Cass. civ., sez. II, ordinanza 20/09/2022, n. 27406
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1065/2018 R.G. proposto da: M L, rappresentata e difesa dall’avvocato M B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C M in ROMA, VIA GRAMSCI 9;–ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO;–intimato – avverso la sentenza n. 3421/2017 del TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI, depositata il 28/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere ANTONELLO CNTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con verbale del 16 agosto 2011 la Polizia str adale di Bari contestò alla signora L M di circolare alla guida di un’autovettura di nazionalità tedesca non sottoposta a revisione, in violazione dell’art. 80, co. 14, cod. strada, e dispose il fermo amministrativo del veicolo ai sensi del terzocomma dell'articolo 207 cod. strada. 2. L'opposizione conseguentemente proposta dalla signora M fu dichiarata inammissibile, per difetto di procura, dal Giudice di Pace. 3.Il Tribunale, adito con l'appello della signora M, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, pur se sulla scorta di una diversa motivazione. il giudice di secondo grado, infatti, ha escluso il difetto di procura ravvisato dal primo giudice, ma ha ritenuto inammissibile l'opposizione per essersi l'opponente avvalsa della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 202 cod. strada, conseguentemente rinunciando ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale. Che il versamento fatto dalla M al momento della restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo fosse stato effettuato a titolo di pagamento della sanzione in misura ridotta emergerebbe, secondo il Tribunale, dal duplice rilievo che «la somma corrisposta coincide quantitativamente con l'ammontare della sanzione ridotta e (il pagamento, n.d.r.) è stato effettuato in data 19/08/2011, ossia a distanza di pochi giorni dalla contestazione» (pag. 6, ultimo capoverso, della sentenza). La restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo era stata dunque disposta, si legge nella sentenza impugnata, «quale effetto consequenziale dell'estinzione della sanzione pecuniaria principale» (loc. cit.).
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