Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2019, n. 18332

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2019, n. 18332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18332
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

te Rep. f

SENTENZA

CleL_YR332. sul ricorso iscritto al numero 6215 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da L A (C.F.: LTZ NDR 49M18 B872P) L M (C.F.: LTZ MRA 68B68 B872Q) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati G P (C.F.: PCN GPP 42L30 D7990) e V S (C.F.: SCH VCN 65E21 B872D) -ricorrenti- nei confronti di N I (C.F.: NTL LND 27S66 B872Y) L R (C.F.: LTZ RFL 66CO3 B872W) L R (C.F.: LTZ RSO 59R59 B872V) L G (C.F.: LTZ GPP 53A41 B872T) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato U O (C.F.: non dichiarato) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 189/2014, depositata in data 30 settembre 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 30 aprile 2019 dal consigliere A T;
uditi: Ric. n. 6215/2015 - Sez.

3 - Ud. 30 aprile 2019 - Sentenza - Pagina 1 di 9 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avvocato G P, per i ricorrenti;
l'avvocato U O, per i controricorrenti.

Fatti di causa

A e M L hanno promosso, nei confronti di I- da N, R, R e G L, l'esecuzione forzata di una sentenza che aveva riconosciuto la proprietà comune tra tutte le suddette parti di un viottolo in terra battu- ta (comprensivo di un tratto sottostante all'androne) di colle- gamento dei rispettivi immobili alla via Croce di Casal di Prin- cipe (con contestuale conferma del provvedimento cautelare emesso in corso di causa con cui si ordinava ai convenuti di consentire l'esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete elettrica dell'immobile dei primi). Le operazioni di rilascio sono state definite dall'Ufficiale Giudi- ziario con l'immissione degli esecutanti nel compossesso del viottolo, ma senza la consegna delle chiavi del portone di ac- cesso. A e M L hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ritenendo necessaria, ai fini della completa attua- zione del titolo, la rimozione di ogni ostacolo all'accesso al be- ne comune, a loro avviso impedito dal portone delle cui chiavi non disponevano. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli Nord. Ricorrono A e M L, sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso Ida N, R, R e G L. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «error in proce- dendo violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 Ric. n. 6215/2015 - Sez.

3 - Ud. 30 aprile 2019 - Sentenza - Pagina 2 di 9 c.p.c. e dell'art. 168 bis disp. att. c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «violazione del diritto di di- fesa previsto dall'art. 24 della Carta Costituzionale». I primi due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. I ricorrenti deducono di avere correttamente proposto l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione. Il procedimento non si sarebbe però svolto secondo le modali- tà previste dalla legge (art. 618 c.p.c.), cioè con la necessaria preliminare fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, l'eventuale emissione dei provvedimenti indi- lazionabili e la fissazione del termine per la successiva (anch'essa solo eventuale) instaurazione della fase di merito a cognizione piena. Il giudice che era stato nominato per la iniziale trattazione del procedimento (nella sua preliminare fase sommaria) aveva in- fatti immediatamente trattenuto la causa in decisione, asse- gnando, alla prima e unica udienza tenuta davanti a sé, ter- mini "per note" e pronunciando, all'esito, sentenza definitiva di merito, nonostante la sua incompatibilità ai sensi dell'art.168 bis disp. att. c.p.c.. Tutto ciò avrebbe loro impedito un corretto esercizio del diritto di difesa, anche perché - sostengono - nel procedimento a cognizione piena avrebbero potuto dimostrare con argomenti esaustivi e pieno supporto probatorio il fondamento dell'opposizione proposta. Orbene, effettivamente risulta dagli atti che lo svolgimento del procedimento di opposizione agli atti esecutivi non ha rispet- tato la necessaria distinzione tra fase sommaria e successiva fase di merito a cognizione piena, in violazione di quanto pre- Ric. n. 6215/2015 - Sez.

3 - Ud. 30 aprile 2019 - Sentenza - Pagina 3 di 9 visto dall'art. 618 c.p.c. (analogamente del resto a quanto previsto dagli artt. 616 e 619 c.p.c. per le altre opposizioni esecutive). Sebbene la parte opponente abbia proceduto regolarmente al- la instaurazione della fase sommaria del suddetto procedi- mento, con ricorso al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. (circostanza pacifica: oltre alla stessa sentenza impugnata, ne danno espressamente atto gli stessi controricorrenti, a pag. 4 del controricorso), il giudice dell'esecuzione non ha proceduto nelle forme previste dalla legge, finendo per sovrapporre, arbitrariamente e del tutto il- legittimamente, le due indicate fasi del giudizio di opposizione (e cioè la prima inderogabile fase sommaria che si deve svol- gere davanti allo stesso giudice dell'esecuzione e la successiva eventuale fase di merito a cognizione piena, che si svolge, so- lo a seguito di iniziativa di una delle parti, davanti al giudice competente per materia e/o territorio). È opportuno fare presente che, in caso di esecuzione per rila- scio, di regola, la nomina del giudice dell'esecuzione non av- viene se non dopo la chiusura delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, ai fini della liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 611 c.p.c., a meno che ciò non sia necessario per la trattazione di opposizioni o incidenti esecutivi, come avvenuto nel caso di specie, in cui, a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'attività posta in essere dall'ufficiale giudiziario da parte degli aventi diritto al rilascio, risulta nominato il giudice dell'esecuzione per la trat- tazione della fase sommaria del relativo procedimento. Quest'ultimo avrebbe dovuto limitarsi a trattare la fase preli- minare sommaria del procedimento, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., emettendo, anche di ufficio (non risulta del resto che fossero stati chiesti dalle parti) eventuali provvedimenti indila- zionabili e comunque fissando il termine per la instaurazione Ric. n. 6215/2015 - Sez.
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