Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/01/2021, n. 01966

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/01/2021, n. 01966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01966
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANCHEZ MIGUEL DOMINGO nato il 04/06/1972 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
_ - el Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo • u ,u_ - -3 Lt}ft 02, CAO etn. C-2 • e- (,L.-0-n(\.- udito il d' ensore Carralizzata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26/11/2019 la Corte d'appello di Milano, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di M D S, in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen., con riferimento all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, per avere falsamente attestato ai pubblici ufficiali della Prefettura di Lecco di non avere riportato condanne penali in Italia, laddove, al contrario, risultava essere stato condannato nel 2006 per guida in stato di ebbrezza.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza degli artt. 24, comma 1, e 28, comma 8, del d.P.R. 313 del 2002, come modificato dal d. Igs. n. 122 del 2018, in relazione all'art. 2, cod. pen., sottolineando che, ai sensi del novellato art. 28, comma 8 cit., l'interessato che, a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, renda dichiarazioni relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui all'art. 24, comma 1, ossia di quelle relative ai decreti penali. Nel caso di specie, il precedente era appunto rappresentato da un decreto penale di condanna relativo al reato di cui all'art. 186 cod. strad.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., omettendo di valutare, in relazione al caso specifico sottoposto al suo esame, tutti i presupposti richiesti dalla norma e concentrandosi sulla ritenuta gravità della dichiarazione falsa rispetto all'obiettivo perseguito (conseguimento della cittadinanza): in tal modo, la Corte d'appello aveva finito per escludere a priori l'applicabilità del beneficio a tutte le ipotesi di false dichiarazioni rese a tal fine. La sentenza impugnata aveva, in particolare, trascurato di considerare: a) che l'imputato, all'epoca dei fatti, aveva pagato l'ammenda di 232,00 euro, indicata nel decreto di condanna, senza aver ricevuto alcuna missiva o aver avuto alcun contatto con il difensore d'ufficio o con l'autorità giudiziaria, di talché non aveva avuto in alcun modo consapevolezza del fatto che si trattasse di un procedimento penale;
b) che il fatto era risalente nel tempo rispetto al momento del rilascio dell'autocertificazione;
c) che difettava qualunque altro precedente penale o di polizia. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il testo attualmente vigente del d.P.R. 14/11/2002, n. 313 - quale risultante per effetto delle modifiche introdotte dal d. Igs. 02/10/2018, n. 122 e invocato dal ricorrente - prevede: a) quanto all'art. 24, comma 1, dedicato al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, che nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: [...] lett. e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 cod. proc. pen., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
b) quanto all'art. 28, comma 8, che l'interessato il quale, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, renda dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7 - non rilevanti nel presente procedimento - nonché di cui all'articolo 24, comma 1 sopra ricordato. Ora, con riguardo allo specifico procedimento relativo alla concessione della cittadinanza, nel quale si colloca la dichiarazione di cui al presente processo, l'art. 9, comma 1, lett. f) della I. 05/02/1992, n. 91, prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L'art. 1, comma 3, del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, contenente il regolamento attuativo della I. n. 91 del 1992, dispone che l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della I. n. 91 del 1992, deve essere corredata, tra l'altro, dal certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana. È a tale previsione che si raccorda la dichiarazione de qua, predisposta, in sostituzione della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. aa) del d.P.R. n. 445 del 2000. Dalle superiori considerazioni discende che - impregiudicati gli accertamenti operati dall'amministrazione di competenza - il dovere di verità che grava sul dichiarante non può che correlarsi al contenuto del certificato che egli avrebbe dovuto produrre. Con riguardo ad una vicenda in cui, come nella specie, la dichiarazione è stata resa prima della novella operata dal d. Igs. n. 122 del 2018 - ma traendo da quest'ultima elementi di conferma della conclusione raggiunta - si è ritenuto che non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall'art. 46, comma 1, iett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all'ultima modifica - dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale (Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, Del Giudice, Rv. 27707901).E, in effetti, anche a prescindere dal novellato comma 8 dell'art. 28 del d.P.R. n. 313 del 2002, avendo riguardo alla normativa vigente all'epoca dei fatti (24/03/2015): a) ai sensi dell'art. 24, comma 1, rimasto identico, per quanto rileva, nel certificato generale richiesto dall'interessato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative [...] ai provvedimenti previsti dall'art. 445 cod. proc. pen. e si decreti penali;
c) ai sensi dell'art. 25, oggi abrogato, il certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato riportava le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative [...] ai provvedimenti previsti dall'art. 445 cod. proc. pen. e ai decreti penali. Ne discende che nessun dovere di dichiarare l'esistenza di siffatte condanne gravava sull'interessato. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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