente contemplata dall'art.37 disp. att. cod. proc. pen., non consente di ritenere che la sottoscrizione apposta dalla parte alla scrittura privata richiesta dall'art.122 cod. proc. pen. ai fini del conferimento del mandato difensivo possa rivestire valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi del ricorso, mancando, a monte, gli elementi per ritenere che gli stessi siano stati conosciuti dall'imputato. L'esigenza del rispetto delle forme che ispira la disciplina delle impugnazioni esclude pertanto che possa reputarsi rispondente alla reale volontà della parte l'assunzione di paternità del ricorso in virtù della sottoscrizione apposta alla nomina dei due difensori che figurano formalmente gli estensori del gravame solo da essi firmato, atteso che la dichiarazione di nomina in tal caso non seguendo materialmente la firma dei suddetti avvocati sullo stesso foglio - a differenza di quanto accade nell'ipotesi di procura apposta a margine o in calce al ricorso purchè in prosecuzione del contenuto della stessa impugnativa e dunque o sul medesimo foglio o comunque su quello finale -, non può ritenersi parte integrante dell'atto cui è stata spillata. In tal senso si registra un precedente arresto di questa Corte che ha affermato, a proposito di analoga fattispecie, che non possa intendersi proposto personalmente dall'imputato il ricorso che, formalmente sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, rechi un ulteriore foglio spillato contenente la nomina del difensore per il grado di appello sottoscritta dall'imputato (Sez. 3, Sentenza n. 19173 del 13/01/2015 - dep. 08/05/2015, S, Rv. 263372) La mancata ascrivibilità del ricorso all'imputato non consente, in conclusione ) di superare la causa di inammissibilità prevista dall'art.613, 1 comma cod. proc. pen.. Tale causa di inammissibilità, secondo costante orientamento di questa Corte, è considerata dipendente da vizio originario dell'atto, che rendendolo inidoneo alla finalità processuale perseguita, ovverosia alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, è insuscettibile di sanatoria e si estende, a norma dell'art.586, 4 comma cod. proc. pen.. anche alla memoria successiva, peraltro tardivamente depositata rispetto ai termini fissati dall'art.586, 4 comma cod. proc. pen., indipendentemente dal mutamento del difensore che pure risulta iscritto all'Albo speciale di questa Corte. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore alla Cassa delle Ammende
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