Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2019, n. 06734
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V S, nato a Napoli 1'1.6.1977 DEEP ENGINEERING s.r.l. avverso la ordinanza in data 10,10.2017 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere D G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. C A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 10.10.2017 il Tribunale di Lucca, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo del sito "www.lasta.it" tramite oscuramento e blocco degli account riferibili alla Deep Engineering s.r.I., avente ad oggetto attività di servizi e consulenza finalizzata all'acquisto di immobili alle aste giudiziarie, di cui V S è amministratore, in quanto indagato del reato di cui all'art. 171 bis I. 633/1941 per aver, al fine di trarne profitto, utilizzato il materiale disponibile sul sito internet "www.astegiudiziarie.it " consistente in fotografie, planimetrie e schede con le principali caratteristiche degli immobili soggetti a procedura esecutiva, pubblicandolo su vari siti internet. 2. Avverso il suddetto provvedimento sia il S in proprio che la società dal medesimo amministrata hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p.. 2.1 Con il primo motivo si contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 171 bis L. 633/1941, la riconducibilità del soggetto Aste Giudiziarie a costitutore di banche dati, il cui sito è invece altro non è che la pubblicità delle vendite giudiziarie eseguita su internet così come previsto in forma obbligatoria dall'art. 490 c.p.c. in sostituzione del precedente F.A.L., da parte del professionista incaricato delle operazioni di vendita o, in mancanza del commissario o del creditore pignorante o intervenuto purchè munito di titolo esecutivo. Si sostiene pertanto che la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche costituisce una forma di pubblicità primaria ed obbligatoria, che si aggiunge alla pubblicità sui siti internet autorizzati ex DM 31.1.2006, volta ad organizzare e a monitorare i predetti siti in relazione alla divulgazione di dati di natura pubblica, di cui in ogni caso Aste Giudiziarie non ne è l'autore essendo deputato alla pubblicazione, in relazione alle singole aste, dell'ordinanza del GE., della relazione di stima e dell'avviso di vendita del professionista all'uopo delegato, ovverosia di dati già presenti sul Portale del Ministero della Giustizia, su incarico dei vari uffici giudiziari presenti sul territorio italiano ed è comunque privo di qualunque diritto di esclusiva, con il conseguente difetto di legittimazione ad invocare la tutela prevista dalla Legge sul diritto di autore. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la natura pubblica dei dati in esame, ne abbia negato la disponibilità ed il riutilizzo in assenza dell'autorizzazione da parte di un soggetto privato quale Aste Giudiziarie, riconoscendogli una sorta di diritto di esclusiva, a dispetto di quanto dispongono gli artt. 23 ter, 41 e 50 d.lgs 82/2005 e soprattutto l'art.11 d. 1gs. 36/2006, norma quest'ultima emanata in attuazione della direttiva CEE relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, che sanciscono il principio della piena accessibilità e del libero reimpiego dei dati afferenti a documenti pubblici, nei quali rientrano a pieno titolo quelli oggetto di pubblicità su internet inerenti alle vendite disposte nell'ambito di procedimenti giudiziari, sui quali non sussiste alcun diritto di proprietà intellettuale né diritto cd. di sequela da parte del gestore del sito. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 171 bis e 102 bis L. 633/1941 che ai sensi dell'art. 102-bis 1.633/1941 il costitutore della banca dati, qualifica che veniva dal Tribunale del Riesame attribuita alla p.o. Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero di reimpiego dei dati solo nell'ipotesi in cui tali attività riguardino la totalità o una parte essenziale della banca dati, mentre analogo divieto non è previsto se si tratta di parti non sostanziali con l'unico limite in tal caso di un impiego reiterato e sistematico nel tempo, e che ai sensi del successivo art. 102 ter, concernente le ipotesi di banca dati di natura pubblica, le estrazioni ed il reimpiego di parti non sostanziali sono sempre permesse. Si sostiene che del tutto erronea fosse la configurabilità della violazione, asserita tanto dal GIP quanto dal Tribunale del Riesame che avevano entrambi riconosciuto che nella specie si era trattato di impiego di parti non sostanziali, del divieto di cui all'art. 102 bis nono comma, concernente l'estrazione ed il reimpiego reiterato e sistematico nel tempo di parti non sostanziali di una banca dati privata, vertendosi per contro nella specie di una banca dati di natura pubblica, quale è per antonomasia quella riconducibile ad Aste Giudiziarie Inlinea, finalizzata alla pubblicità delle vendite giudiziarie, per la quale opera esclusivamente l'art. 102 ter, senza alcun limite alle attività di estrazione o reimpiego per le parti non sostanziali. Peraltro, sostengono i ricorrenti che quand'anche si vertesse nella fattispecie di cui all'art. 102 bis, nono comma, non sarebbe comunque configurabile un pregiudizio ingiustificato arrecato al costitutore della banca dati, che i giudici della cautela individuano, del tutto infondatamente nella mancanza di preventiva autorizzazione da parte di costui posto che l'estrazione ed il reimpiego di parti non sostanziali non necessitano di alcuna autorizzazione. 2.4. Con il quarto motivo si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, desunto dalla reiterazione delle condotte successivamente alle decisioni del Tribunale delle Imprese di Firenze, senza tenere conto dei provvedimenti pronunciati dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca che avevano confermato la natura pubblica dei dati utilizzati dalla Deep Engineering, cui questa si era rivolta per conoscere le modalità di accesso e di utilizzo dei dati relativi alle procedure esecutive immobiliari, ponendo in essere una condotta che escludeva alla radice la coscienza e volontà dell'operato contestato. 2.5. Con il quinto motivo si censura l'omesso esame di un cospicuo numero di documenti volti a dimostrare in punto di fumus l'insussistenza di una banca dati tutelata dalla legge sul diritto di autore, della violazione dell'art. 102-bis in ragione del limitato numero di dati estratti e dell'aumento del fatturato di Aste giudiziarie, e dell'elemento soggettivo del reato contestato 3. Con successiva memoria depositata il 21.5.2018 la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso evidenziando come in forza della vigente normativa non fosse rinvenibile in capo ai gestori dei siti incaricati della pubblicità delle aste giudiziarie un diritto di proprietà intellettuale sui dati oggetto di pubblicazione, tanto più che tutti i dati relativi alle vendite pubbliche sono rinvenibili in molteplici siti internet diversi da quelli di Aste Giudiziarie
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