Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20576

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20576
Data del deposito : 7 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16243-2017 proposto da: MINX MODE ACC. GAMBH P.I.176952524, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE

1/A, presso lo studio dell'avvocato C G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato J L;

- ricorrente -

contro

LANIFICIO IL FIORINO S.R.L. C.F.01544190976, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI n.9, presso lo studio dell'avvocato C M, rappresentato e difeso dall'avvocato C B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 768/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI. Ric. 2017 n. 16243 sez. M2 - ud. 15-05-2018 -2- RG. 16243 del 2017 Minx Mode Acc. GmbH - Lanificio il Fiorino Fatti di causa e ragioni della decisione La Minx Mode Acc. Gmbh, con ricorso ritualmente notificato conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze il Lanificio II Fiorino S.r.l. proponendo appello avverso la sentenza n. 425/2013 emessa dal Tribunale di Prato, con la quale il predetto aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/ 05 con il quale ingiungeva all'appellante il pagamento in favore del Lanificio II Fiorino S.r.l. della somma di C 17.526,50, oltre interessi, e la condannava alla refusione delle spese legali e poneva totalmente a suo carico le spese di CTU. L'appellante deduceva che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: 1) sulla presente causa è applicabile il diritto tedesco e, specialmente, le condizioni unificate di compravendita dell'Industria tessile tedesca L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni, come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, il Lanificio II Fiorino S.r.l. contrastava l'impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 768 del 2017, dichiarava inammissibile l'appello, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 342 cod. proc. civ. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da
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