Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2021, n. 32797

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2021, n. 32797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32797
Data del deposito : 6 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A M, nato a Milano il 3 novembre 1964, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 3 ottobre 2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C R;
udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale P G, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi, per A, gli avv.ti T P e B R, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 7 giugno 2013, Matteo A era stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, commessi nel più ampio contesto del tracollo del gruppo P, caratterizzato dal fallimento di numerose società che ad esso facevano capo.

1.1. Secondo quanto accertato in sede di merito, a causa dello stato di virtuale default delle società del cd. «comparto turismo» facenti parte del gruppo P, A Uj il gruppo bancario controllato da Banca di Roma (e, a partire dal 1° luglio 2002, da Capita/la S.p.a.) aveva deciso di effettuare un «prestito ponte» di 50 milioni di euro al fine di garantire la sopravvivenza delle società del «sottogruppo turismo» nelle more della conclusione di un accordo finalizzato alla ristrutturazione della sua esposizione debitoria;
prestito bridge inizialmente destinato direttamente alle società del comparto turismo, ma successivamente concesso, in assenza di formale richiesta, a P S.p.a., una volta accertate l'impossibilità della società Hit S.p.a. (anch'essa del «gruppo turismo») di provvedere alla sua restituzione e l'inaffidabilità dei bilanci di Horus S.r.I., capofila del sottogruppo. Detto prestito, erogato tra ottobre e novembre 2002, benché apparentemente diretto a soddisfare inesistenti esigenze stagionali della tesoreria di P S.p.a., era stato in realtà destinato alla menzionata Hit S.p.a., cui era stato trasferito subito dopo la sua formale erogazione alla P, nel cui patrimonio le somme erano dunque transitate: operazione, questa, di chiaro tenore distrattivo, dal lato di P, essendo le relative poste creditorie inesigibili, sin dall'inizio, nei confronti della stessa Hit, attesa la sua condizione di insolvibilità (concorso nel reato di bancarotta P S.p.a.). Contemporaneamente, era stato avviato un progetto di ristrutturazione del debito del «comparto turismo», seguito, come banca agente, dal Medio Credito Centrale (di seguito MCC), facente parte del gruppo Capita/la e di cui la P aveva in precedenza acquistato un pacchetto azionario;
progetto culminato, nell'aprile 2003, con la stipulazione di una convenzione interbancaria sulla base di elementi ritenuti fittizi, quali l'affidabilità del piano industriale proposto e l'effettività della capitalizzazione della neocostituita Parmatour S.p.a., nella quale erano state trasferite le attività operative provenienti da Hit International S.p.a. e da Hit S.p.a. Operazioni, queste, che avevano aggravato il dissesto del «sottogruppo turismo» (concorso nella bancarotta Hit-Parmatour). La responsabilità di tali operazioni era stata ascritta anche alla società controllante il gruppo bancario che le aveva gestite, la cui struttura, al cui interno A rivestiva un ruolo strategico, era certamente consapevole della rilevante esposizione debitoria del «sottogruppo turismo» e del concreto pericolo per le aspettative del ceto creditorio delle società del gruppo P, attesa la sostanziale irrealizzabilità del credito acquisito nei confronti della destinataria finale del finanziamento.

1.2. Matteo A era stato, quindi, ritenuto responsabile del delitto di bancarotta contestato al capo C) dell'originaria rubrica, per avere, in concorso con altri imputati, nella sua qualifica di direttore generale di Capitalia (e, come tale, di presidente del Comitato Crediti di essa), nonché di amministratore delegato della società controllata Medio Credito Centrale e di consigliere di amministrazione di Banca di Roma, contribuito a dirottare, per la maggior parte verso la società Hit e in forma di «finanziamento ponte», il prestito di 50 milioni di euro erogato da Banca di Roma alla società P [condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo B), richiamato dal menzionato capo C)];
nonché dei reati di cui ai punti A2) e A4) dell'imputazione, anch'essi richiamati nel capo C) della rubrica, per avere preso parte attiva nella predisposizione, nel novembre 2002, e nella stipula, il 29 aprile 2003, della convenzione interbancaria attraverso la quale si era contribuito all'occultamento della effettiva situazione debitoria del Gruppo Viaggi nei confronti di P e alla correlativa simulazione di un intervento finanziario dell'azionista-dominus C T a favore del primo, accreditando un piano di ristrutturazione industriale fittizio, nell'ambito del quale era risultata fittizia anche la prevista ricapitalizzazione del debito per 142,5 milioni di euro.

1.2.1. Nel dettaglio, le sentenze di merito avevano evidenziato che A era stato, nelle trattative che avevano portato all'erogazione del prestito, il principale punto di riferimento tra i funzionari di Capitalia che avevano negoziato con i rappresentanti di P e del «gruppo turismo», fungendo da regista e supervisore dell'operato dei funzionari P e P (come dimostrato da numerosi messaggi di posta elettronica da costoro inviati alla sua segretaria o direttamente ad A, in cui si descrivevano i vari passaggi delle operazioni;
dalle dichiarazioni con cui I L, collaboratore di T, lo aveva indicato quale punto di riferimento delle strutture di MCC e di Capitalia interessate nel progetto di ristrutturazione del debito del comparto turismo e con cui Muto aveva confermato che lo stesso A era stato costantemente aggiornato sugli sviluppi del piano di ristrutturazione di Hit dalle strutture di MCC che si erano occupate della pratica;
dalle informazioni attestanti che, all'interno di MCC e Capitalia, era assolutamente notorio che Hit fosse stata finanziata con l'interposizione fittizia e illecita di P);
che la pratica di concessione del prestito a P non era nata da alcuna formale richiesta del beneficiario: circostanza del tutto anomala in rapporto all'ingentissimo importo dell'operazione, che aveva comportato un incremento del 25% delle esposizioni della Banca di Roma verso P;
che la somma girata a Hit corrispondeva a quanto richiesto da P per soddisfare le esigenze delle società del comparto turistico. Inoltre, quale direttore generale di Capitalia, A aveva formato l'atto di assenso che, secondo i regolamenti interni del gruppo bancario, costituiva l'autorizzazione richiesta dall'art. 136, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. Testo unico bancario, di seguito T.U.B.) per la delibera del consiglio di amministrazione di Banca di Roma avente ad oggetto la concessione del finanziamento, dovendo escludersi, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, che non di atto di assenso si trattasse, quanto di mera missiva di trasmissione dell'atto di assenso, già perfetto, deliberato dal Comitato Crediti, considerato che nessuna disposizione regolamentare prevedeva, espressamente o implicitamente, la delega al comitato crediti del potere di esprimere l'assenso ex art. 136 T.U.B.;
che esse affidavano al nuovo organo consultivo il potere di esprimere pareri per una serie di fattispecie, tra cui anche quelle contemplate dall'art. 136 citato, ma che nulla autorizzava l'evocata equazione «parere-assenso»;
che la nota del 4 settembre 2002 della funzione crediti di Capita/la prevedeva soltanto l'acquisizione di un parere obbligatorio ma non vincolante del suddetto organo collegiale, al quale non era stato riconosciuto il potere di rilasciare «l'assenso» previsto dall'art. 136, spettante in via esclusiva all'organo che ne era il titolare originario, ossia al consiglio di amministrazione della società capogruppo e, per esso, come da delibera del 1997, al direttore generale della società;
che la delibera del 21 gennaio 2006 del consiglio di amministrazione di Capita/la aveva ribadito esplicitamente che era rimasta in vigore quella adottata nel 1997, con la quale era stato conferito al direttore generale della Capogruppo il potere di esprimere l'assenso ai sensi dell'art. 136 T.U.B. e che, in forza di tale potere, il direttore generale di Capita/la, Matteo A, aveva rilasciato, previo parere favorevole del Comitato Crediti, l'assenso anche per le operazioni delle società del Gruppo assoggettate all'iter previsto dall'art. 136 T.U.B. (come novellato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262);
che dal testo della lettera con cui A aveva prestato l'assenso alla concessione del prestito bridge a P risultava che il «parere» era quello espresso dal Comitato crediti e che «l'assenso» era quello espresso dallo stesso direttore generale A, il quale aveva anche indicato le ragioni dell'assenso al finanziamento: cosa che sarebbe stata superflua se quella da lui firmata fosse stata una lettera di trasmissione. Inoltre, infondata doveva ritenersi la tesi difensiva secondo cui la seduta del Comitato crediti di Capita/la del 10 ottobre 2002, nel corso della quale era stato approvato il parere favorevole alla concessione del prestito bridge a P, fosse stata fissata in quella data per approfittare dell'assenza di A, avendo questi affermato di aver deciso all'ultimo momento di disertarla.

1.2.2 Quanto, poi, alla convenzione interbancaria, A, quale amministratore delegato di MCC, istituto designato come «banca agente» per l'approvazione e l'attuazione della convenzione, aveva seguito in prima persona l'iter delle trattative che avevano portato alla sua approvazione;
era a conoscenza che il finanziamento bridge era stato erogato a Hit non da uno dei suoi soci, come falsamente indicato nel progetto di ristrutturazione del debito del gruppo turistico, ma da P e che, dunque, il progetto era basato sul presupposto fraudolento della fittizia conversione in capitale sociale del prestito bridge concesso a P;
era stato il presentatore e l'autore, come direttamente ammesso, della proposta approvata il 17 dicembre 2002 dal consiglio di amministrazione di MCC di adesione dell'istituto alla convenzione interbancaria relativa alla ristrutturazione del debito della costituenda Parmatour;
aveva firmato gli atti di assenso all'adesione delle controllate MCC, BiPop Carire e Banco di Sicilia;
aveva partecipato alle sedute del 11- L»./ Comitato Crediti di Capitalia del 14 e 28 gennaio 2003, nelle quali erano stati espressi pareri favorevoli all'adesione delle controllate Banca di Roma, Leasing Roma e Irfis S.p.a. e formato gli atti di assenso necessari;
sapeva che il gruppo turistico era decotto e ne conosceva, nei particolari, la drammatica situazione, avendo ammesso di aver saputo sia del mancato pagamento della rata di 560.000 euro dovuta a Efibanca, sia dell'incapacità di Hit di onorare finanche la vitale scadenza della biglietteria aerea.
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